Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Ill.mo signor presidente - Ricorso ex art. 351 II comma C.P.C. - Per: Ferrari Antonio, nato a Taverna (CZ) il 17 gennaio 1942 ed ivi residente in via Trieste n. 43, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Ferrari; contro: Frustaci Nicola, da Taverna, elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pitaro, suo procuratore e difensore costituito; e nei confronti di: Ferrari Elisa, Ferrari Antonio, Ferrari Antonio fu Giuseppe, Foresta Felice, Foresta Antonio, Foresta Umberto, Foresta Armando, Foresta Maria, Foresta Vincenzo, Foresta Elvira, Foresta Anna, Foresta Rosina, Foresta Angiolina, Foresta Giuseppa e Foresta Francesca; Premesso che la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario, dott.ssa Rosaria La Monica, emessa in data 22 maggio 2009 - 22 gennaio 2010 (n. 185/2010) ha cosi' statuito: «dichiara ad ogni effetto di legge, che Frustaci Nicola ha acquistato a titolo di usucapione l'esclusiva proprieta' del seguente immobile ubicato in Taverna e riportato in catasto unita' immobiliare al foglio 43, particella 488; rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto; condanna, Ferrari Antonio al pagamento in favore dell'attore, delle spese e competenze di questo giudizio che si liquidano in complessive € 1.800,00 € 250,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 950,00 per onorari, I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge». Che con ricorso depositato in data 18 febbraio 2010 Ferrari Antonio ha proposto appello per chiedere la riforma dell'impugnata sentenza nonche' la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Rilevato che nelle more della fissazione della prima udienza di discussione del ricorso e dell'istanza di inibitoria, il signor Frustaci Nicola potrebbe trascrivere la sentenza d'usucapione e trasferire il bene a terzi, pregiudicando irrimediabilmente il diritto di proprieta' dell'istante. Tanto premesso chiede che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 351, secondo e terzo comma C.P.C., disporre provvisoriamente con decreto la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, nonche' fissare udienza delle parti dinanzi al Collegio in camera di consiglio per ivi confermare, con ordinanza non impugnabile il menzionato decreto. Catanzaro, 18 febbraio 2010 Avv. Gregorio Ferrari TC10ABA3195