CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Ill.mo signor presidente - Ricorso ex art. 351 II  comma  C.P.C.  -
Per: Ferrari Antonio, nato a Taverna (CZ) il 17 gennaio 1942  ed  ivi
residente in via Trieste n.  43,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Gregorio Ferrari; contro: Frustaci Nicola, da Taverna,  elettivamente
domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Giuseppe  Pitaro,
suo procuratore e difensore costituito; e nei confronti  di:  Ferrari
Elisa, Ferrari Antonio, Ferrari Antonio fu Giuseppe, Foresta  Felice,
Foresta Antonio, Foresta Umberto,  Foresta  Armando,  Foresta  Maria,
Foresta Vincenzo,  Foresta  Elvira,  Foresta  Anna,  Foresta  Rosina,
Foresta Angiolina, Foresta Giuseppa e Foresta Francesca; Premesso che
la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda  Sezione  Civile,  in
persona del giudice onorario, dott.ssa Rosaria La Monica,  emessa  in
data 22 maggio  2009  -  22  gennaio  2010  (n.  185/2010)  ha  cosi'
statuito: «dichiara ad ogni effetto di legge, che Frustaci Nicola  ha
acquistato a titolo di usucapione l'esclusiva proprieta' del seguente
immobile ubicato in Taverna e riportato in catasto unita' immobiliare
al foglio 43, particella  488;  rigetta  la  domanda  riconvenzionale
proposta dal convenuto; condanna, Ferrari  Antonio  al  pagamento  in
favore dell'attore, delle spese e competenze di questo  giudizio  che
si liquidano in complessive € 1.800,00 € 250,00 per esborsi, € 600,00
per diritti ed € 950,00 per onorari, I.V.A. e C.P.A. e spese generali
come per legge». Che con ricorso depositato in data 18 febbraio  2010
Ferrari  Antonio  ha  proposto  appello  per  chiedere   la   riforma
dell'impugnata  sentenza  nonche'   la   sospensione   dell'efficacia
esecutiva della stessa. 
  Rilevato che nelle more della fissazione  della  prima  udienza  di
discussione del ricorso  e  dell'istanza  di  inibitoria,  il  signor
Frustaci Nicola  potrebbe  trascrivere  la  sentenza  d'usucapione  e
trasferire  il  bene  a  terzi,  pregiudicando  irrimediabilmente  il
diritto di proprieta' dell'istante. Tanto premesso chiede che la S.V.
voglia, ai  sensi  dell'art.  351,  secondo  e  terzo  comma  C.P.C.,
disporre provvisoriamente con decreto la sospensione  dell'esecuzione
dell'impugnata sentenza, nonche' fissare udienza delle parti  dinanzi
al Collegio in camera di consiglio per ivi confermare, con  ordinanza
non impugnabile il menzionato decreto. 
    Catanzaro, 18 febbraio 2010 

                        Avv. Gregorio Ferrari 

 
TC10ABA3195
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