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Errata corrige
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In ottemperanza all'ordinanza n. 876/2010 Reg. ord. coll. del 27-28 maggio 2010 del TAR Lazio - Roma - Sezione III Bis, si procede all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che nell'eventuale accoglimento del ricorso verrebbero postergati rispetto alla loro posizione nelle graduatorie impugnate, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del seguente sunto del ricorso e delle prese conclusioni: il prof. Raffa Salvatore, nato a Milazzo (ME) il 29 novembre 1968, rappr. e dif. dagli avv.ti Aldo Troina e G.Luca Tempera ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Caruso, con ricorso ritualmente notificato e depositato presso il TAR di cui sopra, ove registrato al n. 10485/2009 Reg. Ric., proposto contro l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'U.S.R. della Sicilia, il M.I.U.R, il Ministero della Difesa e nei confronti di Antonio Cicciari e Caterina Di Pisa, ha chiesto nell'epigrafe e nelle conclusioni l'Annullamento previa sospensione dell'efficacia della graduatoria provinciale ad esaurimento per l'assunzione del personale docente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per l'anno scolastico 2009/2010, 3ª fascia, classe di concorso A047 «Matematica» e correlativo elenco per le assunzioni su posti di sostegno AD01 pubblicati dall'U.S.P. di Messina in via definitiva il 5 agosto 2009, per la mancata attribuzione al ricorrente di punti 18 spettantigli per la valutazione del servizio militare da lui prestato per anni uno e giorni 77 pur se non in costanza di nomina, nonche' degli altri atti preparatori, presupposti, di esecuzione, consequenziali e connessi, compreso espressamente il bando di concorso. Deduceva quali motivi di illegittimita' degli atti impugnati: Violazione di legge in relazione agli artt. 17 e 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 4, legge 13 giugno 1969, n. 282, all'art. 485, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonche' violazione dei principi di cui agli artt. 3, 4, c.1, 52, c.2, e 97 c.1 della Costituzione, illogicita' ed ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento, erroneita' dei presupposti. Il TAR adito, Sezione III bis, con l'ordinanza n. 876/2010 dep. il 28 maggio 2010, ha disposto l'interazione del contraddittorio come sopra, rinviando la trattazione della cautelare alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2010. Catania, 15 giugno 2010 Avv. Aldo Troina TC10ABA7504