Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atto di integrazione del contraddittorio Notifica per pubblici proclami Si rende noto che il Presidente del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, dott. Corrao, con ordinanza del 14.05.2010, e successivo parere favorevole reso dal P.M. il 24.05.2010, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, del ricorso d'urgenza (R.G. n. 939/2010) proposto dalla sig.ra MARGHELLA Gaetana, nata in Catania il 24.5.1968, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carmelo Padalino ed Ambra Velardita ed elett.te dom.ta presso il loro studio sito in Catania, Via Proserpina n. 24. Il ricorso e' stato proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare, previa disapplicazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca n. 100 del 2009, nella parte in cui prevede che il personale docente debba aver conseguito una supplenza di almeno 180 giorni necessariamente presso un'"unica istituzione scolastica", il diritto della sig.ra Marghella all'assegnazione, con precedenza assoluta, delle supplenze temporanee in sostituzione del personale assente, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 167 del 2009; 2) dichiarare, quindi, il diritto della sig.ra Marghella Gaetana ad essere inserita negli elenchi prioritari, costituiti, ai sensi del D.M. n. 82 del 2009 e del successivo D.M. n. 100 del 2009, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, e finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente. A sostegno del ricorso la sig.ra Marghella ha sostenuto che, per essere inserita nei citati elenchi prioritari, l'art. 1, comma 2, della legge n. 167 del 2009, richiede soltanto il requisito dell'espletamento, nel precedente anno scolastico, di un periodo di supplenza di almeno centottanta giorni, senza prevedere l'ulteriore requisito del conseguimento di tale periodo di supplenza presso un'unica istituzione scolastica. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.04.2010, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Cottini, con ordinanza dell'11.5.2010, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti quei docenti che, in caso di inclusione della ricorrente (con il punteggio di 106 per la scuola primaria e con il punteggio di 36 per la scuola dell'infanzia), vedrebbero alterata la loro posizione negli elenchi prioritari istituiti ai sensi del D.M. n. 82/2009 e successivo D.M. n. 100/2009. La prossima udienza di discussione sara' tenuta il 22.06.2010, ore 10,00, davanti al Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Cottini; i controinteressati sono invitati a costituirsi nei modi e termini di legge. Avv. Carmelo Padalino T10ABA6759