TRIBUNALE CIVILE DI VERCELLI

(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2010)

 
                          Atto di citazione 
 

  Rita  DE  CANEVA,  nata   ad   Ovaro   il   25/8/1934,residente   a
Vercelli,C.so  Vinzaglio  n.  29,  C.F.  DCNRTI34M65G198U,  Antonella
LEONARDI,nata a Zurigo  il  16/10/1961,  residente  a  Vercelli,  Via
Calatafimi n. 37 A, C.F. LNRNNL61R56Z133S, Roberto LEONARDI,  nato  a
Zurigo l'1/4/1963, residente a Vercelli, C.so Vinzaglio n.  29,  C.F.
LNRRRT63D01Z133Z, ai fini  del  presente  procedimento  elettivamente
domiciliati in Vercelli, Via F. di Gattinara n. 3,presso l'Avv.Gianna
Manferto che li rappresenta e difende ex delega a  margine,  premesso
1) che con atto a rogito Notaio dott. Ciro Raimondo in data 30/5/1974
(rep. n. 79144/23283)i sigg.ri Rita De  Caneva  e  Antonio  Leonardi,
coniugi, hanno acquistato  dalle  Sig.re  Deamira  Morello  e  Danila
Morello (ora entrambe decedute) la  quota  indivisa  di  10/12  dello
stabile sito in Vercelli, Via Foa n. 27, allora censito al C.F. al F.
94/B n. 123/1 piano terreno, cat. C/1, cl. 6 e n. 123/2 ai piani 1, 2
e 3, cat. A/4, cl. 2, il tutto fra i confini Mosso, Bosetti, Ferrante
e la via Foa; 2) che ora i  ridetti  beni  sono  censiti  al  F.  94,
particella 2615, sub 1 e 2, cat. C/1 e A/4, classi 6 e  2;  3)che  in
data 15/8/1988 in Vercelli e'  deceduto  il  Sig.  Antonio  Leonardi;
4)che i ricorrenti hanno ereditato i beni morendo dismessi  dal  Sig.
Antonio Leonardi e, tra gli altri, anche la  quota  dell'immobile  su
descritto; 5)che dal giorno dell'acquisto, nel 1974, i  sigg.ri  Rita
De Caneva e Antonio Leonardi prima  ed  i  Sigg.ri  Rita  De  Caneva,
Antonella e Roberto  Leonardi  poi  (dalla  morte  del  Sig.  Antonio
Leonardi) hanno preso possesso dell'intero immobile, nessuna porzione
esclusa; 6)che nel dicembre 1988 i ricorrenti, al fine di  proseguire
l'attivita' di riparazione e commercio di orologi, accessori relativi
ed oreficeria, esercitata in vita dal  sig.  Antonio  Leonardi  e  da
questi ereditata, hanno costituito una societa'  in  nome  collettivo
sotto  la  ragione  sociale  "Leonardi  Roberto  e  C.  s.n.c.",  con
fissazione della sede in Vercelli, via Foa n. 29, e  durata  sino  al
31/12/2050. Dal  25/9/1995  soci  della  predetta  snc  sono  i  soli
Antonella e Roberto Leonardi, a seguito del recesso della  Sig.ra  De
Caneva; 7) che il Sig. Antonio Barberis, ovvero la persona che  dalla
visura catastale figura quale comproprietario  dell'immobile  per  la
quota di 2/12, e' sconosciuto ai ricorrenti; 8) che nessuno mai si e'
presentato ai ricorrenti (e, prima, al  Sig.  Antonio  Leonardi)  per
rivendicare la predetta quota; 9) che nessuno mai in  relazione  alla
quota di 2/12 ha esercitato, dal maggio 1974, alcun diritto,  ne'  ha
di fatto compiuto alcuna azione sul descritto  immobile,  ne'  si  e'
occupato  della  manutenzione  del  fabbricato;  10)  che   solo   ed
esclusivamente i ricorrenti (e, prima dei sigg.ri Antonella e Roberto
Leonardi, il  sig.  Antonio  Leonardi)  hanno  detenuto  ed  occupato
l'intero  fabbricato,  hanno  curato  la  manutenzione  ordinaria   e
straordinaria, hanno versato all'erario imposte e tasse per  l'intero
immobile; 11) che nel gennaio 1989 i ricorrenti  hanno  provveduto  a
stipulare presso la Reale Mutua Assicurazioni  una  polizza  incendio
sull'intero fabbricato, pagando i relativi premi fino  al  2009;  12)
che dal gennaio 2009 l'immobile descritto  e'  assicurato  presso  la
Generali  S.p.A.;   13)   che   i   ricorrenti   possono   dimostrare
documentalmente gli interventi manutentivi curati nel tempo:  a)  nel
1977 il defunto Sig. Antonio Leonardi  ha  presentato  al  Comune  di
Vercelli domanda volta ad ottenere  il  rilascio  di  concessione  ad
edificare, relativa alla modifica di una vetrina dello stabile di Via
Foa;  b)  nel  1984  ha  presentato,  nella  dichiarata  qualita'  di
proprietario, domanda di concessione edilizia al  fine  di  costruire
una scala interna per il collegamento  delle  due  unita',  poste  al
piano terreno ed al  primo  piano,  di  realizzare  tramezzature,  di
demolire e consolidare  muri  portanti  interni,  di  aggregare  piu'
locali e di mutarne la destinazione d'uso (da  uso  abitativo  a  uso
commerciale-artigianale per i locali del primo piano).  Nel  1985  il
sig. Antonio Leonardi ha ottenuto la chiesta concessione; c) nel 1985
il ridetto ha posato una nuova pavimentazione; d) nello  stesso  anno
ha fatto eseguire un nuovo impianto di riscaldamento; e)  sempre  nel
1985 ha curato opere in cartongesso; f) nel 1985 ha ottenuto altresi'
l'autorizzazione al ripristino degli intonaci  di  facciata;  g)  per
ogni autorizzazione, per ogni concessione, per  ogni  fornitura,  per
ogni opera il Sig. Antonio  Leonardi  ha  provveduto,  lui  solo,  al
pagamento di ogni importo; 14) che  gia'  il  Sig.  Antonio  Leonardi
aveva  posto  la  sede  della  propria  attivita'  di  riparazione  e
commercio di orologi e di oreficeria nei  locali  facenti  parte  del
fabbricato sito in Via Foa n.  29,  locali  dotati  di  serrature  in
possesso solo ed esclusivo del predetto sig.  Antonio  Leonardi;  15)
che gli eredi del de cuius in  data  6/12/1988  hanno  costituito  la
"Leonardi Roberto & C. s.n.c." al fine di regolarizzare  la  societa'
di fatto derivante dalla comunione  ereditaria  dell'azienda  morendo
dismessa dal Sig. Antonio Leonardi; 16) che nel 1998 e nel 1999 altri
interventi (manutenzione e nuovi arredi) sono stati eseguiti dai soci
della snc costituita per la prosecuzione dell'attivita'  del  defunto
Sig. Antonio Leonardi; 17) che i locali posti al  secondo  piano  del
fabbricato sono stati adibiti, gia' dal momento  dell'immissione  nel
possesso dell'immobile, nel 1974, a deposito di mobili e oggetti vari
di esclusiva proprieta' dei ricorrenti, i quali  hanno  provveduto  a
chiudere detti  locali  con  serratura  di  cui  solo  loro  medesimi
posseggono  copia;  18)  che  ai  locali  costituenti  il  fabbricato
descritto in atti si accede solamente dall'ingresso posto  al  civico
n. 27, non essendovi altre porte; 19) che i soli ad avere  le  chiavi
per  l'accesso  sono  i  ricorrenti;  20)  che   mai,   dal   momento
dell'acquisto dell'immobile, i sigg.ri Antonio  Leonardi  e  Rita  De
Caneva prima ed i  Sigg.ri  Rita  De  Caneva,  Antonella  Leonardi  e
Roberto Leonardi poi  hanno  incontrato  il  Sig.  Antonio  Barberis,
soggetto indicato sulle visure  catastali  quale  comproprietario  in
ragione di 2/12; 21) che ogni opera di  manutenzione,  sia  ordinaria
che  straordinaria,  di  abbellimento,  di  conservazione,  e'  stata
eseguita sempre e soltanto a cura ed a spese dei ricorrenti; 22)  che
i  soli   ricorrenti   hanno   ininterrottamente,   pacificamente   e
manifestamente goduto il possesso pieno e incondizionato  dell'intero
bene immobile descritto  in  atti;  23)  che  ogni  ricerca  volta  a
rintracciare,  ai  fini  dell'instaurazione  del  contraddittorio  in
questo giudizio, il soggetto che, dalle visure catastali - e solo  da
quelle -,  figura  quale  comproprietario  dell'immobile,  non  hanno
condotto ad alcun risultato: ne' presso  i  registri  del  Comune  di
Vercelli, ne' presso i  comuni  limitrofi  e'  iscritto  il  soggetto
Antonio Barberis fu  Domenico;  24)  che  da  un'analisi  degli  atti
trascritti presso  la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  non
risultano atti in cui compaia  tale  Antonio  Barberis  fu  Domenico;
considerato  -  che  da  quanto  esposto  e  da   quanto   dimostrato
documentalmente  si  delinea  una  fattispecie  tipica  di   possesso
continuato  ultraventennale;  -  che  i   ricorrenti   hanno   goduto
pienamente, incondizionatamente e manifestamente  di  tutto  il  bene
immobile descritto in atti, e cosi' anche della  quota  di  2/12  non
acquistata (formalmente) nel  1974;  -  che  gli  esponenti  si  sono
sempre, dal  momento  dell'acquisto,  fatti  carico  di  ogni  onere,
imposta e tassa, per l'intera quota (12/12) e non limitatamente  alla
quota  di  10/12;  -  che  i  ricorrenti  si  sono  costantemente  ed
ininterrottamente occupati delle opere manutentive,  tanto  ordinarie
quanto straordinarie, necessarie e/o opportune per la stabilita'  e/o
per l'abbellimento e il decoro dell'immobile; - che mai altra persona
e' intervenuta ne' per opporsi,  ne'  per  contribuire  ai  descritti
interventi, tanto premesso e considerato, i Sigg.ri Rita  De  Caneva,
Antonella Leonardi e  Roberto  Leonardi,  ut  supra  rappresentati  e
difesi, CITANO Antonio Barberis fu Domenico, di residenza e domicilio
non noti, ed eventuali eredi e aventi causa, a  comparire  avanti  al
Tribunale di Vercelli, nei suoi locali in  Piazza  Amedeo  IX  n.  2,
sezione e Giudice designandi ex art. 168 bis c.p.c., all'udienza  del
21 luglio 2010, ore 9 e successive rituali, con invito a  costituirsi
nel termine di 20 (venti)  giorni  prima  dell'udienza  indicata,  ai
sensi  e  nelle   forme   stabilite   dall'art.   166   c.p.c.,   con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti  termini  implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in  difetto  di
costituzione  si  procedera'   in   sua/loro   legittima   declaranda
contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:  Voglia
il Tribunale adito, respinta  ogni  contraria  istanza,  eccezione  e
deduzione, accertare e dichiarare  che  i  sigg.ri  Rita  De  Caneva,
Antonella Leonardi e Roberto Leonardi hanno acquistato per usucapione
la proprieta' (tra gli stessi  indivisa)  della  quota  pari  a  2/12
dell'immobile sito in Vercelli, Via Foa n. 27 e  29,  piani  terreno,
primo, secondo e terzo, nel 1974 censito  al  NCEU  alla  partita  n.
1439, al F. 94/B, mappale n. 123/1 a  terreno,  cat.  C/1,  cl.6,  al
F.94/B mappale n.123/2 al I, II, e  III  piano,  cat,.A/4,  cl.2,  il
tutto fra i confini: Mosso, Bosetti, Ferranti e la  via  Foa  ed  ora
censito al NCEU di Vercelli (alla  Via  Foa  n.  29)  al  Foglio  94,
particella n. 2615, sub1, cat.C/1, cl.6, rendita Euro 1.815,66, piani
T - 1 - S1 e F. 94 particella n. 2615, sub2, cat.A/4,  cl.2,  rendita
Euro  195,22,  piani  2  -   3;   -   pronunziare   i   provvedimenti
consequenziali;- n via istruttoria, ammettere - occorrendo - le prove
per testi sui capi 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18,  19,  20,  21,
22, 23, 24; a testi: 1) Dott. Stefano  Pugno,  res.  a  Vercelli;  2)
Piera Mosso, res. a Vercelli;3) Loredana Gaio,  res.  a  Pezzana;  4)
Arturo Caligaris, res.  a  Vercelli;  5)  Gaetano  Morabito,  res.  a
Vercelli; a conferma di fatture e  preventivi  versati  in  atti:  6)
Arch. Guido Ariotti, res. a  Vercelli  7)  Ing.  Borgarelli,  res.  a
Vercelli 8) Sig.  Roberto  Fanzini,  res.  a  Trino  9)  Architettura
d'Interni, in persona del legale rappresentante, corr.  in  Vercelli;
10) Geom. Alberto Rigolone, res. a Vercelli 11) Antonio Paggio,  res.
a Vercelli 12) Sergio Canopino,  res.  a  Vercelli  13)  Fassiotti  e
Vancini, res. a  Vercelli  14)  Mario  Garau,  res.  a  Vercelli  15)
Fabrizio Zamariola, res. a Torrione di Vinzaglio 16) CO.E.D.  s.r.l.,
in persona del legale rappr., corr. in Vercelli. Produzioni:  1)copia
atto di vendita n. 79144/23283 Rep. e relativa nota di  trascrizione;
2)copia atto di notorieta' n. 58.811 Rep;  3)copia  dichiarazione  di
successione n. 52/1988; 4)copia  atto  di  costituzione  societa'  n.
59423 rep.;  5)copia  atto  di  recesso  socio  e  relativa  nota  di
trascrizione;  6)copia  polizza   Generali   Assicurazioni;   7)copia
quietanze premi assicurativi Reale Mutua; 8)copia dichiarazione Reale
Mutua  16/11/2009;  9)copia  polizza  Reale  Mutua  1989  e  relativa
disdetta 2009; 10)copia n. 8 fotografie; 11)copia lettera  Comune  di
Vercelli  2/11/1977;  12)copia  concessione  edilizia   30/1/1985   e
relativa  quietanza;  13)  copia   autorizzazione   Comune   Vercelli
18/11/1985  e  relativa  quietanza  14)  copia  istanza  17/7/1998  e
relativa  lettera  Comune  Vercelli  24/7/1988;   15)copia   parcella
Albertorigolonestudio   n.   5   del   28/5/98;   16)copia   parcella
Albertorigolonestudio n. 12 del 12/12/98; 17)copia fattura n.  2  del
10/2/1999 levigatura pavimenti; 18)copia  fattura  LISAR  n.  84  del
24/2/1999; 19)copia fattura Nedlloyd Road Cargo n. 256  del  26/2/99;
20)copia fattura Cesare Ariotti  srl  n.  41  del  27/2/99;  21)copia
fattura  Ditta  Garau  Mario  n.  5  dell'1/3/99;  22)copia   fattura
Architettura d'Interni s.a.s. n.  10  del  5/3/99;  23)copia  fattura
Fassiotti e Vancini n. 18 del 2/3/99; 24)copia fattura Paggio Antonio
n. 5 del 9/3/99; 25)copia fattura Interni arredamenti di Bonavita n.8
dell'11/3/99; 26)copia fattura  CO.ED.  s.r.l.  n.  15  del  15/3/99;
27)copia fattura Canopino Sergio n. 3 del 25/3/99;  28)copia  fattura
Fassiotti e Vancini n. 25 del 27/3/99; 29)copia fattura  Fassiotti  e
Vancini n. 30 del 31/3/99; 30)copia fattura  Lombardi  Alessandro  n.
118 del 31/3/99; 31)copia fattura Architettura d'Interni s.a.s. n. 11
dell'1/4/99; 32)copia fattura Falegnameria Artigiana di Zamariola  n.
8 del 3/4/99; 33) copia fattura Paggio Antonio  n.  20  del  31/5/99;
34)copia preventivo  Ing.  Borgarelli  18/2/1985;  35)copia  conferma
d'ordine  Cesare  Ariotti  s.n.c.  n.  108  del  25/2/1985;  36)copia
preventivo PME Fanzini del 5/6/1985;  37)copia  dichiarazione  Notaio
Minieri 20/1/2010; 38)due visure catastali. Con il favore  di  spese,
diritti ed onorari in caso di opposizione.Alla data del presente atto
il valore della causa, ex art. 9, co. 5 L. 488/1999, e' pari  a  Euro
335,15. 

                        Avv. Gianna Manferto 

 
T10ABA2712
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