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Errata corrige
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La Edison Stoccaggio S.p.a., ai sensi della legge n. 25 giugno 1865 n. 2359 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 rende noto che nell'ambito dell'opera di pubblica Utilita', giusto D.M. 25 marzo 2007, denominata Metanodotto «Porto Viro, Cavarzere, Minerbio» la Prefettura di Venezia ha emanato il seguente decreto di costituzione di servitu' coattiva di metanodotto a favore della Edison Stoccaggio S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 045012620969, con sede in Milano, Foro Buonaparte, n. 31, e Unita' Operativa in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno, n. 49, operante nell'attivita' di costruzione, trasporto e manutenzione di impianti di stoccaggio: Prot. n. 581/10 «decreto Asservimento» Serv. AA.GG. emesso in data 12 marzo 2010. Detto decreto e' relativo agli immobili sotto indicati e ricadenti nel territorio comunale di Cavarzere (VE); foglio 90, mappale 67 e al foglio 91, mappale 88 di proprieta' di Borletti Maria Alessandra, residente a Bagno a Ripoli (FI). Le limitazioni e gli obblighi della servitu' cosi' costituita, imposti alla ditta proprietaria sono i seguenti: 1. La tubazione ed eventuali manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative all'impianto sono inamovibili, sono e rimarranno proprieta' della Edison Stoccaggio S.p.a. che avra', pertanto, anche la facolta' di rimuoverle; 2. La Edison Stoccaggio S.p.a., o chi per essa, potra' accedere liberamente ed in ogni momento al proprio impianto con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, l'esercizio, la manutenzione e per le eventuali riparazioni e sostituzioni; 3. Nuove costruzioni di qualsiasi genere dovranno distare metri 12,5 «dodici virgola cinquanta» dal filo esterno della tubazione, convenendosi che lungo la mezzeria del metanodotto dovra' essere mantenuta a terreno agrario una fascia continua della larghezza di metri 4 «quattro»; 4. E' vietato compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione ed eventuali manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative all'impianto, ostacolare il passaggio e diminuire l'uso e l'esercizio della servitu', alterare, direttamente o indirettamente, la profondita' di posa della tubazione; 5. I tributi e gli oneri gravanti sul fondo restano a carico della ditta proprietaria; 6. Gli indennizzi per qualsiasi danno alle persone e/o cose che dovesse derivare dall'esercizio del metanodotto, come pure gli indennizzi per i danni provocati alle colture in occasione di interventi di manutenzione, saranno a carico della Edison Stoccaggio S.p.a. e valutati e liquidati di volta in volta. Contro il suddetto decreto e' ammesso ricorso al Tar del Veneto, entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica. Edison Stoccaggio S.p.a. Un procuratore: Luigi Gentilini C10634