TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

(GU Parte Seconda n.56 del 13-5-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  In  esecuzione  del  decreto  presidenziale  del  T.A.R.  Campania,
Napoli,  Sezione  III,  n.  6  del  18  marzo  2010,  che   autorizza
l'integrazione  del  contraddittorio   per   pubblici   proclami,   i
sottoscritti  Avv.ti  Giovanni  Sellitto  e  Tullio  Elefante   quali
difensori  della  IMMOBIL  EUR  s.r.l.,   in   persona   del   legale
rappresentante  pro  tempore,  Sig.  Ruggiero  Orazio  Antonio,   con
domicilio eletto in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22,  rendono  noto
di aver proposto ricorso  R.G.  n.  2943/2008  dinanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, per  l'annullamento:
a) della nota del 21.2.2008 (prot. 0159487) del dirigente del settore
interventi  nel  settore  alberghiero  e  nelle  altre  attivita'  di
supporto turistico, di conferma dell'esclusione;  b)  della  nota  n.
120371/2008 della Commissione di riesame delle  pratiche  di  cui  al
bando P.O.R. Campania 2000/2006 - misura 4.5. - azione A -  istituita
con delibera G.R. n. 835/2007 e 1230/2007, e del verbale della stessa
Commissione del 4.2.2008 e allegata scheda di valutazione;  c)  della
graduatoria definitiva dei soggetti ammessi ai contributi  P.O.R.  di
cui alla lettera che precede; d) per quanto occorra del bando di gara
per le agevolazioni alle P.M.I. turistiche - misura 4.5 -  azione  A,
in parte qua; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
In particolare, il ricorso  proposto  trae  origine  dall'illegittima
esclusione dal progetto  della  Immobil  Eur  dalla  graduatoria  dei
Contributi  POR  Campania  2000/2006  da  parte   della   Commissione
regionale per il riesame  dei  progetti  non  ammessi  alla  predetta
graduatoria. 
  Nel dettaglio, l'esclusione in parola e' stata  comminata  poiche':
1) la perizia allegata al progetto non sarebbe  conforme  al  modello
predisposto dal bando in quanto "priva  dell'asseverazione  circa  la
rispondenza  dei  vincoli  edilizi  ed   urbanistici";   2)   perche'
mancherebbe, sempre nella documentazione  allegata  alla  domanda  di
ammissione ai contributi  POR  2000/2006,  il  "cronoprogramma  delle
attivita'"; 3) la documentazione tecnica prescritta dal bando sarebbe
dunque incompleta a causa delle contestazioni di cui ai nn. 1 e 2. La
Societa'  Immobil  Eur,   ritenendo   illegittimo   l'operato   della
commissione per il riesame a sostegno della propria pretesa deduceva,
pertanto,  i  seguenti  motivi  di  ricorso:   VIOLAZIONE   E   FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.; ARTT. 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE
7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE
DEL BANDO DI GARA (ARTT. 8 E 9, CO. 3) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA,
TRAVISATA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E  DI
DIRITTO.  DIFETTO  DI  ISTRUTTORIA.   CONTRADDITTORIETA'.   MANIFESTA
INGIUSTIZIA in quanto, a differenza del giudizio  espresso  da  parte
della Commissione regionale di riesame, il progetto della Immobil Eur
unitamente al perizia tecnica sono conformi  ai  modelli  predisposti
dal bando di gara e,  comunque,  l'asseverazione  in  ordine  vigenti
vincoli edilizi ed urbanistici non era necessaria dal momento che  il
progetto    della    ricorrente    riguardava    esclusivamente    la
ristrutturazione edilizia di una struttura alberghiera per  la  quale
erano state allegate tutte le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie
necessarie. Inoltre, riguardo alla mancanza del "cronoprogramma delle
attivita'",  si  e'  rilevata   l'erroneita'   del   giudizio   della
commissione di riesame in quanto, oltre  all'elaborato  peritale,  e'
stata allegata una relazione  descrittiva  delle  opere  previste  in
programma  unitamente  al  cronoprogramma  delle  attivita'.  Infine,
stante  il  rispetto  sostanziale  del  progetto   presentato   dalla
ricorrente alle prescrizioni del bando di gara, l'eventuali  mancanze
erano da ritenersi meramente formali e, pertanto,  vi  era  a  carico
dell'Amministrazione regionale  il  preciso  onere  di  richiedere  i
chiarimenti e l'integrazione della documentazione necessaria ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/90 nonche' ai sensi dell'art. 9, comma
3, del bando. Peraltro,  con  atto  di  motivi  aggiunti  al  ricorso
originale notificato in data 9 ottobre 2008, il  societa'  ricorrente
ha esteso l'impugnativa originaria ai seguenti atti,  adottati  nelle
more  della  definizione  del  proposto  giudizio:  a)   il   decreto
dirigenziale n. 156 del 7.7.2008 di  approvazione  della  graduatoria
definitiva dei progetti ammessi e dell'elenco  dei  progetti  esclusi
dai contributi P.O.R. Campania 2000/2006 - misura 4.5. - azione A; b)
la nota 29.5.2008 prot. 464934 del Presidente  della  Commissione  di
riesame dei progetti esclusi richiamata nel  provvedimento  impugnato
sub a); c) il decreto dirigenziale n. 96 del  19.5.2008  con  cui  e'
stata nominata la Commissione per la valutazione e l'attribuzione del
punteggio  dei  progetti  riammessi  ai  contributi  P.O.R.  Campania
2000/2006;  d)  ogni  altro  atto  preordinato,  consequenziale   e/o
comunque connesso; La Immobil Eur s.r.l., in particolare, ha  dedotto
che tali provvedimenti sono  inficiati  da  illegittimita'  derivata,
poiche' ad essi  si  comunicano  i  vizi  gia'  dedotti  nel  ricorso
originario, il cui contenuto  e'  stato  pedissequamente  riprodotto.
Concludono per l'accoglimento del ricorso  con  ogni  conseguenza  di
legge. 

                        Avv. Tullio Elefante 
                       Avv. Giovanni Sellitto 

 
T10ABA5946
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