TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.46 del 17-4-2010)

 
                          Atto di citazione 
 

  La signora Alexandra Ramodina,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Daniele Sterrantino del Foro di Roma,  ed  elettivamente  domiciliata
presso  il  suo  studio  in  Roma,  via  Catone  n.  6,   previamente
autorizzata dal presidente del Tribunale di Roma  in  data  23  marzo
2010,  cita  ai  sensi  dell'art.  150  C.P.C.,  i  signori   Alberto
Francesconi, n. a Roma il 10 marzo 1935;  Loreta  Francesconi,  n.  a
Trevi (PG) il 18 giugno 1897; Giuseppe Francesconi, n. a  Trevi  (PG)
il 20 ottobre 1928; Giovanbattista Francesconi, n. a Trevi (PG) il 22
settembre 1934; Ancilla Bianca Maria Francesconi, n. a Sassari il  13
luglio 1942; Bianca Maria Francesconi, n.  a  Sassari  il  26  aprile
1944; Alfredo Francesconi, n. a Sassari il 27  luglio  1949,  nonche'
gli eredi della signora Laureta Francesconi, nata a Trevi (PG) il  18
giugno 1897 e deceduta a Roma il 28 gennaio 1979,  e  comunque  tutti
coloro che  abbiano  un  interesse  a  contraddire  alla  domanda,  a
comparire avanti al designando Tribunale di Roma,  giudice  unico  da
designarsi ai sensi dell'art.  168-bis  C.P.C.,  all'udienza  del  1°
dicembre 2010, luogo ed ore  di  rito,  con  invito  al  convenuto  a
costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza  indicata  ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art.  166,  ovvero  di  10  giorni
prima  in  caso  di  abbreviazione  dei  termini,  e   a   comparire,
nell'udienza  indicata,  dinanzi  al  giudice  designato   ai   sensi
dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che  la  costituzione  oltre  i
suddetti termini implica le decadenze di cui  agli  artt.  38  e  167
C.P.C., per ivi sentir accogliere  le  seguenti  conclusioni:  Voglia
l'Ecc.mo  Tribunale  adito,  ogni  contraria  istanza  ed   eccezione
disattesa, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto  ipso  iure  la
proprieta' sul bene de qua da parte della signora Ramodina Alexandra,
ai sensi l'art. 1158 del Codice civile, e per l'effetto  ordinare  ai
competenti Uffici del territorio e del Catasto alle  trascrizioni  ai
sensi degli articoli 2645 e 2643 del Codice civile. 
    Roma, 8 marzo 2010 

                      Avv. Daniele Sterrantino 

 
TS10ABA4927
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