TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA

(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorre il sig Di Marco Carmelo nato a Castrovillari  (Cosenza)  il
30/06/80, residente in  Morano  Calabro  alla  via  V.  Severini,  4,
rapp.to e  difeso,  giusta  mandato  a  margine,  dall'avv.  Pasquale
Marotta, con il quale elett.te domicilia in Roma alla  via  di  Villa
Pepoli,  4  presso  l'avv.  Giancarlo   Caracuzzo.   CONTRO   Ufficio
Scolastico Prov.le di Roma; Istituto Superiore "G.  Di  Vittorio"  di
Ladispoli (RM) (Scuola Polo); per l'annullamento, previa sospensione:
a) del decreto, ignoti data e numero, dell'Istituto Superiore "G.  Di
Vittorio"  di   Ladispoli,   di   pubblicazione   della   graduatorie
d'istituto, classe di concorso C510, III fascia, nella parte  in  cui
non viene riconosciuta, al ricorrente, la  valutazione  del  servizio
militare di leva;  b)  della  relativa  graduatoria  definitiva,  nei
limiti di cui sopra; c) del D.M. n. 56/2009,  se  e  per  quanto  non
prevede la valutazione del servizio militare di leva non prestato  in
costanza di nomina. FATTO Il ricorrente e' docente  Tecnico  Pratico.
Egli ha presentato domanda  di  aggiornamento  delle  graduatorie  di
circolo e d'istituto, biennio scolastico 2009/2011, presso l'Istituto
Superiore "G. Di  Vittorio"  di  Ladispoli  (scuola  polo).  In  tale
domanda, egli ha  dichiarato  anche  il  servizio  militare  di  leva
prestato. Tuttavia, a seguito della pubblicazione  della  graduatoria
di circolo e d'istituto, terza fascia, classi di  concorso  C510,  il
ricorrente ha constatato la mancata valutazione del servizio militare
di leva. Ha presentato, quindi, ricorso presso il TAR Lazio  -  Roma,
ove ha assunto il numero di R.G. 10996/2009, ed  e'  stato  assegnato
alla Sezione Terza Bis. Ha dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT.  3
E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE  PER  DISPARITA'  DI  TRATTAMENTO,
MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL  PRINCIPIO  DELLA
GERARCHIA DELLE FONTI. Con Ord.za n. 301/2010,  la  predetta  Sezione
Terza Bis ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante  la
notifica per pubblici proclami. 

                        Avv. Pasquale Marotta 

 
T10ABA3056
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