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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 1. Con ordinanza n. 163/2010, pubblicata il 24.03.2010, il TAR per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania Sez. IV ha ordinato la notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. n. 2528/2009 proposto da C.C.D. G.B. Morgagni - Casa di Cura S.r.l., con sede in Catania Via del Bosco n. 105, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Con la predetta ordinanza il TAR, in esito alla camera di consiglio del 10 marzo 2010, ha fissato la prossima udienza pubblica al 13 ottobre 2010 per la trattazione del ricorso ed ha ordinato alla societa' ricorrente la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Case di Cura accreditate della Provincia di Catania, le quali potrebbero subire un pregiudizio dalla rideterminazione del budget 2009 per la ricorrente. 2.Il ricorso in oggetto tende all'annullamento, previa sospensione: - dell'atto, definito "contratto", del 17 luglio 2009, con cui l'ASP di Catania ha assegnato alla Casa di Cura ricorrente il budget per l'anno 2009, delle operazioni istruttorie, dei conteggi e dei calcoli a tale determinazione propedeutici; - della nota prot. n. 3758/h della stessa ASP di Catania del 27 luglio 2009, avente ad oggetto "Fatturato eccedente il budget 2009". 3. A sostegno del ricorso venivano dedotti i seguenti motivi: - Erroneita' ed illegittimita' dei calcoli che hanno portato l'Azienda Usl n. 3 di Catania alla quantificazione della misura del budget per l'anno 2009: violazione del decreto dell'assessorato regionale alla sanita' n. 1129 del 12 giugno 2009 (in g.u.r.s. 7 agosto 2009, n. 37) - violazione della direttiva assessoriale prot. 5/dip/0707 del 24.6.2009 - eccesso di potere per erroneita' dei presupposti in fatto e in diritto; - violazione della direttiva assessoriale del 14 luglio 2009 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - eccesso di potere per illogicita' e ingiustizia manifesta - difetto assoluto di motivazione; - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 8 della l.241/1990; violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio; eccesso di potere per difetto di istruttoria; - violazione dei principi in materia di contrattazione. Avv. Prof. Emilio Castorina Avv. Antonio Fazio T10ABA6510