PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.65 del 3-6-2010)

Prot. n. 18990/2010/14-2 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 225107 datata 23 marzo 2010, con la quale la Banca
d'Italia, sede  di  Firenze,  ha  comunicato  che  i  sotto  indicati
sportelli del Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  non  hanno  potuto
funzionare  regolarmente  il  giorno  15  marzo  2010,  a  causa   di
un'assemblea del personale, ed ha  chiesto  la  proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti in detto giorno o  nei  cinque  giorni
successivi: 
    Firenze ag. 59, Casellina,  Scandicci  ag.  1,  Lastra  a  Signa,
Lastra a Signa ag. 1, Scandicci,  Scandicci  agg.  2  e  3,  Vingone,
Signa, Signa ag. 1; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali del Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.,  il
giorno 15 marzo 2010; pertanto i termini legali e convenzionali  sono
prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere
dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. 
    Firenze, 18 maggio 2010 

                            Il prefetto: 
                             De Martino 

 
C101359 (Gratuito)
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