PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.64 del 1-6-2010)

Prot. n. 78884/10/Prog.Fin.

  Il prefetto della Provincia di Roma, 
  Vista la nota n.  0262918  del  6  aprile  2010  con  la  quale  la
Direzione della sede di Roma della Banca d'Italia  ha  segnalato  che
nella giornata del  12  marzo  2010  a  causa  di  uno  sciopero,  la
Succursale «o» di Roma (ced. 179) e la Succursale di Campagnano (ced.
173) della Banca Popolare dell'Emilia  Romagna,  non  sono  state  in
grado di funzionare con regolarita' e,  pertanto,  ha  richiesto  che
venga riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga
dei termini legali di cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  15
gennaio 1948, n. 1; 
  Preso atto  che,  a  causa  dell'evento  sopra  indicato,  si  sono
verificate   disfunzioni   che   hanno   determinato   la    concreta
impossibilita' di procedere alle varie operazioni bancarie  in  detta
giornata; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  lo sciopero del 12 marzo 2010, che  ha  impedito  il  funzionamento
della Succursale «o»  di  Roma  (ced.  179)  e  della  Succursale  di
Campagnano (ced. 173) della Banca Popolare  dell'Emilia  Romagna,  e'
riconosciuto evento eccezionale, ai fini della  proroga  di  quindici
giorni dei termini legali o  convenzionali  scadenti  nella  predetta
giornata o nei cinque giorni successivi. 
    Roma, 11 maggio 2010 

                            Il prefetto: 
                              Pecoraro 

 
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