PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2010)

Prot. n. 13950 del 22/03/2010.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0199512/10 del giorno 12 marzo 2010, con la  quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza della Banca delle Marche S.p.a. per gli sportelli delle sotto
elencate dipendenze: 
    Pescara, Pescara Agenzia n. 1, Pescara Agenzia n. 2, Montesilvano
e Spoltore; 
  l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Banca
delle Marche S.p.a. dipendenze di: Pescara,  Pescara  Agenzia  n.  1,
Pescara Agenzia  n.  2,  Montesilvano  e  Spoltore  e'  dipeso  dallo
sciopero del personale del centro servizi delle dipendenze anzidette,
nelle intere giornate dell'1, 2 e 3 marzo 2010; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nel citato  giorno  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Pescara, 22 marzo 2010 

                            Il prefetto: 
                                Orrei 

 
C10556 (Gratuito)
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