TAR LAZIO
Sezione IIII b

Roma

(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2010)

  Ricorso al Tar Lazio, Roma Sezione IIII b, R.G. n.  n.  10633/09  e
successivo ricorso per motivi aggiunti. Con Ordinanza n.  573/10  del
Tar Lazio, Roma,  e'  stata  autorizzara  la  notifica  per  pubblici
proclami a tutti i docenti inseriti negli elenchi  pubblicati  il  26
novembre  2009  dall'U.S.P.  di  Caserta  ai  fini  della  precedenza
assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenze temporanee del
personale docente in servizio, relative  «alla  scuola  primaria  per
sostegno» e «alla scuola primaria per posti comune». Con  il  ricorso
che precede (R.G. n. 10633/09), la  docente  Grimaldi  Maria,  difesa
dall'avv. Michele Romaniello, con lo  stesso  domiciliata  presso  lo
studio Barberio, via Torino n. 7, Roma, impugnava il  D.M.  n.  82/09
nella parte in cui poteva  essere  interpretato  come  preclusivo  al
conferimento dell'incarico, per l'anno scolastico 09/10, di supplenze
annuali o fino al termine delle  attivita'  scolastiche,  ai  docenti
che, nell'anno accademico 08/09, hanno avuto una  nomina  temporanea,
di durata annuale o sino al termine delle attivita' didattiche, in un
istituto paritario. In data 6 ottobre  2009,  la  Grimaldi  inoltrava
rituale domanda di inclusione in tali elenchi ed in data 26  novembre
2009, pubblicati questi  ultimi  sul  sito  internet  dell'U.S.P.  di
Caserta, la stessa veniva esclusa. Detti elenchi  venivano  impugnati
dalla ricorrente, difesa dall'avv. Michele  Romaniello,  con  ricorso
per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 10633/09, nella parte  in  cui
non figurava il suo nominativo. Piu' in  particolare,  la  Grirnaldi,
che nell'anno accademico 08/09 prestava servizio presso  un  istituto
paritario, ha chiesto l'annullamento degli atti su  indicati,  il  dm
nella parte in cui poteva  essere  interpretato  come  preclusivo  al
conferimento dell'incarico come su indicato e gli elenchi nella parte
in cui non contengono il suo nominativo, ritenendoli illegittimi  per
violazione degli artt. 3, 33, comma 4, e 97 della  costituzione,  del
principio di imparzialita', della legge  n.  62/00,  per  ingiustizia
manifesta, illogicita', abuso di potere, irragionevolezza, in  quanto
violano il principio di equiparazione che intercorre tra gli istituti
statali e quelli non statali paritari;  operano  una  discriminazione
tra gli insegnanti appartenenti ai due tipi di  istituti  scolastici;
ignorano la legge che ne ha  riconosciuto  la  parita'  a  tutti  gli
effetti. La ricorrente, per  tali  motivi,  con  il  ricorso,  ed  il
ricorso per motivi aggiunti,  chiede  l'annullamento  degli  atti  su
indicati. 

                       Avv. Michele Romaniello 

 
TS10ABA3862
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