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Errata corrige
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Notifica per Pubblici Proclami ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA NEL RICORSO R.G. 976/2007 - SEZ. I UDIENZA DEL 19 OTTOBRE 2010 [SUNTO DEL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 19 MAGGIO 2007 E ISCRITTO A RUOLO IN DATA 18 GIUGNO 2007 E DEI MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 1 FEBBRAIO 2010] *** Il CONTRAMMIRAGLIO GIUFFRE' SALVATORE, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dal Prof. Avv. Antonio Bellesi e dall'Avv. Roberto Righi, ha promosso ricorso dinanzi al T.A.R. Toscana, Sez. I, R.G. 976/2007 per annullamento del provvedimento comunicato con dispaccio protocollo n. M-D/GMIL-03-II/5/3/2007/23885, datato 13 febbraio 2006, notificato in data 20 marzo 2007, con cui gli e' stato comunicato che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, la competente Commissione di Avanzamento lo ha giudicato idoneo all'avanzamento a scelta per l'anno 2007 e che per effetto del posto occupato della graduatoria di merito riferita al medesimo anno "non e' stato iscritto nel relativo quadro di avanzamento", nonche' degli atti istruttori al tempo sconosciuti rispetto ai quali si riserva la proposizione di motivi aggiunti di ricorso e di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, noto od ignoto, con la medesima riserva. In sintesi con il primo motivo di ricorso gli atti impugnati sono stati denunciati per "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 E 10 D.M. 571/1993, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.26 L. 1137/55". Il ricorrente lamenta la inadeguata valutazione degli elementi risultanti dalla propria documentazione caratteristica (Frequentazione corsi IASD, incarico Direttore Marittimo, incarico Commissario Straordinario del Porto di Livorno, Comando di Zona Operativa Marittima, specializzazione in diritto internazionale marittimo, medaglia di bronzo al valore civile, v. pagg. 10-15 del ricorso introduttivo). Con secondo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato "ECCESSO DI POTERE, SOTTO I PROFILI DELLA ERRONEA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA' MANIFESTA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, MOTIVAZIONE INCONFERENTE, FALSA E PRETESTUOSA, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, OMESSA OD ERRONEA VALUTAZIONE DI TITOLI DETERMINANTI POSSEDUTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COST., SVIAMENTO DEL POTERE". Gli atti sono illegittimi sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto in quanto la Commissione di Avanzamento non ha assegnato al ricorrente alcun incremento di punteggio rispetto alle valutazioni degli anni precedenti, nonostante l'importanza degli incarichi svolti e la maggiore anzianita' maturata (v. pagg. 15-16 del ricorso introduttivo). Con successivi motivi aggiunti del 1 febbraio 2010 gli atti gia' impugnati con il ricorso introduttivo sono stati censurati anche per "VIOLAZIONE ART. 97 COST., VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 25 E 26 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955 N. 1137, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 15 E 16 DEL D.LVO 30 DICEMBRE 1997 N. 490, VIOLAZIONE ART. 45 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1986 N. 224, VIOLAZIONE ARTT. 2,3,6,7,8,9,10,11,11 BIS, 12 E 13 DEL D.M. 2 NOVEMBRE 1993 N. 571, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER ERRORE O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA', NONCHE' PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE". Dall'esame della documentazione caratteristica gli Ufficiali inseriti nel quadro di avanzamento e' emersa la ricorrenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo in quanto gli elementi di giudizio in concreto presi in esame sono stati sottovalutati nei riguardi del ricorrente e sopravvalutati nei riguardi degli altri Ufficiali Ammiragli, in particolare in ordine: A) alle qualita' professionali e alla rilevanza degli incarichi ricoperti (v. pagg. 35-38 dei motivi aggiunti, in cui si sottolinea in particolare gli incarichi di primissimo piano assunti dal ricorrente, nonche' il numero e le aggettivazioni degli encomi ricevuti dal Contrammiraglio Giuffre', v. pagg. 46-49 dei motivi aggiunti). B) alle qualita' intellettuali e di cultura (v. pagg. 52-54 dei motivi aggiunti). C) all'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore e sulla tendenza di carriera (v. pagg. 56-61 dei motivi aggiunti). Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: annullamento del provvedimento comunicato con dispaccio protocollo n. M-D/GMIL-03-II/5/3/2007/23885, datato 13 febbraio 2006, notificato in data 20 marzo 2007, con cui e' stato comunicato al ricorrente che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, la competente Commissione di Avanzamento lo ha giudicato idoneo all'avanzamento a scelta per l'anno 2007 e che per effetto del posto occupato nella graduatoria di merito riferita al medesimo anno "non e' stato iscritto nel relativo quadro di avanzamento a scelta", nonche' di ogni atto conseguente e presupposto ivi compreso i decreti di data e numero incogniti con cui gli Ufficiali Ammiragli controinteressati sono stati promossi. Nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 l'adito T.A.R. Toscana, Sez. I, con ordinanza numero 88/2010, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli Ufficiali partecipanti alla selezione per l'avanzamento anno 2007, che sono: Brusco Marco, Cacioppo Pierluigi, Stefanini Alberto, Lo Sardo Francesco, Angrisano Felicio, Melone Vincenzo, Olimpo Giovanni Carlo Maria, Vignani Stefano, Pace Vincenzo, Tamantini Sergio, Castellani Paolo, Bernardo Pietro, Lavaggi Ferdinando. Prof. Avv. Antonio Bellesi Avv. Roberto Righi T10ABA5481