TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA

(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorre il sig. Crispino Giovanni, nato  il  9/03/1977  a  Caserta,
residente in Orta di Atella (CE) alla via S. Caterina  da  Siena,  25
rapp.to e  difeso,  giusta  mandato  a  margine,  dall'avv.  Pasquale
Marotta, con il quale elett.te domicilia in Roma alla  via  di  Villa
Pepoli,  4  presso  l'avv.  Giancarlo   Caracuzzo.   CONTRO   Ufficio
Scolastico Prov.le di Roma; Istituto Superiore "V.  Domizia  Lucilla"
di Roma (Scuola Polo); per l'annullamento, previa sospensione: a) del
decreto, ignoti data e numero, dell'Istituto  Superiore  "V.  Domizia
Lucilla" di Roma,  di  pubblicazione  della  graduatorie  d'istituto,
classe di concorso C510, III fascia, nella parte  in  cui  non  viene
riconosciuta, al ricorrente, la valutazione del servizio militare  di
leva; b) della relativa graduatoria definitiva,  nei  limiti  di  cui
sopra; c) del D.M. n.  56/2009,  se  e  per  quanto  non  prevede  la
valutazione del servizio militare di leva non prestato in costanza di
nomina. FATTO Il ricorrente  e'  docente  Tecnico  Pratico.  Egli  ha
presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie  di  circolo  e
d'istituto, biennio scolastico 2009/2011, presso l'Istituto Superiore
"V. Domizia Lucilla" di Roma (scuola polo). In tale domanda, egli  ha
dichiarato anche il servizio militare di leva prestato.  Tuttavia,  a
seguito  della  pubblicazione  della   graduatoria   di   circolo   e
d'istituto, terza fascia, classi di concorso C510, il  ricorrente  ha
constatato la mancata valutazione del servizio militare di  leva.  Ha
presentato, quindi, ricorso presso  il  TAR  Lazio  -  Roma,  ove  ha
assunto il numero di R.G. 10993/2009,  ed  e'  stato  assegnato  alla
Sezione Terza Bis. Ha dedotto le seguenti censure:  1)  VIOLAZIONE  E
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3  E
97 COST COST.; ECCESSO  DI  POTERE  PER  DISPARITA'  DI  TRATTAMENTO,
MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL  PRINCIPIO  DELLA
GERARCHIA DELLE FONTI. Con Ord.za n. 302/2010,  la  predetta  Sezione
Terza Bis ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante  la
notifica per pubblici proclami. 

                        Avv. Pasquale Marotta 

 
T10ABA3057
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