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Errata corrige
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Prot. n. 13822.2010/14.7/Gabinetto. Il prefetto della Provincia di Chieti, Vista la nota in data 26 marzo 2010, con cui il direttore della Filiale di L'Aquila della Banca d'Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali per il sottoindicato Istituto di credito della Provincia, per il giorno 12 marzo 2010, atteso che lo stesso non ha potuto regolarmente funzionare a causa dello sciopero del personale del centro servizi; Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo, attesa l'eccezionalita' dell'evento; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato funzionamento della sottoindicata Azienda di credito, nel giorno 12 marzo 2010, e' dovuto ad eventi eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali sono prorogati ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Chieti Agenzia 1. Chieti, 15 aprile 2010 Il prefetto: Greco C101124 (Gratuito)