PROVINCIA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.74 del 24-6-2010)

Prot. n. 22516/2010/14-2 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 422374 datata 28 maggio  2010,  con  la  quale  la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le sotto  indicate
Filiali del Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente l'intero pomeriggio del  20  maggio  2010,  a
causa di un'assemblea indetta dalle Organizzazioni Sindacali,  ed  ha
chiesto la proroga dei termini  legali  e  convenzionali  scaduti  in
detto giorno o nei cinque giorni successivi: 
    Impruneta, Tavarnuzze, Cerbaia, Casellina, Scandicci  Agenzia  1,
Lastra a Signa,  Lastra  a  Signa  Agenzia  1,  Scandicci,  Scandicci
Agenzia 2, Scandicci Agenzia 3, Vingone, Signa, Signa Agenzia 1; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle sopra elencate Filiali del Monte dei Paschi  di  Siena
S.p.a., per l'intero pomeriggio del giorno 20 maggio 2010; pertanto i
termini  legali  e  convenzionali  sono  prorogati  in  favore  delle
suindicate  Filiali  di  15  giorni  a  decorrere  dal  primo  giorno
lavorativo successivo alla data di cui sopra. 
    Firenze, 10 giugno 2010 

                            Il prefetto: 
                             De Martino 

 
C101496 (Gratuito)
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