TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA

(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2010)

 
                   Notifica per Pubblici Proclami 
 

  ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA 
  NEL RICORSO R.G. 976/2007 - SEZ. I 
  UDIENZA DEL 19 OTTOBRE 2010 
  [SUNTO DEL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 19 MAGGIO 2007 E  ISCRITTO  A
RUOLO IN DATA 18 GIUGNO 2007 E DEI MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA
1 FEBBRAIO 2010] 
 
                                 *** 
 
  Il CONTRAMMIRAGLIO  GIUFFRE'  SALVATORE,  rappresentato  e  difeso,
disgiuntamente e congiuntamente, dal Prof.  Avv.  Antonio  Bellesi  e
dall'Avv. Roberto  Righi,  ha  promosso  ricorso  dinanzi  al  T.A.R.
Toscana, Sez. I, R.G. 976/2007  per  annullamento  del  provvedimento
comunicato con dispaccio protocollo n. M-D/GMIL-03-II/5/3/2007/23885,
datato 13 febbraio 2006, notificato in data 20 marzo  2007,  con  cui
gli e' stato comunicato che, ai sensi  dell'art.  17,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,   la   competente
Commissione di Avanzamento lo ha giudicato idoneo  all'avanzamento  a
scelta per l'anno 2007 e che per effetto  del  posto  occupato  della
graduatoria di  merito  riferita  al  medesimo  anno  "non  e'  stato
iscritto nel relativo quadro  di  avanzamento",  nonche'  degli  atti
istruttori al tempo sconosciuti  rispetto  ai  quali  si  riserva  la
proposizione di motivi aggiunti di ricorso  e  di  ogni  altro  atto,
presupposto  o  consequenziale,  noto  od  ignoto,  con  la  medesima
riserva. 
  In sintesi con il primo motivo di ricorso gli atti  impugnati  sono
stati denunciati per "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.  9  E  10
D.M. 571/1993, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.26 L. 1137/55". 
  Il ricorrente lamenta  la  inadeguata  valutazione  degli  elementi
risultanti    dalla     propria     documentazione     caratteristica
(Frequentazione corsi IASD, incarico  Direttore  Marittimo,  incarico
Commissario Straordinario del  Porto  di  Livorno,  Comando  di  Zona
Operativa  Marittima,  specializzazione  in  diritto   internazionale
marittimo, medaglia di bronzo al valore civile, v.  pagg.  10-15  del
ricorso introduttivo). 
  Con secondo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato  "ECCESSO
DI POTERE, SOTTO I PROFILI DELLA ERRONEA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE  DEL
PRINCIPIO  DEL  GIUSTO  PROCEDIMENTO,  DISPARITA'   DI   TRATTAMENTO,
ILLOGICITA'    MANIFESTA,    INGIUSTIZIA    MANIFESTA,    MOTIVAZIONE
INCONFERENTE, FALSA E PRETESTUOSA, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, OMESSA  OD
ERRONEA VALUTAZIONE DI  TITOLI  DETERMINANTI  POSSEDUTI,  DIFETTO  DI
ISTRUTTORIA, PERPLESSITA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI  IMPARZIALITA'
DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COST., SVIAMENTO DEL POTERE". 
  Gli atti sono illegittimi sotto il profilo dell'eccesso  di  potere
in senso assoluto in quanto la  Commissione  di  Avanzamento  non  ha
assegnato al ricorrente alcun incremento di punteggio  rispetto  alle
valutazioni degli  anni  precedenti,  nonostante  l'importanza  degli
incarichi svolti e la maggiore anzianita' maturata  (v.  pagg.  15-16
del ricorso introduttivo). 
  Con successivi motivi aggiunti del 1 febbraio 2010  gli  atti  gia'
impugnati con il ricorso introduttivo sono stati censurati anche  per
"VIOLAZIONE ART. 97 COST., VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990
N. 241, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 25 E 26  DELLA
LEGGE 12 NOVEMBRE 1955 N. 1137, VIOLAZIONE  DEI  PRINCIPI  DESUMIBILI
DAGLI ARTT. 15 E 16 DEL D.LVO 30 DICEMBRE  1997  N.  490,  VIOLAZIONE
ART.  45  DELLA  LEGGE  19  MAGGIO  1986  N.  224,  VIOLAZIONE  ARTT.
2,3,6,7,8,9,10,11,11 BIS, 12 E 13 DEL D.M. 2 NOVEMBRE  1993  N.  571,
ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER  ERRORE
O TRAVISAMENTO  DEI  FATTI,  PER  ILLOGICITA'  E  CONTRADDITTORIETA',
NONCHE' PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE". 
  Dall'esame  della  documentazione  caratteristica   gli   Ufficiali
inseriti nel quadro di avanzamento e' emersa la ricorrenza del  vizio
di eccesso di potere in senso relativo  in  quanto  gli  elementi  di
giudizio in concreto presi in  esame  sono  stati  sottovalutati  nei
riguardi del ricorrente e sopravvalutati  nei  riguardi  degli  altri
Ufficiali Ammiragli, in particolare in ordine: 
  A) alle qualita' professionali e  alla  rilevanza  degli  incarichi
ricoperti (v. pagg. 35-38 dei motivi aggiunti, in cui  si  sottolinea
in  particolare  gli  incarichi  di  primissimo  piano  assunti   dal
ricorrente, nonche'  il  numero  e  le  aggettivazioni  degli  encomi
ricevuti dal Contrammiraglio Giuffre',  v.  pagg.  46-49  dei  motivi
aggiunti). 
  B) alle qualita' intellettuali e di cultura  (v.  pagg.  52-54  dei
motivi aggiunti). 
  C) all'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore e sulla
tendenza di carriera (v. pagg. 56-61 dei motivi aggiunti). 
  Con il ricorso e i successivi motivi  aggiunti  sono  state  quindi
rassegnate le seguenti conclusioni:  annullamento  del  provvedimento
comunicato con dispaccio protocollo n. M-D/GMIL-03-II/5/3/2007/23885,
datato 13 febbraio 2006, notificato in data 20 marzo 2007, con cui e'
stato comunicato al ricorrente che, ai sensi dell'art. 17,  comma  6,
del decreto legislativo 30  dicembre  1997,  n.  490,  la  competente
Commissione di Avanzamento lo ha giudicato idoneo  all'avanzamento  a
scelta per l'anno 2007 e che per effetto  del  posto  occupato  nella
graduatoria di  merito  riferita  al  medesimo  anno  "non  e'  stato
iscritto nel relativo quadro di avanzamento  a  scelta",  nonche'  di
ogni atto conseguente e presupposto ivi compreso i decreti di data  e
numero incogniti con cui gli  Ufficiali  Ammiragli  controinteressati
sono stati promossi. 
  Nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 l'adito T.A.R. Toscana,
Sez. I, con ordinanza numero 88/2010, ha disposto l'integrazione  del
contraddittorio nei confronti di  tutti  gli  Ufficiali  partecipanti
alla selezione per l'avanzamento anno 2007, che sono:  Brusco  Marco,
Cacioppo Pierluigi, Stefanini Alberto, Lo Sardo Francesco,  Angrisano
Felicio,  Melone  Vincenzo,  Olimpo  Giovanni  Carlo  Maria,  Vignani
Stefano, Pace Vincenzo, Tamantini Sergio, Castellani Paolo,  Bernardo
Pietro, Lavaggi Ferdinando. 

                     Prof. Avv. Antonio Bellesi 
                         Avv. Roberto Righi 

 
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