Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania - Napoli

(GU Parte Seconda n.62 del 27-5-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Si rende noto che la  Sezione  VIII  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Campania - Napoli  -  con  ordinanza  collegiale  n.
214/10  emessa  all'esito  dell'Udienza  Pubblica   del   17.02.2010,
comunicata  con  avviso  ricevuto  il   successivo   01.04.2010,   ha
autorizzato   la   notifica   per   pubblici   proclami    ai    fini
dell'integrazione   del    contraddittorio    nei    confronti    dei
controinteressati  collocati  in  posizione   poziore   rispetto   al
ricorrente nella graduatoria impugnata, del ricorso n.r.g.  5288/2007
proposto da Passarella Vincenzo, nato a Napoli il 05.12.1970  ed  ivi
residente alla  Via  S.  Attanasio  n.  75,  rappresentato  e  difeso
dall'Avv. Angelo Bonito, presso lo studio del quale e'  elettivamente
domiciliato in 80143 Napoli al Centro Direzionale Isola F 11, contro:
1) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  in
persona del Ministro pro tempore rappresentante  legale;  2)  Ufficio
Scolastico Provinciale  di  Napoli,  in  persona  del  Dirigente  pro
tempore rappresentante legale,  e  nei  confronti  di:  3)  Panarella
Alessandro,  domiciliato  in  83042  Atripalda  (Av)  alla   Contrada
Santissimo, con il quale esso ricorrente ha  chiesto  l'annullamento,
previa  sospensione  dell'efficacia,  della  graduatoria   definitiva
provinciale ad esaurimento (III fascia) del  27/07/2007  relativa  al
personale docente biennio  2007/2009  -  classe  di  concorso  C  260
(laboratorio  di   elettronica),   e   della   medesima   graduatoria
ripubblicata in data 25.08.2007, nonche' di ogni  altro  atto,  anche
endoprocedimentale,    presupposto,     connesso,     collegato     o
conseguenziale, per i seguenti motivi di diritto: violazione e  falsa
applicazione dell'art. 3 d.d.g. 16 marzo  2007  e  della  tabella  di
valutazione di cui al d.m. n. 27 del  15  marzo  2007  -  eccesso  di
potere:  travisamento  -  ingiustizia  ed  illogicita'  manifeste   -
disparita' di  trattamento  -  falsita'  dei  presupposti  -  erronea
valutazione dei presupposti di fatto e di diritto  -  violazione  del
principio   di   imparzialita'   e   buon    andamento    dell'azione
amministrativa in relazione ai principii e criteri direttivi  di  cui
agli artt. 3 e 97  cost..  violazione  dell'art.  3  della  legge  n.
241/1990 - eccesso di potere per difetto assoluto  di  motivazione  e
per  difetto  di  istruttoria   e/o   motivazione   insufficiente   -
arbitrarieta' ed illogicita' manifeste - violazione del principio  di
tipicita' dell'atto amministrativo  -  violazione  del  principio  di
buona amministrazione ex art. 97 Cost. - violazione dell'art. 7 legge
n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni -  eccesso  di
potere per carenza di  istruttoria  -  violazione  del  principio  di
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.  3
e 97 Cost.. Sulla base dei suesposti motivi, il ricorrente  censurava
il provvedimento  con  il  quale  la  resistente  P.A.  lo  collocava
nell'impugnata graduatoria dapprima al posto n. 35 (pubblicazione del
27.07.2007) e, successivamente, al posto n. 36  (ripubblicazione  del
25.08.2007) con punti totali 85, di cui 48 per il servizio pregresso,
18 per l'abilitazione e 19  per  il  servizio  prestato  nel  biennio
2005/2007, con illegittima decurtazione di punti 22 per  il  servizio
pregresso (che nella previgente graduatoria in cui il ricorrente  era
inserito era pari a 70, scaturente dalla somma di  punti  62  per  il
servizio pregresso e di punti 8 per quello in corso al momento  della
presentazione della domanda) e senza  l'attribuzione  del  titolo  di
preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito
nella Pubblica Amministrazione, pure  ritualmente  documentato  dallo
stesso merce' allegazione di  idonea  certificazione.  Il  ricorrente
deduceva che se la  sua  domanda  di  aggiornamento/permanenza  e  la
documentazione allegata fossero state  correttamente  valutate  dalla
P.A. procedente, merce' il giusto riconoscimento di punti 70  per  il
servizio pregresso, punti 18  per  il  possesso  dell'abilitazione  e
punti 19 per l'ulteriore servizio reso nel  biennio  2005/2007,  egli
sarebbe dovuto essere collocato al posto n. 26 della  graduatoria  in
questione, con punteggio totale di punti 107, oltre al riconoscimento
del titolo di preferenza dell'aver prestato servizio  senza  demerito
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Con successivi motivi
aggiunti, il  ricorrente  ha  impugnato,  chiedendone  l'annullamento
previa  sospensione:  a)  il  provvedimento  prot.  n.  1172/10   del
02.04.2008, a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale
di Napoli, con il quale, ravvisato l'interesse pubblico ad  apportare
variazioni alle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del
personale docente delle scuole secondarie  per  gli  anni  scolastici
2007/2008 e 2008/2009 "onde evitare sfavorevoli contenziosi  con  gli
interessati",  venivano  approvate  le  rettifiche   apportate   alle
graduatorie ad esaurimento dei  docenti  di  scuola  secondaria,  ivi
comprese quelle per le  classi  speciali,  limitatamente  ai  docenti
inseriti nell'elenco allegato  al  detto  provvedimento,  di  cui  ne
costituisce parte integrante; b) l'elenco allegato  al  provvedimento
di cui al capo a), nella parte in cui, relativamente  alla  posizione
del  ricorrente   nella   graduatoria   definitiva   provinciale   ad
esaurimento (ex permanente) - III fascia biennio 2007/2009  -  classe
di concorso C 260 (laboratorio di elettronica),  pubblicata  in  data
27.07.2007 e ripubblicata in data 25.08.2007 dall'Ufficio  Scolastico
Provinciale di Napoli, azzerava il punteggio maturato per il servizio
pregresso (riconosciuto all'atto dell'approvazione della  graduatoria
de qua in punti  48  ed  in  relazione  al  quale,  con  la  proposta
impugnativa principale, il ricorrente  reclamava  l'attribuzione  del
maggior punteggio pari a punti 70) con  conseguente  rideterminazione
del punteggio totale in punti  37,  scaturente  dall'attribuzione  di
punti 18 per l'abilitazione e punti 19 per il servizio posteriore  al
02.05.2005 (questi ultimi non modificati  rispetto  alla  valutazione
precedente);  c)  della   graduatoria   definitiva   provinciale   ad
esaurimento - III fascia biennio 2007/2009 - relativa alla classe  di
concorso C 260  (laboratorio  di  elettronica),  pubblicata  in  data
27.07.2007 e ripubblicata in data 25.08.2007 dall'Ufficio  Scolastico
Provinciale  di  Napoli,  cosi'  come  risultante  dalle   rettifiche
apportate coi provvedimenti di cui ai precedenti capi a)  e  b),  per
effetto delle quali  il  ricorrente  veniva  collocato  al  posto  n.
44-bis, con attribuzione del punteggio totale di punti 37. Sulla base
dei medesimi motivi di diritto proposti col  ricorso  principale,  il
ricorrente deduceva l'illegittimita'  della  determinazione  volitiva
della resistente P.A., che, nel rideterminarsi in via  di  autotutela
circa la valutazione della domanda di aggiornamento/permanenza  nella
richiamata graduatoria prodotta dal  ricorrente  in  data  10.04.2007
sulla base del D.D.G. 16 marzo 2007,  aveva  azzerato  del  tutto  il
punteggio  maturato  per  il  servizio   pregresso,   riconosciutogli
all'atto dell'approvazione della graduatoria de qua in punti 48 ed in
relazione al  quale,  con  la  proposta  impugnativa  principale,  il
ricorrente reclamava l'attribuzione  del  maggior  punteggio  pari  a
punti 70, sebbene nella previgente graduatoria lo stesso fosse  stato
regolarmente riconosciuto e mantenuto,  con  conseguente  illegittima
ricollocazione del ricorrente in posizione  peggiorativa  rispetto  a
quella gia' penalizzante ottenuta  all'atto  dell'approvazione  della
graduatoria in questione. Con altro ricorso per motivi  aggiunti,  il
ricorrente impugnava poi la  graduatoria  definitiva  provinciale  ad
esaurimento - III fascia biennio 2007/2009 - relativa alla classe  di
concorso C 260 (laboratorio di  elettronica),  ripubblicata  in  data
24.07.2008 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, nella parte
in cui lo collocava al posto n.  35  con  punti  totali  85  e  senza
l'attribuzione del titolo  di  preferenza  contraddistinto  dall'aver
prestato servizio  senza  demerito  alle  dipendenze  della  Pubblica
Amministrazione,  anziche'  al  posto  n.  27  con   punti   107   ed
attribuzione  della  predetta  preferenza,  ribadendo  sul  punto  le
censure gia' sollevate  nelle  precedenti  impugnative.  Infine,  con
ulteriori atto per motivi aggiunti il ricorrente ha  impugnato  anche
la graduatoria definitiva provinciale ad  esaurimento  -  III  fascia
biennio  2009/2011  -  classe  di  concorso  C  260  (laboratorio  di
elettronica), pubblicata in data 31.07.2009  dall'Ufficio  Scolastico
Provinciale di Napoli, nella parte in cui lo collocava al posto n. 26
con punti totali 109 e senza l'attribuzione del titolo di  preferenza
contraddistinto dall'aver  prestato  servizio  senza  demerito  nella
Pubblica Amministrazione, nonche' la collegata graduatoria definitiva
provinciale ad esaurimento - III fascia biennio 2009/2001 -  relativa
all'elenco         di         sostegno         dell'area         AD03
(tecnica-professionale-artistica), nella parte in  cui,  mutuando  il
punteggio della graduatoria di cui innanzi, poneva lo stesso al posto
n. 424 con punti totali 109 e  senza  l'attribuzione  del  titolo  di
preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito
nella Pubblica Amministrazione. All'uopo,  deduceva  l'illegittimita'
derivata dei provvedimenti impugnati, costituendo gli stessi naturale
conseguenza del mancato riconoscimento del punteggio e del titolo  di
preferenza invocati gia' al momento della presentazione della domanda
per  l'inserimento  nella   medesima   graduatoria   provinciale   ad
esaurimento valevole per il precedente biennio 2007/2009. Sul  punto,
il ricorrente rilevava che l'impugnata collocazione nella graduatoria
per il biennio 2009/2001 teneva conto solo del  punteggio  aggiuntivo
conseguente al servizio prestato nel biennio precedente  ma,  ancora,
non venivano riconosciuti gli ulteriori 22 punti gia'  reclamati  col
ricorso principale,  che  avrebbero  determinato  l'attribuzione  del
punteggio  totale  di  131,   oltre   al   persistere   del   mancato
riconoscimento del titolo di preferenza  relativo  all'aver  prestato
servizio senza demerito nella Pubblica Amministrazione.  Rinvio  alla
Pubblica Udienza del 12 luglio 2010 per la prosecuzione. 
    Napoli, 21 maggio 2010 

                         Avv. Angelo Bonito 

 
T10ABA6516
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