EDISON STOCCAGGIO - S.p.a.

(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2010)

  La Edison Stoccaggio S.p.a., ai sensi della legge n. 25 giugno 1865
n. 2359 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001
rende noto che nell'ambito dell'opera di  pubblica  Utilita',  giusto
D.M. 25 marzo 2007, denominata Metanodotto  «Porto  Viro,  Cavarzere,
Minerbio» la Prefettura di Venezia ha emanato il seguente decreto  di
costituzione di servitu'  coattiva  di  metanodotto  a  favore  della
Edison  Stoccaggio  S.p.a.,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.   n.
045012620969, con sede in Milano, Foro Buonaparte, n.  31,  e  Unita'
Operativa in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno, n.  49,  operante
nell'attivita' di costruzione, trasporto e manutenzione  di  impianti
di stoccaggio: 
    Prot. n. 581/10 «decreto Asservimento»  Serv.  AA.GG.  emesso  in
data 12 marzo 2010. 
    Detto  decreto  e'  relativo  agli  immobili  sotto  indicati   e
ricadenti nel territorio comunale di Cavarzere (VE); 
    foglio 90, mappale 67 e al foglio 91, mappale 88 di proprieta' di
Borletti Maria Alessandra, residente a Bagno a Ripoli (FI). 
  Le limitazioni e gli  obblighi  della  servitu'  cosi'  costituita,
imposti alla ditta proprietaria sono i seguenti: 
    1. La tubazione ed eventuali manufatti, apparecchiature ed  opere
sussidiare relative all'impianto sono inamovibili, sono e  rimarranno
proprieta' della Edison Stoccaggio S.p.a. che avra', pertanto,  anche
la facolta' di rimuoverle; 
    2. La Edison Stoccaggio S.p.a., o chi per essa,  potra'  accedere
liberamente ed in ogni momento al proprio impianto con il personale e
i mezzi necessari per la sorveglianza, l'esercizio, la manutenzione e
per le eventuali riparazioni e sostituzioni; 
    3. Nuove costruzioni di qualsiasi genere dovranno  distare  metri
12,5 «dodici virgola cinquanta» dal  filo  esterno  della  tubazione,
convenendosi che lungo la  mezzeria  del  metanodotto  dovra'  essere
mantenuta a terreno agrario una fascia continua  della  larghezza  di
metri 4 «quattro»; 
    4. E' vietato compiere qualsiasi  atto  che  possa  rappresentare
pericolo per la tubazione ed eventuali manufatti, apparecchiature  ed
opere sussidiarie relative all'impianto, ostacolare  il  passaggio  e
diminuire l'uso e l'esercizio della servitu', alterare,  direttamente
o indirettamente, la profondita' di posa della tubazione; 
    5. I tributi e gli oneri gravanti  sul  fondo  restano  a  carico
della ditta proprietaria; 
    6. Gli indennizzi per qualsiasi danno alle persone e/o  cose  che
dovesse  derivare  dall'esercizio  del  metanodotto,  come  pure  gli
indennizzi per  i  danni  provocati  alle  colture  in  occasione  di
interventi di manutenzione, saranno a carico della Edison  Stoccaggio
S.p.a. e valutati e liquidati di volta in volta. 
  Contro il suddetto decreto e' ammesso ricorso al  Tar  del  Veneto,
entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al  Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla notifica. 

              Edison Stoccaggio S.p.a. Un procuratore: 
                           Luigi Gentilini 

 
C10634
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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