TAR LAZIO
Sezione III bis

(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2010)

 
                        Ricorso RGN. 10269/09 
 

  In esecuzione dell'ordinanza n. 24/2010, si provvede alla  notifica
per pubblici proclami del ricorso e dei motivi sotto forma di  sunto.
Il ricorso e' stato proposto  da  Paliotta  Roberto  rappresentato  e
difeso dall'avv. Lorenza Meleo,  elettivamente  domiciliato  in  Roma
(00149) alla via Kossuth n. 7 presso avv.  Daniele  Colobraro  contro
MIUR, USP Frosinone, ITIS Majorana di Cassino, Vitale  Domenico,  per
l'annullamento previa adozione di misure cautelari dei seguenti atti:
1) decreto prot. n. 7759 - reg. affissioni n. 704  del  25  settembre
2009 e relativa graduatoria; 2) decreto  legislativo  n.  56  del  28
giugno 2008 nella parte in cui dispone che Il  servizio  militare  di
leva e il servizio  sostitutivo  assimilato  per  legge  al  servizio
militare di leva  e'  interamente  valutabile,  purche'  prestato  in
costanza di nomina; 3) ogni altro atto presupposto e conseguente.  Il
sig. Paliotta  presentava  al  D.S.  dell'ITIS  Majorana  domanda  di
aggiornamento della graduatorie di III fascia per gli a.s.  2009/2010
e 2010/2011, classi di concorso C260 e C270.  Con  decreto  prot.  n.
7759, il D.S. pubblicava le graduatorie  de  quibus.  Il  ricorrente,
inserito nella C260 al posto n. 6 con punti 50 e nella C270 al  posto
n. 21 con punti 31,  non  vedeva  riconosciutogli  il  punteggio  per
l'anno di militare svolto nel 2000/2001. La valutazione dell'anno  di
militare avrebbe  comportato  l'attribuzione  di  altri  12  punti  e
l'inserimento del ricorrente nella posizione n. 4 con punti 62  nella
C260 e la posizione n. 13 con punti  37  nella  C270.  Il  ricorrente
promuoveva ricorso per i seguenti motivi: I) Violazione dell'art. 485
comma 7  del  decreto  legislativo  n.  297/94;  Violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 20 della legge n. 958/86 e degli artt. 3 e  97
della Costituzione. Il decreto legislativo n. 56 del 28  maggio  2009
nella Tabella di valutazione dei  titoli,  dispone  che  Il  servizio
militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato  per  legge  al
servizio militare di leva e' interamente valutabile, purche' prestato
in  costanza  di  nomina.  Le  leggi  124/99  e  143/2004  non  fanno
riferimento alla costanza o meno di nomina. Il comma 7 dell'art.  485
del decreto legislativo n. 297/94 prevede che il periodo di  servizio
militare di leva o per richiamo e il servizio civile  sostitutivo  di
quello di leva e' valido a tutti gli effetti. L'art. 485 tiene  conto
della modifica ex art. 20 della  legge  958/86  che  prevede  che  il
periodo del servizio militare e'  valido  a  tutti  gli  effetti  per
l'inquadramento economico e  per  la  determinazione  dell'anzianita'
lavorativa  ai  fini  del  trattamento  previdenziale   del   settore
pubblico. Pertanto, il periodo di servizio militare prestato dopo  il
30 gennaio 1987 e' valido a tutti  gli  effetti  di  legge.  Il  D.M.
56/2009 avrebbe dovuto applicare  l'art.  485,  norma  non  abrogata.
Inoltre, il  7°  comma  dell'art.  485  del  decreto  legislativo  n.
297/1994 dispone che il servizio militare  deve  essere  riconosciuto
anche nelle graduatorie di III fascia. (c.f.r. Tar Sardegna n. 74/06;
Tar Catania n. 982/05; Cons. di Stato sez. IV n.  2650/03;  Cons.  di
Stato sez. II n. 529/97; TAR Lazio 6421/08) ai  sensi  dell'art.  485
comma 7 del decreto legislativo n. 297/94. Per i suesposti motivi  il
ricorrente chiede all'adito  TAR  di  annullare,  previa  sospensiva,
tutti gli atti impugnati specificati in epigrafe. 
    Roma, 16 febbraio 2010 

                         Avv. Lorenza Meleo 

 
TS10ABA2827
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