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Errata corrige
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Prot. n. 23088 del 2/4/2010. Il prefetto della Provincia di Lecce, Vista la nota n. 0224420/10 del 22 marzo 2010 con la quale il direttore della Banca d'Italia, Filiale di Bari, ha comunicato che le sottoindicate dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 12 marzo 2010, a causa dello sciopero generale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali ed ha pertanto chiesto la proroga dei termini legali o convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi; Filiali: Cutrofiano, via Umberto I° n. 27; Lecce ag. 6, viale della Liberta' n. 27; Lecce ag. 7, viale Moscati; Novoli, via Umberto I° n. 14; Racale, via Regina Margherita n. 25/27; Trepuzzi, largo Margherita n. 27; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del D.lv. 15 gennaio 1948, n. l; Visto l'art. 2 del predetto D.L.v. 1/1948; Decreta: I termini legali e convenzionali scaduti nella giornata del 12 marzo 2010 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle Filiali sopramenzionate della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al suddetto periodo. Lecce, 30 marzo 2010 Il prefetto: Tafaro C101002 (Gratuito)