PHARMA FINANCE 3 S.R.L.

Iscrizione nell'Elenco Generale tenuto presso
la Banca d'Italia di cui all'articolo 106
del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385 n. 37032

Sede Legale: in Via Egadi, 5
Iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 04906840964

(GU Parte Seconda n.72 del 19-6-2010)

Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999
  (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto
  legislativo n.  385  del  1°  settembre  1993  (  il  "Testo  Unico
  Bancario"). 

  Pharma Finance 3 S.r.l. (la "Societa'") comunica  che  in  data  16
giugno  2010,  con  efficacia  dal  28  giugno  2010  (la  "Data   di
Cessione"), ha acquistato pro soluto da Comifin  S.p.A.  ("Comifin"),
ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto dalla Societa' e da
Comifin in data 29 gennaio 2008 (il "Contratto di Cessione"), tutti i
crediti  per  capitale  residuo  al  2  giugno  2010  (con   espressa
esclusione di ogni importo in linea capitale dovuto il o prima del  1
giugno 2010) ed interessi maturati dal 1 giugno 2010  (incluso)  alla
Data di Cessione (esclusa)  e  maturandi  a  partire  dalla  Data  di
Cessione (inclusa) derivanti dai contratti di finanziamento stipulati
da Comifin con i propri clienti (i "Contratti  di  Finanziamento")  e
che  alla  data  del  7  giugno  2010  (la  "Data  di   Valutazione")
soddisfacevano i seguenti criteri di blocco ai sensi dell'articolo  1
della Legge sulla Cartolarizzazione  e  dell'articolo  58  del  Testo
Unico Bancario (i "Crediti"): 
    1) i debitori dei Crediti (i "Debitori") e gli eventuali soggetti
che abbiano prestato garanzia in relazione ai Crediti (i "Garanti"): 
      (a) non si trovano in stato  di  liquidazione  volontaria,  ne'
sono assoggettati a fallimento, a concordato preventivo o  ad  alcuna
procedura concorsuale, ne' e' stata presentata domanda  per  il  loro
assoggettamento ad alcuna di tali procedure, ne' sono (o  sono  stati
in passato) registrati come "in sofferenza" alla Centrale Rischi; 
      (b)  non  sono  soci  con  responsabilita'  illimitata  di  una
societa' che si trovi  in  alcuna  delle  situazioni  descritte  alla
precedente lettera (a); 
      (c) sono titolari direttamente ovvero attraverso le societa' di
cui sono soci, di idonea autorizzazione per l'esercizio di farmacia e
sono iscritti presso  l'  Associazione  Provinciale  di  Titolari  di
Farmacia territorialmente competente; 
      (d) gestiscono l'attivita' di  farmacia  come  persona  fisica,
impresa individuale o attraverso societa' costituite nella  forma  di
societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo od ogni
altra forma societaria ammessa dalla legge; 
      (e) non sono deceduti (ovvero, in relazione alle  societa',  il
direttore della Farmacia, non e' deceduto); 
      (f)  non  hanno  ceduto  la  (od  altrimenti  disposto   della)
titolarita' della farmacia o delle farmacie cui fanno  riferimento  i
Contratti di Finanziamento da cui derivano i Crediti; 
      (g) non sono parti di alcun procedimento giudiziario (compresi,
senza limitazione alcuna, procedimenti  di  cognizione  o  cautelari,
ingiunzioni di pagamento o procedimenti esecutivi) intentati da o nei
confronti di Comifin; 
      (h) non sono debitori di Comifin, ai  sensi  dei  Contratti  di
Finanziamento o di altri rapporti in essere, per  importi  che  siano
dovuti e non pagati per piu' di 30  giorni  dalla  relativa  data  di
scadenza, quale risultante dalla relativa fattura ovvero, nel caso in
cui non sia stata emessa fattura, dalla data  in  cui  Comifin  abbia
richiesto il pagamento; 
      (i) non sono membri del consiglio di amministrazione ne' membri
del collegio sindacale di Comifin ne' sono societa'  (i)  controllate
da o che controllano  Comifin,  e/o  (ii)  controllate  dallo  stesso
soggetto che controlla Comifin, in entrambi  i  casi  secondo  quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile; 
    2) derivano da Contratti di Finanziamento  regolati  dalla  legge
italiana; 
    3) derivano da Contratti di Finanziamento denominati  in  Euro  e
che prevedono un tasso di interesse variabile pari all'Euribor a  tre
mesi maggiorato di un margine di almeno 150 punti base; 
    4) sono liberamente cedibili; 
    5) sono liberi da qualsiasi gravame, ivi inclusi qualsiasi  pegno
o cessione in  garanzia,  notificato  ai  Debitori  o  altrimenti  ai
medesimi noto; 
    6) derivano da Contratti di  Finanziamento  di  cui  siano  parti
Comifin ed il relativo Debitore; 
    7) non derivano da Contratti di Finanziamento di  cui  sia  parte
una pubblica amministrazione, incluse le farmacie comunali che  siano
ancora sotto il controllo di una pubblica amministrazione; 
    8) derivano da Contratti di Finanziamento che  presentano  almeno
una rata, comprensiva di capitale ed interessi, pagata; 
    9) derivano  da  Contratti  di  Finanziamento  che  prevedono  il
pagamento di rate mensili; 
    10) derivano da Contratti di Finanziamento che prevedono  che  il
pagamento delle rate avvenga tramite  rimessa  interbancaria  diretta
(RID); 
    11) derivano da  Contratti  di  Finanziamento  che  prevedono  il
pagamento di rate di importo costante, ad eccezione dei Contratti  di
Finanziamento in relazione ai quali  il  relativo  finanziamento  sia
stato erogato al Debitore prima del 1 settembre 2007 e che, a  quella
data, non presentavano nessuna rata rimasta non pagata per piu' di 30
giorni; 
    12) nessuna rata dovuta ai sensi dei Contratti  di  Finanziamento
da cui derivano i Crediti e' stata saldata da una  Azienda  Sanitaria
per effetto dell'escussione da parte di  Comifin  della  cessione  in
garanzia dei crediti di cui  alle  distinte  contabili  riepilogative
(DCR); 
    13) non sono crediti (i) in  relazione  ai  quali  Comifin  abbia
comunicato al  relativo  Debitore  la  decadenza  dal  beneficio  del
termine, ovvero (ii) che siano stati classificati come  inadempimenti
in base alle previsioni delle procedure di recupero di Comifin e tale
classificazione sia stata comunicata da Comifin al relativo Debitore; 
    14) derivano da Contratti di Finanziamento che hanno  durata  non
superiore a 181 mesi dalla relativa data di erogazione; 
    15) non derivano da Contratti di Finanziamento  in  relazione  ai
quali il relativo Debitore e/o Garante abbia  ceduto  in  garanzia  a
Comifin (o concesso a Comifin  mandati  irrevocabili  all'incasso  in
relazione a) crediti nei confronti  della  Azienda  Sanitaria  Locale
Napoli 1 nella regione Campania; 
    16) derivano da Contratti di Finanziamento in relazione ai  quali
il relativo finanziamento sia stato interamente erogato al Debitore; 
    17) con riferimento ai Contratti di Finanziamento il cui  oggetto
sia  il  finanziamento  per  l'acquisto  della   autorizzazione   per
l'esercizio  di  farmacia,   il   consenso   all'acquisto   di   tale
autorizzazione sia stato rilasciato dalla relativa Azienda Sanitaria. 
  I Crediti soddisfacevano inoltre i seguenti  criteri  specifici  di
blocco alla Data di Valutazione ai sensi dell'articolo 1 della  Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario: 
    1. derivano da Contratti di Finanziamento stipulati da Comifin in
relazione ai quali il relativo debitore  e/o  garante  ha  ceduto  in
garanzia  a  Comifin  (o  concesso  a  Comifin  mandati  irrevocabili
all'incasso in relazione a) crediti  relativi  a  distinte  contabili
riepilogative (DCR) vantati nei  confronti  delle  Aziende  Sanitarie
Locali; 
    2. l'importo in linea capitale residuo da rimborsare del relativo
finanziamento, senza considerare la rata dovuta il 1 giugno 2010,  e'
differente da Euro 293.667,02. 
  I Crediti non comprendono le commissioni di incassi,  le  spese  di
istruttoria, i costi di rimborso e le altre spese che debbano  essere
rimborsate a Comifin nonche' l'imposta di bollo, di registro e  l'IVA
(i "Diritti di Comifin") e comprendono: 
    (a) tutti i  crediti  per  capitale  residuo  al  2  giugno  2010
(incluso), (con espressa esclusione di ogni importo in linea capitale
dovuto il o prima del 1 giugno 2010; 
    (b) tutti i crediti per interessi (come indicizzati ai sensi  dei
Contratti di Finanziamento ed inclusi gli interessi di mora) maturati
dal 1 giugno 2010 (incluso) alla Data di Cessione (esclusa) e  quelli
che matureranno a partire dalla Data di Cessione (inclusa); 
    (c) tutte le pretese per costi, indennizzi e danni ed ogni  altro
importo comunque dovuto a partire dal 1 giugno 2010 (incluso) in base
ai Contratti di Finanziamento,  ai  relativi  finanziamenti  ed  alle
garanzie (ivi inclusi il diritto a richiedere il rimborso delle spese
legali e giudiziarie sostenute a partire dal 1 giugno 2010  (incluso)
per il recupero di tutti tali importi dovuti ai sensi  dei  Contratti
di Finanziamento e dei relativi finanziamenti; 
  Ai sensi del Contratto di Cessione sono  altresi'  trasferite  alla
Societa' tutte le garanzie accessorie (compresi, nei limiti in cui il
relativo trasferimento sia  consentito  dalle  leggi  applicabili,  i
mandati all'incasso conferiti a Comifin), nonche' tutti i privilegi e
le cause di prelazione che assistono i diritti e crediti di cui  alle
precedenti lettere (a) e (b),  tutti  gli  altri  accessori  ad  essi
relativi (compreso il diritto  a  ricevere  penali  per  il  rimborso
anticipato), nonche'  ogni  e  qualsiasi  altro  diritto,  ragione  e
pretesa  (anche  di  danni),  azione  ed  eccezione   sostanziali   e
processuali inerenti o  comunque  accessori  ai  predetti  diritti  e
crediti e/o al loro esercizio in conformita' a  quanto  previsto  dai
Contratti di Finanziamento e da tutti gli altri atti  ed  accordi  ad
essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile (ivi  incluso  il
diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti  dal  beneficio  del
termine), nonche' ogni  altro  diritto  di  Comifin  in  relazione  a
qualsiasi  polizza  assicurativa  che  possa  essere   contratta   in
relazione ai Crediti ed ai Contratti di Finanziamento, ma  esclusi  i
Diritti di Comifin. 
  I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei  Crediti  o
altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a  titolo  esemplificativo,
qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della
cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a  Comifin
in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti  alla  Societa'
ai sensi dell'articolo 1263 del codice  civile  e  senza  bisogno  di
alcuna  formalita'  o  annotazione,  come  previsto   dal   comma   3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (cosi' come successivamente
modificato e integrato) richiamato dall'articolo 4 della Legge  sulla
Cartolarizzazione. 
  La Societa' ha conferito incarico a Comifin ai  sensi  della  Legge
sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo  conto,  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all'incasso e al recupero delle somme  dovute.  In  forza  di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno  a  pagare  a  Comifin
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle  forme  previste  dai
relativi Contratti di Finanziamento o  in  forza  di  legge  e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti dalla Societa' e/o da Comifin. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a  Comifin,
Via Calabria No 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano. 
  Alla luce di quanto sopra esposto, la Societa' informa i Debitori e
i Garanti che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno  2003,  n.
196 (recante il Codice per  la  protezione  dei  dati  personali,  di
seguito il "Codice"), i loro dati personali relativi ai  rapporti  di
credito  oggetto  della  suddetta  cessione  saranno  trattati  dalla
Societa',  in  qualita'  di  titolare  del  trattamento,  nonche'  da
Comifin, che la Societa' ha provveduto a  nominare  responsabile  del
trattamento, anche mediante elaborazione elettronica  ed  ogni  altra
modalita' necessaria, per il conseguimento delle  finalita'  relative
alla realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 4  della  legge  30  aprile
1999, n. 130 e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385. 
  In particolare, i loro  dati  potranno  essere  utilizzati  per  le
attivita' connesse e strumentali alla gestione e amministrazione  del
portafoglio   di   crediti   ceduti,   all'eventuale    recupero    e
all'adempimento degli obblighi previsti da leggi,  regolamenti  e  da
disposizioni impartite dalle competenti  Autorita'  e  da  organi  di
vigilanza e controllo. 
  La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli  crediti  non  e'
stata trasferita materialmente alla Societa'  ma  e'  rimasta  presso
Comifin  che  continuera'  a  svolgere  le  attivita'  di   gestione,
amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto di
cessione. 
  Nell'ambito della predetta operazione di cartolarizzazione, i  dati
dei Debitori [e dei Garanti] potranno essere comunicati a soggetti ed
enti   (es.   professionisti,   societa',   associazioni   o    studi
professionali di consulenza e assistenza legale, societa' di recupero
crediti, ecc.) incaricati di  svolgere  a  favore  del  titolare  del
trattamento,  e  attraverso  le  strutture  e  il  personale  a  cio'
preposti,   attivita'   strettamente   inerenti   e   funzionali   al
conseguimento  delle  finalita'  sopra  indicate.  L'elenco  di  tali
soggetti e' agevolmente disponibile  o  consultabile  presso  Comifin
nella sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria No 22. 
  In relazione al trattamento dei predetti dati, in  ogni  momento  i
Debitori e i Garanti potranno richiedere di verificare i dati che  li
riguardano ed eventualmente correggerli o cancellarli, oppure opporsi
a un loro particolare  utilizzo,  ed  esercitare  gli  altri  diritti
previsti dal Codice (articolo 7 del Codice)  rivolgendosi  a  Comifin
presso la sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria No 22 e
alla Societa' presso la sede di Milano via Egadi 5. 

                       Pharma Finance 3 S.R.L. 
               Dott. Marco Arisi Rota - Amministratore 

 
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