Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ( il "Testo Unico Bancario"). Pharma Finance 3 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 16 giugno 2010, con efficacia dal 28 giugno 2010 (la "Data di Cessione"), ha acquistato pro soluto da Comifin S.p.A. ("Comifin"), ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto dalla Societa' e da Comifin in data 29 gennaio 2008 (il "Contratto di Cessione"), tutti i crediti per capitale residuo al 2 giugno 2010 (con espressa esclusione di ogni importo in linea capitale dovuto il o prima del 1 giugno 2010) ed interessi maturati dal 1 giugno 2010 (incluso) alla Data di Cessione (esclusa) e maturandi a partire dalla Data di Cessione (inclusa) derivanti dai contratti di finanziamento stipulati da Comifin con i propri clienti (i "Contratti di Finanziamento") e che alla data del 7 giugno 2010 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri di blocco ai sensi dell'articolo 1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Crediti"): 1) i debitori dei Crediti (i "Debitori") e gli eventuali soggetti che abbiano prestato garanzia in relazione ai Crediti (i "Garanti"): (a) non si trovano in stato di liquidazione volontaria, ne' sono assoggettati a fallimento, a concordato preventivo o ad alcuna procedura concorsuale, ne' e' stata presentata domanda per il loro assoggettamento ad alcuna di tali procedure, ne' sono (o sono stati in passato) registrati come "in sofferenza" alla Centrale Rischi; (b) non sono soci con responsabilita' illimitata di una societa' che si trovi in alcuna delle situazioni descritte alla precedente lettera (a); (c) sono titolari direttamente ovvero attraverso le societa' di cui sono soci, di idonea autorizzazione per l'esercizio di farmacia e sono iscritti presso l' Associazione Provinciale di Titolari di Farmacia territorialmente competente; (d) gestiscono l'attivita' di farmacia come persona fisica, impresa individuale o attraverso societa' costituite nella forma di societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo od ogni altra forma societaria ammessa dalla legge; (e) non sono deceduti (ovvero, in relazione alle societa', il direttore della Farmacia, non e' deceduto); (f) non hanno ceduto la (od altrimenti disposto della) titolarita' della farmacia o delle farmacie cui fanno riferimento i Contratti di Finanziamento da cui derivano i Crediti; (g) non sono parti di alcun procedimento giudiziario (compresi, senza limitazione alcuna, procedimenti di cognizione o cautelari, ingiunzioni di pagamento o procedimenti esecutivi) intentati da o nei confronti di Comifin; (h) non sono debitori di Comifin, ai sensi dei Contratti di Finanziamento o di altri rapporti in essere, per importi che siano dovuti e non pagati per piu' di 30 giorni dalla relativa data di scadenza, quale risultante dalla relativa fattura ovvero, nel caso in cui non sia stata emessa fattura, dalla data in cui Comifin abbia richiesto il pagamento; (i) non sono membri del consiglio di amministrazione ne' membri del collegio sindacale di Comifin ne' sono societa' (i) controllate da o che controllano Comifin, e/o (ii) controllate dallo stesso soggetto che controlla Comifin, in entrambi i casi secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile; 2) derivano da Contratti di Finanziamento regolati dalla legge italiana; 3) derivano da Contratti di Finanziamento denominati in Euro e che prevedono un tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di un margine di almeno 150 punti base; 4) sono liberamente cedibili; 5) sono liberi da qualsiasi gravame, ivi inclusi qualsiasi pegno o cessione in garanzia, notificato ai Debitori o altrimenti ai medesimi noto; 6) derivano da Contratti di Finanziamento di cui siano parti Comifin ed il relativo Debitore; 7) non derivano da Contratti di Finanziamento di cui sia parte una pubblica amministrazione, incluse le farmacie comunali che siano ancora sotto il controllo di una pubblica amministrazione; 8) derivano da Contratti di Finanziamento che presentano almeno una rata, comprensiva di capitale ed interessi, pagata; 9) derivano da Contratti di Finanziamento che prevedono il pagamento di rate mensili; 10) derivano da Contratti di Finanziamento che prevedono che il pagamento delle rate avvenga tramite rimessa interbancaria diretta (RID); 11) derivano da Contratti di Finanziamento che prevedono il pagamento di rate di importo costante, ad eccezione dei Contratti di Finanziamento in relazione ai quali il relativo finanziamento sia stato erogato al Debitore prima del 1 settembre 2007 e che, a quella data, non presentavano nessuna rata rimasta non pagata per piu' di 30 giorni; 12) nessuna rata dovuta ai sensi dei Contratti di Finanziamento da cui derivano i Crediti e' stata saldata da una Azienda Sanitaria per effetto dell'escussione da parte di Comifin della cessione in garanzia dei crediti di cui alle distinte contabili riepilogative (DCR); 13) non sono crediti (i) in relazione ai quali Comifin abbia comunicato al relativo Debitore la decadenza dal beneficio del termine, ovvero (ii) che siano stati classificati come inadempimenti in base alle previsioni delle procedure di recupero di Comifin e tale classificazione sia stata comunicata da Comifin al relativo Debitore; 14) derivano da Contratti di Finanziamento che hanno durata non superiore a 181 mesi dalla relativa data di erogazione; 15) non derivano da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali il relativo Debitore e/o Garante abbia ceduto in garanzia a Comifin (o concesso a Comifin mandati irrevocabili all'incasso in relazione a) crediti nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 nella regione Campania; 16) derivano da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali il relativo finanziamento sia stato interamente erogato al Debitore; 17) con riferimento ai Contratti di Finanziamento il cui oggetto sia il finanziamento per l'acquisto della autorizzazione per l'esercizio di farmacia, il consenso all'acquisto di tale autorizzazione sia stato rilasciato dalla relativa Azienda Sanitaria. I Crediti soddisfacevano inoltre i seguenti criteri specifici di blocco alla Data di Valutazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario: 1. derivano da Contratti di Finanziamento stipulati da Comifin in relazione ai quali il relativo debitore e/o garante ha ceduto in garanzia a Comifin (o concesso a Comifin mandati irrevocabili all'incasso in relazione a) crediti relativi a distinte contabili riepilogative (DCR) vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali; 2. l'importo in linea capitale residuo da rimborsare del relativo finanziamento, senza considerare la rata dovuta il 1 giugno 2010, e' differente da Euro 293.667,02. I Crediti non comprendono le commissioni di incassi, le spese di istruttoria, i costi di rimborso e le altre spese che debbano essere rimborsate a Comifin nonche' l'imposta di bollo, di registro e l'IVA (i "Diritti di Comifin") e comprendono: (a) tutti i crediti per capitale residuo al 2 giugno 2010 (incluso), (con espressa esclusione di ogni importo in linea capitale dovuto il o prima del 1 giugno 2010; (b) tutti i crediti per interessi (come indicizzati ai sensi dei Contratti di Finanziamento ed inclusi gli interessi di mora) maturati dal 1 giugno 2010 (incluso) alla Data di Cessione (esclusa) e quelli che matureranno a partire dalla Data di Cessione (inclusa); (c) tutte le pretese per costi, indennizzi e danni ed ogni altro importo comunque dovuto a partire dal 1 giugno 2010 (incluso) in base ai Contratti di Finanziamento, ai relativi finanziamenti ed alle garanzie (ivi inclusi il diritto a richiedere il rimborso delle spese legali e giudiziarie sostenute a partire dal 1 giugno 2010 (incluso) per il recupero di tutti tali importi dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento e dei relativi finanziamenti; Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla Societa' tutte le garanzie accessorie (compresi, nei limiti in cui il relativo trasferimento sia consentito dalle leggi applicabili, i mandati all'incasso conferiti a Comifin), nonche' tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i diritti e crediti di cui alle precedenti lettere (a) e (b), tutti gli altri accessori ad essi relativi (compreso il diritto a ricevere penali per il rimborso anticipato), nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Finanziamento e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile (ivi incluso il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine), nonche' ogni altro diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza assicurativa che possa essere contratta in relazione ai Crediti ed ai Contratti di Finanziamento, ma esclusi i Diritti di Comifin. I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Comifin in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (cosi' come successivamente modificato e integrato) richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. La Societa' ha conferito incarico a Comifin ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Comifin ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Societa' e/o da Comifin. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin, Via Calabria No 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano. Alla luce di quanto sopra esposto, la Societa' informa i Debitori e i Garanti che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice per la protezione dei dati personali, di seguito il "Codice"), i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione saranno trattati dalla Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' da Comifin, che la Societa' ha provveduto a nominare responsabile del trattamento, anche mediante elaborazione elettronica ed ogni altra modalita' necessaria, per il conseguimento delle finalita' relative alla realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In particolare, i loro dati potranno essere utilizzati per le attivita' connesse e strumentali alla gestione e amministrazione del portafoglio di crediti ceduti, all'eventuale recupero e all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da disposizioni impartite dalle competenti Autorita' e da organi di vigilanza e controllo. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso Comifin che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione. Nell'ambito della predetta operazione di cartolarizzazione, i dati dei Debitori [e dei Garanti] potranno essere comunicati a soggetti ed enti (es. professionisti, societa', associazioni o studi professionali di consulenza e assistenza legale, societa' di recupero crediti, ecc.) incaricati di svolgere a favore del titolare del trattamento, e attraverso le strutture e il personale a cio' preposti, attivita' strettamente inerenti e funzionali al conseguimento delle finalita' sopra indicate. L'elenco di tali soggetti e' agevolmente disponibile o consultabile presso Comifin nella sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria No 22. In relazione al trattamento dei predetti dati, in ogni momento i Debitori e i Garanti potranno richiedere di verificare i dati che li riguardano ed eventualmente correggerli o cancellarli, oppure opporsi a un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice (articolo 7 del Codice) rivolgendosi a Comifin presso la sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria No 22 e alla Societa' presso la sede di Milano via Egadi 5. Pharma Finance 3 S.R.L. Dott. Marco Arisi Rota - Amministratore T10AAB7458