Avviso di rettifica
Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Con ordinanza collegiale n. 130/10 depositata il 17.02.10 il Tribunale Am-mistrativo Regionale della Campania sede di Napoli VIII sez. nell'udienza pubblica del 20.01.10 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei con-fronti dei soggetti controinteressati autorizzando, nelle forme dei pubblici proclami, la notifica di un estratto del ricorso iscritto al r.g. n. 6352/08, pro-posto dalle prof.sse Ferraro Lucia e Figurelli Claudia contro il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli. La domanda, previa sospensiva, tendeva ad annullare il decreto dell'u.s.p. di Napoli prot. n° 3783/3 dell'11.9.08 e l'allegato elenco nominativo in cui, d'ufficio, il punteggio di bonus del titolo abilitante siss attribuito alla classe di concorso prescelta A345 migrava sulla classe A346 a rettifica delle graduatorie pro-vinciali definitive ad esaurimento di terza fascia del personale docente ri-pubblicate in data 24.07.08 valide per l'a.s. 2008/2009. L'ulteriore impugna-tiva riguardava la graduatoria per la classe di concorso A345 e in via deriva-ta l'elenco di sostegno AD00, qualora ripubblicati, nella parte in cui le ricor-renti venivano (ri)collocate in peius, all'occorrenza, l'art. 3 co. 2 del d.d.g. dell'amm.ne intimata del 16.03.07, la tabella allegata di valutazione dei tito-li approvata con d.m. n° 27 del 15.3.07 nonche' ogni altro atto endoprocedi-mentale, presupposto, connesso e consequenziale per i seguenti motivi: Vio-lazione art. 3 co.4 del d.m. n° 354/98, dell'art. 3 co. 2 del d.d.g. del 16.3.07 e tabella allegata-Eccesso di potere per contraddittorieta', travisamento, illogicita-Violazione degli affidamenti ingenerati e del principio di buon andamento dell'amm.ne - Perdita di chance occupazionali - Giurisprudenza T.A.R. Campania Napoli II sez. sent. n. 2925/2927, VIII sez. sent. 9979/07, ordinanze da nn. 2699/07 a 2709/07 con istanza di risarcimento danni. L'ordinanza n° 41/09 adottata nella Camera di Consiglio del 12.01.09, acco-glieva la domanda cautelare. Le ricorrenti in data 19.02.09 attivavano istan-za di prelievo. L'amm.ne scolastica resistente impugnava la succitata deci-sione ricorrendo in appello al Consiglio di Stato con ricorso contraddistinto dal r.g. n° 2813/09, ivi, l'ordinanza n° 1976/09 del 21.04.09 -sesta sez.- re-spingeva la domanda. Con decreti nn. 2426 e 2428 del 15.06.09 l'amm.ne eseguiva la decisione e all'udienza di merito del 20.01.10 il Tribunale di-sponeva l'odierno incombente istruttorio. Coloro interessati potranno costituirsi nelle forme di legge presso il T.A.R. Campania sede di Napoli per l'udienza pubblica del 3.6.2010. Avv. Roberto Scognamiglio T10ABA5040