PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2010)

Prot. n. 15393 del 31 marzo 2010.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0218241/10 del giorno 19 marzo 2010, con la  quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza della Carifermo S.p.a. per gli sportelli della dipendenza  di
Pescara, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio  1948,
n. 1, concernente la sospensione dei termini legali  e  convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   della
Carifermo S.p.a. dipendenza di Pescara e' dipeso dall'astensione  dal
lavoro del personale della dipendenza anzidetta, nell'intera giornata
del 12 marzo 2010; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nel citato  giorno  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Pescara, 31 marzo 2010 

                            Il prefetto: 
                                Orrei 

 
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