Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"). Pharma Finance 4 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 4 giugno 2010 ha sottoscritto con Comifin S.p.A., intermediario finanziario con sede legale in via Calabria 22, Redecesio di Segrate, Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 03328610963, nell'Elenco Generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 33703 e nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario ("Comifin"), un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"). Ai sensi del Contratto di Cessione, Comifin potra' cedere, pro soluto e in blocco, e la Societa' acquistera' periodicamente, pro soluto e in blocco, secondo un programma di cessioni su base rotativa ai termini e alle condizioni ivi specificate, portafogli di crediti rappresentati dai canoni, dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e da ogni altro importo (i "Crediti") dovuti in forza di (i) contratti di locazione finanziaria (i "Contratti di Locazione Finanziaria"); (ii) contratti di finanziamento garantiti da ipoteca su beni immobili (i "Contratti di Finanziamento Ipotecario"); e (iii) contratti di finanziamento garantiti da cessione in garanzia dei crediti relativi alle distinte contabili riepilogative (DCR) vantati dal relativo debitore nei confronti di aziende sanitarie locali (i "Contratti di Finanziamento ASL" e, congiuntamente, ai Contratti di Finanziamento Ipotecario i "Contratti di Finanziamento"; i Contratti di Finanziamento e i Contratti di Locazione Finanziaria, congiuntamente, i "Contratti di Credito") stipulati da Comifin con la propria clientela. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che in data 4 giugno 2010 la Societa' ha acquistato, pro soluto e in blocco, da Comifin un primo portafoglio di Crediti che rispettavano i seguenti criteri generali e specifici alla data del 31 maggio 2010 o alla diversa data indicata in ciascun criterio. Criteri Generali 1) derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente da Comifin; 2) sono denominati in Euro; 3) sono pagabili esclusivamente tramite RID (rimessa interbancaria diretta); 4) hanno periodicita' di pagamento delle rate mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale e ciascuna rata e' dovuta il primo giorno di calendario di ciascun mese; 5) i relativi Contratti di Credito prevedono un tasso di interesse variabile; 6) i relativi Contratti di Credito prevedono un'indicizzazione del tasso di interesse variabile su base trimestrale, calcolata come la media delle medie mensili (pubblicate su "Il Sole 24 Ore") del tasso Euribor a 3 mesi rilevato durante i 3 mesi che precedono la data di calcolo; 7) il tasso Euribor di riferimento per il tasso di interesse variabile e' l'Euribor a 3 mesi; 8) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge italiana; 9) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; 10) i relativi debitori sono residenti ovvero hanno sede in Italia; 11) i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti di Comifin, non sono pubbliche amministrazioni o enti similari ne' societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione; 12) i relativi debitori non sono assoggettati a fallimento o ad altre procedure concorsuali, ne' sono debitori nei confronti di Comifin per altri importi non pagati decorsi 30 giorni dalla relativa scadenza; 13) i relativi debitori hanno integralmente e puntualmente pagato almeno una rata; 14) non sussistono in relazione ai relativi Contratti di Credito importi non pagati decorsi 30 giorni dalla relativa scadenza; 15) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria da cui derivano i relativi Crediti: (i) i beni che formano oggetto di tali Contratti sono coperti da polizze assicurative stipulate da Comifin ovvero vincolate a beneficio di Comifin; (ii) i beni che formano oggetto di tali Contratti sono beni immobili ubicati in Italia, veicoli industriali e autoveicoli immatricolati o targati in Italia e beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti); (iii) i beni oggetto di tali Contratti non sono oggetto di procedimenti esecutivi, cautelari o similari; (iv) Comifin non ha ricevuto alcuna denuncia di furto dei beni oggetto di tali Contratti da parte del relativo debitore; (v) la costruzione dei beni oggetto di tali Contratti e' stata ultimata e i beni sono stati consegnati; (vi) tali Contratti prevedono l'obbligo del relativo debitore di effettuare i pagamenti previsti in ogni caso, anche qualora il bene non sia idoneo all'uso previsto, venga distrutto o non sia a disposizione del relativo debitore per motivi non imputabili a Comifin; (vii) tali Contratti non rientrano nelle tipologie "Full Leasing" o "Leasing Operativo", ne' sono stati stipulati ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (c.d. "Legge Sabatini", come successivamente modificata e integrata); (viii) tali Contratti prevedono espressamente la facolta' per il relativo debitore di acquistare il relativo bene al termine della durata del relativo contratto; 16) con riferimento ai Crediti derivanti da Contratti di Locazione Finanziaria, tali Crediti risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata e' composta da una componente capitale e da una componente interessi; 17) con riferimento ai Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento l'importo dovuto da Comifin e' stato integralmente erogato; 18) la durata contrattuale originaria dei Contratti di Credito non supera: (i) 71 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto autoveicoli e veicoli industriali; (ii) 216 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni immobili; (iii) 167 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali; (iv) 240 mesi per i Contratti di Finanziamento ASL; (v) 240 mesi per i Contratti di Finanziamento Ipotecario; 19) almeno due rate hanno scadenza successiva al 4 giugno 2010, ai sensi del relativo Contratto di Credito. Con espressa esclusione: 1) dei crediti derivanti da Contratti di Finanziamento ASL e il cui relativo debitore sia residente in una delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Lazio e Puglia; e 2) dei crediti derivanti da Contratti di Credito diversi dai Contratti di Finanziamento ASL con scadenza successiva al 31 maggio 2020 e il cui relativo debitore sia residente in una delle seguenti regioni Calabria, Campania, Lazio e Puglia. Criteri Specifici 1) la durata contrattuale residua dei Contratti di Credito diversi dai Contratti di Finanziamento ASL e il cui relativo debitore sia residente in una delle seguenti regioni Calabria, Campania, Lazio e Puglia, non supera i 120 mesi; 2) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 luglio 2010 (incluso) in poi e' diverso da Euro 54.472,86 (incluso); 3) con riferimento ai Contratti di Finanziamento ASL l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 luglio 2010 (incluso) in poi, e' diverso da ciascuno dei seguenti importi: Euro 62.591,70 (incluso), 149.450,54 (incluso), 195.778,92 (incluso), 226.165,76 (incluso), 297.091,66 (incluso), 377.347,82 (incluso), 1.236.203,30 (incluso), 1.992.610,99 (incluso) e 2.349.762,79 (incluso). Si precisa che tutti i crediti per capitale residuo sono ceduti con efficacia economica dal 1 luglio 2010 (incluso); a titolo esemplificativo, i Crediti comprendono altresi' gli interessi maturati e non pagati alla data della cessione e maturandi a partire da tale data, l'adeguamento eventualmente dovuto per effetto dell'indicizzazione delle rate, tutti i crediti per penali, interessi di mora, commissioni di estinzione anticipata, costi, indennizzi e danni ed ogni altra somma dovuta in relazione ai Contratti di Credito. Si precisa che non costituiscono oggetto di cessione i crediti relativi a: (i) i riscatti dovuti ai sensi dei Contratti di Locazione Finanziaria; (ii) il rimborso delle spese sostenute da Comifin per il sistema di pagamento tramite RID; (iii) il rimborso dei premi delle polizze assicurative da parte del relativo debitore; (iv) l'IVA indicata nelle fatture emesse a fronte dei crediti ceduti; (v) il rimborso delle commissioni e delle spese accessorie sostenute da Comifin in relazione ai crediti ceduti quali, a titolo esemplificativo, le commissioni di gestione della pratica e le imposte di bollo e di registrazione. Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla Societa', nei limiti consentiti da norme imperative di legge, ai sensi dell'articolo 1263 c.c. e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione - come previsto dall'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario, richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione - tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Credito, nonche' ogni altro diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza assicurativa (ivi incluse le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita, distruzione, furto o incendio dei beni oggetto di garanzia), ed ogni somma eventualmente corrisposta dai "soggetti convenzionati" quali fornitori dei beni oggetto dei Contratti di Credito. La Societa' ha conferito incarico a Comifin, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Comifin ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin, via Calabria No. 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano, Tel. 02 26929720; Fax 02 213082719 e/o alla Societa', via Egadi 5, Milano, Tel. 02 48016771; Fax 02 48016301. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La Societa' informa i debitori e gli eventuali garanti, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice per la protezione dei dati personali, di seguito il "Codice"), che i loro dati personali relativi ai Contratti di Credito da cui derivano i crediti oggetto della suddetta cessione saranno trattati dalla Societa', in qualita' di titolare del trattamento nonche' da Comifin, nominato dalla Societa' quale responsabile del trattamento, anche mediante elaborazione elettronica ed ogni altra modalita' necessaria, per il conseguimento delle finalita' relative alla realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. In particolare, i loro dati potranno essere utilizzati per le attivita' connesse e strumentali alla gestione e amministrazione del portafoglio di crediti ceduti, all'eventuale recupero e all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da disposizioni impartite dalle competenti Autorita' e da organi di vigilanza e controllo. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei crediti e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso Comifin che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione. Nell'ambito della predetta operazione di cartolarizzazione, i dati dei debitori e dei garanti potranno essere comunicati a soggetti ed enti (es. professionisti, societa', associazioni o studi professionali di consulenza e assistenza legale, societa' di recupero crediti, ecc.) incaricati di svolgere a favore del titolare del trattamento, e attraverso le strutture e il personale a cio' preposti, attivita' strettamente inerenti e funzionali al conseguimento delle finalita' sopra indicate. L'elenco di tali soggetti e' disponibile e consultabile presso Comifin nella sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria, 22 e/o presso Pharma Finance 4 S.r.l., nella sede di via Egadi 5, Milano. In relazione al trattamento dei predetti dati, in ogni momento i debitori e gli eventuali garanti potranno richiedere di verificare i dati che li riguardano ed eventualmente correggerli o cancellarli, oppure opporsi a un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice (articolo 7 del Codice) rivolgendosi a Comifin presso la sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria, 22 e/o a Pharma Finance 4 S.r.l. presso la sede di Milano, via Egadi 5. Milano 8 giugno 2010 Pharma Finance 4 Srl L'Amministratore Unico Dott. Filippo Caravati T10AAB7150