TAR LAZIO
Sezione III Bis

Roma

(GU Parte Seconda n.53 del 6-5-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  In esecuzione dell'ordinanza n. 1503/010 emessa dal TAR Lazio  Roma
Sez. III Bis, si provvede alla notifica  per  pubblici  proclami  del
ricorso n. 5746/09 RG e dei relativi motivi aggiunti sotto  forma  di
sunto. Il ricorso e' stato proposto da ANIEF e  altri  (l'elenco  dei
ricorrenti e' consultabile presso il sito  internet  del  TAR  Lazio,
digitando il n. 5746/09 nella maschera di ricerca dei ricorsi) difesi
dall'avv. Rosario Tarsia con studio in  Roma,  via  Volterra  n.  15,
contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca
per l'annullamento del D.M. n. 42/09 nella parte in cui, all'art.  3,
comma 2, ha stabilito che «non e'  invece  possibile  spostare  i  24
punti gia' attribuiti  da  una  graduatoria  ad  altra».  Sono  state
impugnate con motivi  aggiunti  le  graduatoria  ad  esaurimento  del
personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/11, approvate  dai
dirigenti  dei  singoli  USP  nella  parte  in  cui  non   e'   stato
riconosciuto, a favore dei ricorrenti, lo  spostamento  di  punti  24
gia' dichiarato  in  una  classe  di  concorso  in  altra  classe  di
concorso. Infine, e' stato proposto ricorso per l'esecuzione coattiva
dell'ordinanza n. 3604/09 del TAR Lazio. Controinteressati, a cui  si
notifica per pubblici proclami, sono tutti i  docenti  inclusi  nelle
graduatorie ad esaurimento impugnate con i motivi aggiunti. Motivi di
diritto: Violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma  7  del
decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297;  Violazione  e  falsa
applicazione degli artt. 20 e 22 della legge  24  dicembre  1986,  n.
958; Violazione e falsa  applicazione  dell'art.  4  della  legge  n.
282/1969; violazione  dell'art.  52  Cost.;  Eccesso  di  potere  per
erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto. Nel ricorso  e  nei
motivi aggiunti i ricorrenti hanno chiesto al TAR Lazio di annullare,
previa  sospensione,  tutti  gli  atti  impugnati  e  specificati  in
epigrafe. 
  Con il ricorso per l'esecuzione  coattiva,  inoltre,  i  ricorrenti
hanno chiesto al Tribunale adito emanare le determinazioni necessarie
per dare esecuzione alla propria ordinanza n. 3604/09. 
    Roma, 30 aprile 2010 

                         Avv. Rosario Tarsia 

 
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