TAR LAZIO
Sezione III Quater

Roma

(GU Parte Seconda n.47 del 20-4-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Il  signor  Mario  Martinez  rappresentato  dagli  avv.ti   Cecilia
Furitano, Marcello Furitano, Alberto Marolda e Sabina  Raimondi,  con
domicilio eletto in Roma presso i primi, via Monte Zebio  n.  37,  ha
proposto ricorso R.G. n. 2144/10, contro la C.R.I. e i  signori  Vito
Amati e Sandro Farsetti per l'annullamento previa sospensione: 
    dell'ordinanza n. 417/09,  nella  parte  in  cui  il  Commissario
straordinario della Croce Rossa Italiana ha  autorizzato  i  Comitati
Territoriali e l'Ufficio del comitato centrale a  prorogare,  dal  1°
gennaio  2010  al  31  dicembre  2010,  i  richiami   del   personale
appartenente al Corpo Militare di cui all'allegato elenco; 
    di eventuali atti e/o provvedimenti (non conosciuti) con i  quali
i Comitati Territoriali e il Com. Centrale hanno disposto la  proroga
del personale ivi indicato; 
    di ogni eventuale atto presupposto  connesso  e/o  consequenziale
con il quale e' stata disposta la proroga in servizio dei soggetti di
cui alla ordinanza; 
    in subordine, l'annullamento, previa sospensione e  richiamo  con
riserva del ricorrente, di detta  ordinanza  nel  punto  in  cui  non
inserisce tra i soggetti richiamati, il Cap. Martinez. 
  In particolare, il  ricorrente  ha  rilevato  l'illegittimita'  del
provvedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  613/1980  in  quanto  non
garantisce la rotazione del personale e una durata  determinata  alle
chiamate  in  servizio,  eccesso  di   potere   per   illogicita'   e
contraddittorieta'  manifesta,  violazione   e   falsa   applicazione
dell'art.  29  del  regio  decreto  n.   484/1936   con   particolare
riferimento alla facolta' insindacabile  dei  richiami  in  servizio,
violazione e  falsa  applicazione  delle  normativa  sull'accesso  al
lavoro nella  P.A.,  art.  1  e  ss.  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994. 
  Il TAR Lazio, Sez. III quater di Roma, con ordinanza n.  521/10  ha
disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica
per pubblici proclami, con dispensa dell'indicazione  nominativa  dei
destinatari. 
    Roma, 6 aprile 2010 

           Avv. Cecilia Furitano - Avv. Marcello Furitano 
             Avv. Alberto Marolda - Avv. Sabina Raimondi 

 
TC10ABA4992
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