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Errata corrige
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Prot. Gab. VI/003/0009631/2010. Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota prot. n. 0225213/10 del 23 marzo 2010 della sede di Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento, verificatosi il 10 marzo 2010, perche' a causa del maltempo, il corriere del Centro Servizi di Bologna non ha potuto provvedere ne' alla consegna ne' al recapito degli assegni e degli effetti tratti e/o negoziati, delle seguenti Agenzie ubicate nella Provincia di Pistoia, della Cassa di Risparmio di San Miniato: Agliana, Pescia, Pistoia 1, Pistoia 2, Quarrata e Uzzano, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi il 10 marzo 2010, delle Agenzie indicate in premessa della Cassa di Risparmio di San Miniato. La sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 26 marzo 2010 Il prefetto: Lubatti C10569 (Gratuito)