PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.66 del 5-6-2010)

Prot. n. 19007/2010/14-2 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 213295 datata 18 marzo 2010, con la quale la Banca
d'Italia, sede  di  Firenze,  ha  comunicato  che  i  sotto  indicati
sportelli della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno  S.p.a.  non
hanno potuto funzionare regolarmente il 12 marzo 2010, a causa di uno
sciopero del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e
convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi: 
    Bagno a Ripoli/Grassina,  Borgo  San  Lorenzo,  Calenzano,  Campi
Bisenzio, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Empoli Ag. 2,  Fiesole,
Figline Valdarno, Firenze Sede, Firenze Agenzie 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,
8, 9, 10, 11, Fucecchio,  Pontassieve,  San  Casciano  Val  di  Pesa,
Scandicci,  Scandicci  Ag.  1,  Sesto   Fiorentino   Ag.   1,   Sesto
Fiorentino/Osmannoro, Signa; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
S.p.a., il  giorno  12  marzo  2010;  pertanto  i  termini  legali  e
convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15
giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo  alla  data
di cui sopra. 
    Firenze, 24 maggio 2010 

                            Il prefetto: 
                             De Martino 

 
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