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Errata corrige
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Ricorso al Tar Lazio, Roma Sezione IIII b, R.G. n. n. 10633/09 e successivo ricorso per motivi aggiunti. Con Ordinanza n. 573/10 del Tar Lazio, Roma, e' stata autorizzara la notifica per pubblici proclami a tutti i docenti inseriti negli elenchi pubblicati il 26 novembre 2009 dall'U.S.P. di Caserta ai fini della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenze temporanee del personale docente in servizio, relative «alla scuola primaria per sostegno» e «alla scuola primaria per posti comune». Con il ricorso che precede (R.G. n. 10633/09), la docente Grimaldi Maria, difesa dall'avv. Michele Romaniello, con lo stesso domiciliata presso lo studio Barberio, via Torino n. 7, Roma, impugnava il D.M. n. 82/09 nella parte in cui poteva essere interpretato come preclusivo al conferimento dell'incarico, per l'anno scolastico 09/10, di supplenze annuali o fino al termine delle attivita' scolastiche, ai docenti che, nell'anno accademico 08/09, hanno avuto una nomina temporanea, di durata annuale o sino al termine delle attivita' didattiche, in un istituto paritario. In data 6 ottobre 2009, la Grimaldi inoltrava rituale domanda di inclusione in tali elenchi ed in data 26 novembre 2009, pubblicati questi ultimi sul sito internet dell'U.S.P. di Caserta, la stessa veniva esclusa. Detti elenchi venivano impugnati dalla ricorrente, difesa dall'avv. Michele Romaniello, con ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 10633/09, nella parte in cui non figurava il suo nominativo. Piu' in particolare, la Grirnaldi, che nell'anno accademico 08/09 prestava servizio presso un istituto paritario, ha chiesto l'annullamento degli atti su indicati, il dm nella parte in cui poteva essere interpretato come preclusivo al conferimento dell'incarico come su indicato e gli elenchi nella parte in cui non contengono il suo nominativo, ritenendoli illegittimi per violazione degli artt. 3, 33, comma 4, e 97 della costituzione, del principio di imparzialita', della legge n. 62/00, per ingiustizia manifesta, illogicita', abuso di potere, irragionevolezza, in quanto violano il principio di equiparazione che intercorre tra gli istituti statali e quelli non statali paritari; operano una discriminazione tra gli insegnanti appartenenti ai due tipi di istituti scolastici; ignorano la legge che ne ha riconosciuto la parita' a tutti gli effetti. La ricorrente, per tali motivi, con il ricorso, ed il ricorso per motivi aggiunti, chiede l'annullamento degli atti su indicati. Avv. Michele Romaniello TS10ABA3862