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Prot. Gab. VI/003/0009631/2010. Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota prot. n. 0228584/10 del 23 marzo 2010 della sede di Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento, verificatosi il 12 marzo 2010, a causa di uno sciopero nazionale indetto dalle OO.SS., della seguente Agenzia della Banca Cariprato-Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.: Monsummano Terme; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi il 12 marzo 2010, dell'Agenzia indicata in premessa, della Banca Cariprato- Cassa di Risparmio di Prato S.p.a. La sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 26 marzo 2010 Il prefetto: Lubatti C10568 (Gratuito)