PREFETTURA DI LECCE

(GU Parte Seconda n.47 del 20-4-2010)

Prot. n. 23088 del 2/4/2010.

  Il prefetto della Provincia di Lecce, 
  Vista la nota n. 0224420/10 del 22  marzo  2010  con  la  quale  il
direttore della Banca d'Italia, Filiale di Bari, ha comunicato che le
sottoindicate dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 12  marzo
2010, a causa dello sciopero generale proclamato dalle Organizzazioni
Sindacali ed ha pertanto chiesto la  proroga  dei  termini  legali  o
convenzionali scaduti durante il periodo di mancato  funzionamento  o
nei cinque giorni successivi; 
  Filiali: 
  Cutrofiano, via Umberto I° n. 27; 
  Lecce ag. 6, viale della Liberta' n. 27; 
  Lecce ag. 7, viale Moscati; 
  Novoli, via Umberto I° n. 14; 
  Racale, via Regina Margherita n. 25/27; 
  Trepuzzi, largo Margherita n. 27; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del D.lv. 15 gennaio 1948, n. l; 
  Visto l'art. 2 del predetto D.L.v. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  I termini legali e convenzionali  scaduti  nella  giornata  del  12
marzo 2010 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti
od operazioni  da  compiersi  in  altra  piazza,  sono  prorogati  di
quindici giorni a favore delle Filiali  sopramenzionate  della  Banca
Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  a  decorrere  dal  primo  giorno
lavorativo successivo al suddetto periodo. 
    Lecce, 30 marzo 2010 

                            Il prefetto: 
                               Tafaro 

 
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