TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

(GU Parte Seconda n.64 del 1-6-2010)

 
              Atto di integrazione del contraddittorio 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Si rende noto che il Presidente del Tribunale di Catania -  Sezione
Lavoro, dott. Corrao, con  ordinanza  del  14.05.2010,  e  successivo
parere favorevole reso dal P.M.  il  24.05.2010,  ha  autorizzato  la
notifica  per  pubblici  proclami,  ai  fini  dell'integrazione   del
contraddittorio, del ricorso d'urgenza (R.G.  n.  939/2010)  proposto
dalla sig.ra MARGHELLA Gaetana, nata in Catania il 24.5.1968, rapp.ta
e difesa dagli avv.ti Carmelo Padalino ed Ambra Velardita ed elett.te
dom.ta presso il loro studio sito in Catania, Via Proserpina  n.  24.
Il ricorso e' stato proposto  contro  il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, dell'Ufficio  Scolastico  Regionale
per la Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di  Catania,  in
persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, al fine
di veder accolte le seguenti conclusioni: 1) accertare e  dichiarare,
previa disapplicazione del  Decreto  del  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca n. 100 del 2009, nella parte in  cui
prevede che il personale docente debba aver conseguito una  supplenza
di almeno 180 giorni  necessariamente  presso  un'"unica  istituzione
scolastica", il diritto della sig.ra Marghella all'assegnazione,  con
precedenza assoluta, delle supplenze temporanee in  sostituzione  del
personale assente, in  quanto  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 1, comma 2, della legge n. 167  del  2009;  2)  dichiarare,
quindi, il diritto della sig.ra Marghella Gaetana ad essere  inserita
negli elenchi prioritari, costituiti, ai sensi del  D.M.  n.  82  del
2009  e  del  successivo  D.M.  n.  100  del  2009,   dal   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, e  finalizzati  al
riconoscimento  della  precedenza  assoluta  nell'assegnazione  delle
supplenze in sostituzione del personale  temporaneamente  assente.  A
sostegno del ricorso la sig.ra Marghella ha sostenuto che, per essere
inserita nei citati elenchi prioritari,  l'art.  1,  comma  2,  della
legge   n.   167   del   2009,   richiede   soltanto   il   requisito
dell'espletamento, nel precedente anno scolastico, di un  periodo  di
supplenza di almeno centottanta giorni, senza  prevedere  l'ulteriore
requisito del conseguimento  di  tale  periodo  di  supplenza  presso
un'unica istituzione scolastica. A scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 13.04.2010, il Giudice del Lavoro, dott.ssa  Cottini,
con  ordinanza  dell'11.5.2010,  ha   ordinato   l'integrazione   del
contraddittorio nei confronti di tutti quei docenti che, in  caso  di
inclusione della ricorrente (con il punteggio di 106  per  la  scuola
primaria e con il punteggio  di  36  per  la  scuola  dell'infanzia),
vedrebbero  alterata  la  loro  posizione  negli  elenchi  prioritari
istituiti ai sensi del D.M. n. 82/2009 e successivo D.M. n. 100/2009.
La prossima udienza di discussione sara' tenuta  il  22.06.2010,  ore
10,00, davanti al Giudice del  lavoro  Dott.ssa  Claudia  Cottini;  i
controinteressati sono invitati a costituirsi nei modi e  termini  di
legge. 

                        Avv. Carmelo Padalino 

 
T10ABA6759
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