PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.65 del 3-6-2010)

Prot. n. 18997/2010/14.2 Gab.

  Il prefetto della provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 70328 datata 28 gennaio  2010,  con  la  quale  la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i  sotto  indicati
sportelli del Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente i giorni 20 e 21 gennaio  2010,  a  causa  di
un'assemblea del personale, ed ha  chiesto  la  proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti in detto giorno o  nei  cinque  giorni
successivi: 
    20 gennaio 2010 
      Casellina, Scandicci, Scandicci Agg. 1, 2, 3, Lastra  a  Signa,
Lastra a Signa ag. 1, Vingone, Signa, Signa ag. 1; 
    21 gennaio 2010 
      Rignano sull'Arno, Figline Valdarno, Figline  Valdarno  ag.  1,
Incisa Valdarno e Reggello; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 dei predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena S.p.a., i giorni
20 e 21 gennaio 2010; pertanto i termini legali e convenzionali  sono
prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere
dal primo giorno lavorativo successivo alle date di cui sopra. 
    Firenze, 18 maggio 2010 

                            Il prefetto: 
                             De Martino 

 
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