TAR LAZIO
Sezione di Roma

(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

 
                  Ricorso con istanza di sospensiva 
 

  Per avv. Antonio Conte,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via
Terenzio n. 10, presso lo studio dell'avv.  Carlo  Priolo  ricorrente
contro  Cassa  Nazionale  di   Previdenza   e   Assistenza   Forense,
presidente,  responsabile  procedimento  accesso  atti   dott.   Aldo
Cavadini, con sede  in  Roma,  via  E.Q.  Visconti  n.  8  resistente
nonche', nei confronti di avv. Bruno Ricciotti domiciliato presso  il
proprio studio legale in Roma, via Belle Arti n. 2  controinteressato
per l'annullamento e revoca previa sospensione. 
  Oggetto: Declaratoria  di  annullamento,  previa  sospensione,  del
seguente atto amministrativo: 
    1. Diniego (prot. n. 107978  del  5  agosto  2009  trasmesso  per
raccomandata in data 6 agosto 2009) opposto alla richiesta di accesso
a documenti amministrativi formulata in data 27 luglio 2009,  assunta
al prot. n. 104610 Cassa Forense, dall'avv. Antonio Conte; 
  1 - L'avv. Antonio  Conte  ha  partecipato  alla  elezione  per  il
rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense per il quadriennio  2009/2013  ed  e'  risultato
eletto. La Commissione  Elettorale  Centrale,  nella  seduta  del  23
aprile 2009,  a  seguito  di  ricorsi  presentati  ha  deliberato  di
ritenere non eleggibile l'avv. A. Conte,  proclamando  eletto  l'avv.
Bruno Ricciotti, primo dei non  eletti.  L'avv.  Conte  ha  richiesto
l'accesso a tutti i documenti prodotti ed in possesso della  suddetta
Commissione Centrale  Elettorale  ed  in  particolare  gli  eventuali
criteri adottati dalla Commissione in merito; le singole posizioni di
tutti i soggetti risultati morosi nei confronti della Cassa  ed  ogni
altro  documento  utile  alla  tutela  e   difesa   della   posizione
dell'interessato, per tutte le azioni che lo stesso  puo'  esercitare
in ogni sede competente. 
  2 - la Cassa Nazionale  di  Previdenza  e  Assistenza  Forense,  ha
respinto  la  richiesta  di  accesso  agli  atti  amministrativi.  La
ostensibilita'  dei  documenti  va  accolta  soprattutto   ai   sensi
dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, come  pure  ai  sensi
dell'art. 59 del decreto legislativo n. 196/2003; 
  Conclude affinche' l'On. TAR voglia, respinte  tutte  le  contrarie
eccezioni e deduzioni, cosi' decidere; 
  In via preliminare ed incidentale ordinare la sospensione dell'atto
impugnato  e  consentire  all'interessato  di  ottenere   copia   dei
documenti richiesti. 
  Nel merito: 
    A. riconoscere il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti
relativi ai contenziosi  instaurati  a  seguito  delle  elezioni  dei
Delegati alla Cassa Forense; 
    B. Dichiarare  la  nullita'  e  la  illegittimita'  dell'atto  di
rigetto della richiesta di accesso agli atti  amministrativi,  del  5
agosto 2009, ed in conseguenza ordinare alla Cassa di  Previdenza  ed
Assistenza Forense la esibizione e copia dei documenti richiesti  con
istanza del 28 luglio 2009; 
    C. Vittoria di spese e competenze oltre I.V.A. e CAP; 
    D. Il tutto con sentenza munita di clausola  esecutiva  come  per
legge. 
  Il TAR nell'udienza del 4 novembre 2009 con ordinanza n. 00092/2010
ha ordinato al ricorrente l'integrazione del contraddittorio a  mezzo
pubblici  proclami,  rinviando  la  trattazione  nel  merito  ad  una
successiva udienza. 

                          Avv. Carlo Priolo 

 
TS10ABA3328
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