PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2010)

Prot. n. 15389 del 31 marzo 2010.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0218252/10 del giorno 19 marzo 2010, con la  quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza della Banca Popolare di Lanciano e  Sulmona  S.p.a.  per  gli
sportelli  delle  dipendenze  di  Scafa   (PE)   e   Spoltore   (PE),
l'applicazione del decreto legislativo del 15  gennaio  1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a.  dipendenze  di  Scafa  (PE)  e
Spoltore (PE) e' dipeso  dall'astensione  dal  lavoro  del  personale
delle dipendenze anzidette, nell'intera giornata del 12 marzo 2010; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nel citato  giorno  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Pescara, 31 marzo 2010 

                            Il prefetto: 
                                Orrei 

 
C10953 (Gratuito)
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