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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Legge sulla Cartolarizzazione") nonche' informativa ai sensi degli articoli 13 comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice di protezione dei dati personali") Maestrale S.r.l., societa' costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via S. Prospero n. 4, Milano (Italia), partita IVA 03395220969 e n. 03395220969 di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, iscritta al n. 33809 dell'elenco generale tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario (Maestrale) COMUNICA che la stessa Maestrale, in forza di (i) un accordo quadro e di un contratto di cessione e (ii) determinate scritture private di cessione autenticate da notaio ai sensi del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, aventi ad oggetto crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), stipulati in data 15 aprile 2005 con Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring, con sede in Napoli, in Via F. Crispi 4, c.a.p. 80121, (Commercio e Finanza o l'Originator), ha acquistato pro soluto da Commercio e Finanza tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti da contratti di leasing e i crediti ASL (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti da contratti di factoring, che alle ore 24.00 del 15 maggio 2010 presentavano le seguenti caratteristiche: I Crediti che: (i) sono denominati in euro; (ii) sono nati in forza di contratti di leasing validi ed efficaci (il relativo contratto, il "Contratto di Leasing"); (iii) derivano da contratti di leasing mobiliare, strumentale, di targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di quelli i cui Beni Finanziati, attraverso il relativo Contratto di Leasing, sono immobili in costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili; (iv) derivano da Contratti di Leasing stipulati a partire dal giorno 1 gennaio 1999 e relativamente a beni ubicati o immatricolati in Italia; (v) derivano da Contratti di Leasing stipulati con utilizzatori residenti o aventi sede legale in Italia alla stipula del relativo contratto (gli "Utilizzatori"); (vi) derivano da Contratti di Leasing che prevedono l'obbligo in capo al relativo Utilizzatore di effettuare in ogni caso i pagamenti previsti nella misura e alle scadenze stabilite, anche qualora il bene oggetto del contratto non funzioni, sia inutilizzabile per vizi palesi o occulti, o non sia a disposizione dell'Utilizzatore per motivi non imputabili all'Originator (c.d. "net lease"); (vii) i relativi contratti di leasing mobiliare prevedono che le somme dovute a titolo di prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene finanziato al termine del Contratto di Leasing (il "Valore Residuo") non eccedano, per i beni finanziati con leasing di durata iniziale da 24 a 36 mesi, il 15% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing, per i beni finanziati dati in leasing per un periodo superiore a 36 mesi, il 10% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing; (viii) i relativi contratti di leasing strumentale prevedono che il Valore Residuo non ecceda il 5% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing; (ix) i relativi contratti di leasing di targato pesante prevedono che il Valore Residuo non ecceda il 10 % del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing; (x) i relativi contratti di leasing immobiliare prevedono che il Valore Residuo non ecceda il 30% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing; (xi) sono classificati in bonis, non presentano canoni insoluti (vale a dire canoni che non siano stati integralmente pagati dal relativo Utilizzatore decorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla corrispondente scadenza prevista per il pagamento, fatta eccezione per i canoni che siano gia' stati qualificati come canoni inadempiuti) - salvo caso fortuito prontamente sanato - ne' canoni inadempiuti (vale a dire canoni che non siano stati integralmente pagati dal relativo Utilizzatore decorsi almeno 180 (cento ottanta) giorni dalla corrispondente scadenza prevista per il pagamento), risultano puntualmente eseguiti dai rispettivi Utilizzatori alla data di cessione iniziale ed il relativo Utilizzatore non ha violato i termini e le condizioni del contratto; (xii) derivano da Contratti di Leasing a tasso fisso su base annua superiore al 4% o a tasso variabile su base annua pari all'EURIBOR a tre mesi con uno spread dell'1% annuo e tali comunque che la media ponderata dello spread sia superiore al 2%; in entrambi i casi comunque dovranno risultare al di sotto la soglia di usura; (xiii) a fronte dei quali non esistono liti, procedimenti giurisdizionali civili o amministrativi, procedure arbitrali o azioni legali in atto, pendenti o che sono altrimenti in contenzioso o in fase di sospensione dei pagamenti da parte del debitore; (xiv) la cui cessione non estingue le obbligazioni dell'Utilizzatore al pagamento dei medesimi; (xv) nei quali prima della cessione l'Originator e' l'unico titolare dei diritti e di ogni garanzia e in relazione ai quali nessun gravame e' stato costituito rispetto a tali Contratti di Leasing e i Crediti sono liberamente trasferibili; (xvi) il relativo Utilizzatore non e' insolvente ai sensi del r.d. 16 Marzo 1942 N 267. Ciascun Utilizzatore risulta in vita, se persona fisica ovvero esistente, validamente incorporata o costituita se persona giuridica; (xvii) in relazione ai quali l'Utilizzatore (o garante) non ha diritto di rescissione, risoluzione, richiesta di compensazione, richiesta danni contro l'Originator, o diritto di estinguere la propria obbligazione in modo diverso dall'adempimento e non ha richiesto all'Originator di liberarlo dal pagamento delle relative obbligazioni; (xviii) derivano da contratti di leasing mobiliare, strumentale, di targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di quelli i cui Beni Finanziati, attraverso il relativo Contratto di Leasing, sono immobili in costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili; (xix) (a) la cui data di pagamento del primo canone non e' successiva al 15 maggio 2010, (b) la cui data di pagamento dell'ultimo canone non e' successiva al 01 marzo 2028 (c) e nessuna data di pagamento del Valore Residuo e' successiva al 31 marzo 2028; (xx) in relazione ai quali l'esposizione di uno specifico Utilizzatore non e' superiore al 2% del portafoglio di crediti in essere derivanti da contratti di leasing; (xxi) in relazione ai quali l'importo capitale dovuto alla data di cessione e' non inferiore a Euro 3.924,18 e non superiore a Euro 1.374.189,68; (xxii) in relazione ai quali l'esposizione dei dieci maggiori Utilizzatori non e' superiore al 10% del portafoglio di crediti in essere derivanti da contratti di leasing; (xxiii) derivano da Contratti di Leasing in cui il rapporto tra il capitale residuo e il valore di mercato del bene e' inferiore o uguale a 99,06; (xxiv) sono stati originati dall'Originator in conformita' ai propri modelli di contratti di leasing; (xxv) in relazione ai quali, la scadenza del canone ed il rimborso sono previsti su base mensile il primo o il quindicesimo giorno del mese o il giorno lavorativo immediatamente successivo; (xxvi) i Contratti di Leasing da cui sono originati non beneficiano di contributi o sussidi ai sensi di qualsiasi norma agevolativa, con eccezione di leasing agevolato attraverso l'Artigiancassa; (xxvii) per cui l'Originator ha ottenuto tutte le autorizzazioni e licenze dalle autorita' governative in base alle vigenti disposizioni di legge; (xxviii) in relazione ai quali il contraente del corrispondente Contratto di Leasing ricevera' entro la data del 30 giugno 2010, a mezzo servizio postale, comunicazione dell'avvenuta cessione a Maestrale del Credito vantato nei confronti dello stesso contraente dall'Originator; (xxix) i relativi Contratti di Leasing da cui sono generati sono stati stipulati con gli Utilizzatori in conformita' alle procedure di erogazione dell'Originator ed hanno ad oggetto beni assicurati presso una primaria compagnia di assicurazione che riconosca l'Originator quale societa' beneficiaria dei corrispondenti indennizzi; (xxx) sono relativi a Contratti di Leasing per i quali gli Utilizzatori hanno pagato almeno un Canone e non possono sospendere o ritardare, nemmeno in presenza di vizi del bene finanziato, il pagamento del Canone o di ogni altra somma da essi dovuta all'Originator. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a Maestrale, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Commercio e Finanza dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente a suddetti crediti. Maestrale ha inoltre conferito incarico a Commercio e Finanza affinche' proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Commercio e Finanza ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso Commercio e Finanza, nonche' presso la sede di Maestrale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario. Maestrale informa i debitori ceduti e i loro eventuali garanti che i loro dati personali (di seguito i "Dati") contenuti nei documenti relativi ai crediti ceduti sono stati comunicati a, e saranno trattati anche da Maestrale e dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti. I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti. In particolare, Commercio e Finanza, in qualita' di "servicer" dell'operazione, continuera' a gestire i rapporti, i relativi crediti ed l'incasso dei medesimi. I Dati saranno comunicati, oltre che a Maestrale, anche alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalita' specificate: (a) a Commercio e Finanza e agli altri soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie nell'ambito della riscossione suddetta; (b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Maestrale per la consulenza da essi prestata; (c) alle autorita' di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di legge; (d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi da Maestrale; (e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori dei titoli. L'elenco completo di tali soggetti sara' a disposizione presso Commercio e Finanza all'indirizzo sotto indicato. Titolare autonomo del trattamento dei Dati e' Maestrale, con sede legale a Milano, Via San Prospero 4, oltre che gli altri soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati e' per conto di Maestrale, Commercio e Finanza, con sede in Napoli, Via F. Crispi 4, quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi al titolare ed al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice di protezione dei dati personali. Milano, 19 maggio 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione (F.To Fabrizio Angelelli) T10AAB6330