PONTORMO MORTGAGES S.R.L.
(GIA' VITALIZI FUNDING II)


Societa' a responsabilita' limitata con socio unico
costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99
Iscritta nell'elenco di cui all'articolo 106
del d.lgs. 385/1993 al n. 39123

Sede Legale: in Via Cherubini, 99, 50053 Empoli (FI)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Codice Fiscale 05553750968

(GU Parte Seconda n.92 del 5-8-2010)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
  del  30  aprile  1999  (la  "Legge  sulla   Cartolarizzazione")   e
  dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385  del  1°  settembre
  1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo  Unico
  Bancario"). 

  Pontormo Mortgages S.r.l. (la "Societa'")-gia' Vitalizi Funding  II
S.r.l.-  comunica  che  in  data  3  agosto   2010   (la   "Data   di
Stipulazione") ha concluso con Banca Popolare di  Lajatico  S.c.p.a.,
Banca di Credito  Cooperativo  di  Fornacette  S.c.p.a.  e  Banca  di
Credito Cooperativo di Castagneto  Carducci  S.c.p.a.  (ciascuna,  la
"Banca Cedente" ed insieme, le "Banche Cedenti"), 3  (tre)  contratti
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai  sensi  e
per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (i "Contratti di  Cessione").  In  virtu'
dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle
Banche Cedenti, con effetti economici al 30 giugno 2010 (la "Data  di
Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la  quota
capitale delle  rate  scadute  e  non  ancora  pagate),  nonche'  gli
interessi  (anche  di  mora)  maturati  a  tale  data  (compresi  gli
interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati  ma  non  ancora
scaduti a tale data) e gli interessi che  matureranno  a  partire  da
tale data,  commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di
estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni,  indennizzi
ed  ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta  in  base  ai  relativi
contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti  (i  "Contratti  di
Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti  dalle  polizze  assicurative
stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo,  crediti  individuabili
in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili  come  in
bonis  in  base  alla  normativa  emanata  dalla  Banca  d'Italia   e
selezionati  tra  quelli  che  al  28  gennaio  2010  (la  "Data   di
Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al relativo
criterio, soddisfino i seguenti criteri generali di selezione  comuni
alle Banche Cedenti (complessivamente i "Crediti"): 
    (i) mutui denominati in Euro e derivanti da  Contratti  di  Mutuo
nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in
diversa valuta; 
    (ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati  dalla  legge
italiana; 
    (iii) mutui garantiti da ipoteca su  beni  immobili  ubicati  nel
territorio italiano; 
    (iv) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche  residenti
o domiciliate in Italia o  persone  giuridiche  costituite  ai  sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
    (v)  mutui  che  non  siano  stati  concessi  ad   una   pubblica
amministrazione, ad altri enti pubblici o a enti ecclesiastici; 
    (vi) mutui (a) garantiti da ipoteca di primo grado  economico  in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di
primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca  di  grado  successivo  al
primo grado legale  rispetto  alla  quale  sono  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e  ipoteca/che  di  grado
precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado  legale  nel  caso  in  cui  tutte  le  ipoteche  aventi  grado
precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia  di
crediti che soddisfino tutti gli altri criteri  relativi  alla  Banca
Cedente), oppure (b)  garantiti  da  una  ipoteca  di  secondo  grado
economico in favore della Banca Cedente (intendendosi  per  tale  una
Ipoteca rispetto  alla  quale  vi  sia  una  sola  ipoteca  di  grado
superiore (le obbligazioni garantite  dalla  quale  non  siano  state
integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia  di  crediti  che  non
siano oggetto della presente cessione da parte  della  Banca  Cedente
alla Societa'); 
    (vii) mutui in relazione ai quali sia  stata  pagata  almeno  una
rata comprensiva di capitale e/o interessi; 
    (viii) mutui in relazione ai quali i pagamenti delle  rate  siano
effettuati mediante addebito diretto dai conti  correnti  aperti  dai
debitori ceduti presso la Banca Cedente; 
    (ix) mutui derivanti da contratti che alla  Data  di  Valutazione
(a) non presentavano rate scadute e non pagate;  o  (b)  presentavano
una rata scaduta e non pagata, che  sia  stata  pagata  entro  il  24
febbraio 2010; 
    (x) mutui con scadenza entro il 31 dicembre 2039 (ivi compresi  i
mutui a rata fissa e durata  variabile,  in  relazione  ai  quali  si
intende per scadenza la data massima di  allungamento  del  piano  di
ammortamento del relativo mutuo). 
    (xi) mutui  non  derivanti  da  contratti  agevolati  o  comunque
usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai  sensi  di  legge  o  convenzione,  concessi  da  un
soggetto terzo in favore del relativo  debitore  ceduto  (cd.  "mutui
agevolati" e "mutui convenzionati"); 
    (xii) mutui derivanti da contratti  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e rata  di  importo  iniziale
costante, che prevedano alternativamente,  in  caso  di  aumento  dei
tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale  mutuo  entro  la
data   di   allungamento   massima   del   piano   di    ammortamento
contrattualmente stabilita: (a) una "maxi rata" finale (ivi inclusi i
mutui a tasso variabile che prevedano (i) ad intervalli prestabiliti,
la variazione dell'importo delle rate in  corso  di  ammortamento,  e
(ii) la facolta' per il debitore ceduto, per non piu'  di  tre  volte
durante l'intera vita del mutuo, di richiedere alla Banca Cedente  la
variazione dell'importo delle rate in corso di ammortamento);  o  (b)
il pagamento di rate (in relazione  al  debito  residuo)  di  importo
variabile, di modo che sia rispettata la durata massima stabilita nel
Contratto di Mutuo. 
  con esclusione dei: 
    (a) mutui non interamente erogati; 
    (b) mutui per i quali il bene immobile  oggetto  di  ipoteca  non
risulti interamente costruito; 
    (c) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o
dipendenti della Banca Cedente; 
    (d) mutui concessi  a  debitori  ceduti  che  presentassero,  nei
confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come  definite
alla voce 2367 del Manuale per  la  compilazione  della  Matrice  dei
Conti  di  Banca   d'Italia);   o   (b)   inadempimenti   persistenti
(intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo  nel  pagamento
di almeno una rata superiore a 180 (centoottanta) giorni); 
    (e) mutui i cui Crediti siano alla  Data  di  Godimento  o  siano
stati classificati prima della Data di Godimento dalla Banca  Cedente
"sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate"  o  "esposizioni
scadute e/o  sconfinanti"  ai  sensi  della  normativa  di  vigilanza
emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile; 
    (f) mutui in relazione ai  quali,  alla  Data  di  Godimento,  il
relativo  debitore  ceduto  abbia  presentato  alla   Banca   Cedente
richiesta di sospensione del pagamento delle rate ai sensi di  quanto
previsto dal piano approvato in data 21  ottobre  2009  dal  Comitato
Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che prevede,  tra
l'altro, nell'ambito dell'accordo firmato in data  18  dicembre  2009
dall'ABI e dalle associazioni dei  consumatori,  la  possibilita'  di
sospendere il rimborso delle operazioni  di  mutuo  per  12  (dodici)
mesi, nei confronti di famiglie disagiate; 
    (g) mutui in relazione ai  quali,  alla  Data  di  Godimento,  il
relativo  debitore  ceduto  abbia  presentato  alla   Banca   Cedente
richiesta di sospensione del pagamento delle rate ai sensi di  quanto
previsto dall'avviso comune sottoscritto in data 3 agosto 2009 tra il
Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  l'Associazione  Bancaria
Italiana  e  le  associazioni   di   rappresentanza   delle   imprese
(Casartigiani, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura e  Confapi)  nel
quale si prevede, tra l'altro, la possibilita' per le piccole e medie
imprese (aventi i requisiti di cui all'avviso stesso)  di  richiedere
alle banche che abbiano aderito a tale avviso comune, la  sospensione
del pagamento della quota  capitale  delle  rate  dei  mutui  per  un
periodo di 12 (dodici) mesi; 
    (h) mutui in relazione ai  quali,  alla  Data  di  Godimento,  il
relativo debitore ceduto benefici  della  sospensione  del  pagamento
delle rate ai sensi di quanto previsto dalla  l'accordo  sottoscritto
in data 17 giugno 2009 (come eventualmente rinnovato), tra la Regione
Toscana e, inter alios, le Banche Cedenti, nel quale si prevede,  tra
l'altro, la possibilita' per le piccole  e  medie  imprese  con  sede
nella regione Toscana (aventi i requisiti di cui all'accordo  stesso)
di richiedere alle banche che abbiano  aderito  a  tale  accordo,  la
sospensione del pagamento della quota capitale delle rate  dei  mutui
per un periodo di massimo 12 (dodici) mesi.; 
    (i) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, la Banca
Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di
moratoria  che  preveda  la  sospensione  del  pagamento  delle  rate
(integralmente o per la sola  componente  capitale)  per  un  periodo
massimo di 12 (dodici) mesi. 
  I crediti ceduti  alla  Societa'  da  Banca  Popolare  di  Lajatico
S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri
specifici applicabili a ciascun Credito alla Data  di  Valutazione  o
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  criterio
specifico: 
    (i) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore di
Euro  20.000,00  (ventimila/00)  e  inferiore  ad  Euro  3.000.000,00
(tremilioni/00); 
    (ii) mutui derivanti da  contratti  che  prevedano  il  pagamento
delle rate con cadenza trimestrale o semestrale; 
    (iii) mutui alternativamente: 
      (a) derivanti da Contratti di Mutuo (i)  inizialmente  a  tasso
fisso, che prevedano l'opzione per il  relativo  debitore  ceduto,  a
scadenze triennali, di (a) mantenere  fisso  il  tasso  di  interesse
applicale (basato su IRS piu' uno spread contrattualmente  stabilito)
per ulteriori tre anni,  o  (b)  modificare  il  tasso  di  interesse
applicabile al mutuo da fisso a variabile, e (ii) che prevedano  che,
nel caso in cui il debitore ceduto, ad ogni scadenza  triennale,  (a)
non abbia comunicato, entro la scadenza stabilita  nel  Contratto  di
Mutuo, di voler mantenere  il  mutuo  a  tasso  fisso,  o  (b)  abbia
comunicato di voler modificare il tasso di  interesse  applicabile  a
tale mutuo da fisso  a  variabile,  il  Contratto  di  Mutuo  diventi
definitivamente a  tasso  variabile  (basato  sull'Euribor  piu'  uno
spread contrattualmente stabilito), o 
      (b) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano (i) l'opzione
per il relativo debitore ceduto di modificare a  scadenze  triennali,
fino a scadenza del mutuo, il tasso di interesse applicabile (a)  nel
caso di mutui inizialmente a tasso fisso,  da  tasso  fisso  a  tasso
variabile  (basato  su  Euribor  piu'  uno  spread   contrattualmente
stabilito) o, (b) nel caso di mutui inizialmente a  tasso  variabile,
da tasso variabile a tasso fisso  (basato  su  IRS  piu'  uno  spread
contrattualmente stabilito) e (ii) che prevedano che, nel caso in cui
il debitore ceduto,  alla  relativa  scadenza  triennale,  non  abbia
comunicato, entro la scadenza stabilita nel Contratto  di  Mutuo,  di
voler mantenere o modificare il tasso di  interesse  applicabile,  il
relativo Contratto di Mutuo diventi (o rimanga, a seconda del caso) a
tasso variabile (basato sull'Euribor piu' uno spread contrattualmente
stabilito) sino alla successiva scadenza triennale; 
      (c) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un  tasso  di
interesse variabile e il pagamento di rate di importo variabile, o 
      (d) che prevedano una durata variabile ed un tasso di interesse
variabile, ove il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento di
rate di importo iniziale costante e un tasso di  interesse  variabile
non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o  tetto
(cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei  mesi,  piu'  uno
spread contrattualmente stabilito, con durata complessiva massima  di
diciannove anni oltre periodo di preammortamento, o 
      (e) che prevedano una durata variabile ed un tasso di interesse
variabile, ove il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento di
rate di importo iniziale costante e un tasso di  interesse  variabile
non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o  tetto
(cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei  mesi,  piu'  uno
spread contrattualmente stabilito, con durata complessiva massima  di
quaranta anni oltre periodo di preammortamento, o 
      (f) che prevedano una durata variabile ed un tasso di interesse
variabile, ove il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento di
rate di importo iniziale costante e un tasso di  interesse  variabile
non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o  tetto
(cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei  mesi,  piu'  uno
spread contrattualmente stabilito,  con  facolta'  di  estendere  (in
relazione all'aumento dell'Euribor) il piano di ammortamento fino  ad
massimo di dieci anni oltre la durata massima originaria contrattuale
(prevista in quaranta anni oltre periodo di preammortamento); 
    (iv) Nel caso di  mutui  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  che
prevedano un tasso di interesse variabile, mutui  con  indicizzazione
Media Euribor 6M 360, calcolata come media del secondo, terzo, quarto
e quinto mese di calendario del  semestre  che  precede  la  data  di
inizio calcolo degli interessi, con  ricalcolo  al  primo  gennaio  e
primo luglio, come indicato nel Contratto di Mutuo. 
  con esclusione dei: 
    mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di   rapporto,   come
riportati nel relativo Contratto di Mutuo: 
      n.10707644,  n.20727368,  n.28658227,  n.30723464,  n.37164225,
n.10724359,   n.20729265,   n.29489226,    n.30724066,    n.37176229,
n.10724631,   n.20729349,   n.29509221,    n.30724918,    n.37259223,
n.20300224,   n.20731352,   n.29630225,    n.30724926,    n.37277225,
n.20370227,   n.20731360,   n.30485221,    n.30726632,    n.37360229,
n.20704235,   n.20731915,   n.30497226,    n.30727176,    n.37986221,
n.20704821,   n.20732129,   n.30700652,    n.30727283,    n.38010229,
n.20707972,   n.20732715,   n.30701304,    n.30727655,    n.38014221,
n.20712469,   n.20732822,   n.30702161,    n.30727879,    n.38071221,
n.20713756,   n.20732871,   n.30702765,    n.30728760,    n.38177226,
n.20713822,   n.20733317,   n.30703235,    n.30729339,    n.38178224,
n.20715108,   n.20733960,   n.30704951,    n.30729842,    n.38702221,
n.20715751,   n.20734141,   n.30706626,    n.30729974,    n.38842225,
n.20716767,   n.20736153,   n.30707665,    n.30730121,    n.38850228,
n.20716874,   n.20736922,   n.30708135,    n.30730667,    n.38908224,
n.20717393,   n.20736955,   n.30709885,    n.30730949,    n.38961223,
n.20717773,   n.20737730,   n.30714497,    n.30731244,    n.39110226,
n.20717922,   n.20738159,   n.30715197,    n.30732150,    n.40172223,
n.20718599,   n.20738167,   n.30715221,    n.30733737,    n.40179228,
n.20718862,   n.20740841,   n.30716492,    n.30735237,    n.40704124,
n.20719936,   n.24831224,   n.30716948,    n.30736136,    n.40707523,
n.20720280,   n.25682220,   n.30717060,    n.30736888,    n.40711020,
n.20720488,   n.26160226,   n.30717656,    n.30736946,    n.40711749,
n.20722724,   n.26932228,   n.30718506,    n.30737027,    n.40713315,
n.20722906,   n.27906221,   n.30719124,    n.30737332,    n.40716961,
n.20723748,   n.27919224,   n.30720866,    n.30738173,    n.40717696,
n.20724886,   n.28458222,   n.30721815,    n.30740518,    n.40720567,
n.20725917,   n.28484228,   n.30721849,    n.30740740,    n.40723173,
n.20726030,   n.28509222,   n.30722144,    n.33302225,    n.40723181,
n.20726048,   n.28510220,   n.30723043,    n.33400227,    n.40724288,
n.20726204,   n.28538221,   n.30723373,    n.37153228,    n.40728479,
n.40729394, n.40733339, n.40738338, n.47488226, n.47550223; 
    (a) mutui derivanti da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  fisso  in
relazione  ai  quali  al  debitore  ceduto  non  sia  attribuita  nel
Contratto di Mutuo la facolta' di modificare da fisso a variabile  il
tasso d'interesse applicabile. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Fornacette S.c.p.a. sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di
Valutazione o alla specifica data indicata in relazione  al  relativo
criterio specifico: 
    (i) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore di
Euro  10.000,00  (diecimila/00)  e  inferiore  ad  Euro  2.000.000,00
(duemilioni/00); 
    (ii) mutui con scadenza successiva al 1° gennaio 2011; 
    (iii) mutui  che  prevedano  alternativamente  (a)  un  tasso  di
interesse variabile, non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di
limitazione o tetto (cap), basato su (i) Euribor ad un mese, tre mesi
o sei mesi o (ii) sul Tasso Ufficiale di Riferimento, in  entrambi  i
casi di cui alle lettere (a) e (b), piu' uno  spread  su  base  annua
contrattualmente stabilito, o (b) un tasso di interesse  convertibile
fisso/variabile la cui conversione sia facolta' del debitore  ceduto,
dove il tasso variabile e' definito come al punto (a) (i) ed il tasso
fisso equivale al IRS denaro o lettera di  durata  corrispondente  al
richiesto periodo di applicabilita' del tasso fisso piu'  uno  spread
su base annua contrattualmente stabilito o (c) durata variabile ed un
tasso di interesse variabile, ove  il  relativo  Contratto  di  Mutuo
prevede il pagamento di rate di importo iniziale costante e un  tasso
di interesse variabile non soggetto ne' assoggettabile ad alcun  tipo
di limitazione o tetto (cap), basato su Euribor ad un mese, tre  mesi
o sei mesi, piu' uno spread contrattualmente stabilito, con  facolta'
di estendere (in relazione  all'aumento  dell'Euribor)  il  piano  di
ammortamento  fino  ad  massimo  di  cinque  anni  oltre  la   durata
originaria contrattuale; 
    (iv) Nel caso di  mutui  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  che
prevedano un tasso di interesse variabile, mutui  con  indicizzazione
(a) basata sulla Media Euribor un mese, tre mesi o sei mesi calcolata
il primo mese di calendario precedente  la  data  di  inizio  calcolo
degli interessi, o (b) basata  sul  Tasso  Ufficiale  di  Riferimento
determinato con Provvedimento della Banca Centrale Europea in  vigore
il primo giorno del mese di decorrenza della rata, in entrambi i casi
di cui alle lettere (a) e (b) sopra come indicato  nel  Contratto  di
Mutuo; 
  con esclusione dei: 
    mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di   rapporto,   come
riportati nel relativo Contratto di Mutuo: 
      n.10006898,  n.10056653,  n.10089605,  n.10108694,  n.10009389,
n.10057545,   n.10089886,   n.10109585,    n.10012367,    n.10066843,
n.10090322,   n.10109916,   n.10016202,    n.10070142,    n.10090355,
n.10111201,   n.10018026,   n.10070258,    n.10091817,    n.10114130,
n.10018588,   n.10071504,   n.10092245,    n.10116473,    n.10027068,
n.10076040,   n.10092518,   n.12012159,    n.10028819,    n.10076891,
n.10093169,   n.12020780,   n.10029221,    n.10079150,    n.10094035,
n.12021887,   n.10029486,   n.10079218,    n.10094100,    n.12032462,
n.10033504,   n.10080109,   n.10095461,    n.16147001,    n.10034189,
n.10081867,   n.10095859,   n.16561003,    n.10036150,    n.10082428,
n.10095933,   n.16822009,   n.10040129,    n.10083566,    n.10096519,
n.16937005,   n.10042521,   n.10085462,    n.10100444,    n.17089004,
n.10049179,   n.10085900,   n.10100717,    n.17384009,    n.10049641,
n.10088169,   n.10101145,   n.17670001,    n.10055010,    n.10089126,
n.10102986, n.18536003, 
    (a)  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da  Banca   di   Credito
Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a.  sono  stati  selezionati
anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun
Credito alla Data di Valutazione o alla specifica  data  indicata  in
relazione al relativo criterio specifico: 
      (i) (a) mutui con scadenza anteriore al 31  dicembre  2039  (ad
eccezione dei mutui a rata fissa e durata variabile), e (b)  mutui  a
rata fissa e  durata  variabile  che  prevedano  la  possibilita'  di
allungamento del piano di ammortamento del  mutuo  non  oltre  il  31
maggio 2036; 
      (ii) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore
di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e  inferiore  ad  Euro  2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00); 
      (iii) mutui erogati a  persone  fisiche  e  giuridiche  che  in
conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla  Banca
d'Italia con circolare 140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'  come  in
seguito modificata) sono ricomprese nelle categorie SAE  (settore  di
attivita' economica) che vanno dai n. 600 a 615 e dai n. 430 a 492; 
      (iv) mutui che prevedano alternativamente (a) un tasso fisso, o
(b) un tasso di interesse variabile, non soggetto ne'  assoggettabile
ad alcun tipo di limitazione o tetto (cap), basato su Euribor  ad  un
mese,  tre  mesi  o  sei  mesi,  piu'  uno  spread  su   base   annua
contrattualmente stabilito, o (c) durata variabile  ed  un  tasso  di
interesse variabile, ove il relativo Contratto di  Mutuo  prevede  il
pagamento di  rate  di  importo  iniziale  costante  e  un  tasso  di
interesse variabile non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo  di
limitazione o tetto (cap), basato su Euribor ad un mese, tre  mesi  o
sei mesi, piu' uno spread contrattualmente stabilito, con facolta' di
estendere  (in  relazione  all'aumento  dell'Euribor)  il  piano   di
ammortamento  fino  ad  massimo  di  cinque  anni  oltre  la   durata
originaria contrattuale (ivi inclusi i mutui a  tasso  variabile  che
prevedano (i) ad intervalli prestabiliti, la variazione  dell'importo
delle rate in corso di  ammortamento,  e  (ii)  la  facolta'  per  il
debitore ceduto, per non piu' di tre volte durante l'intera vita  del
mutuo, di richiedere alla Banca Cedente  la  variazione  dell'importo
delle rate in corso di ammortamento); 
      (v) Nel caso di mutui  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  che
prevedano un tasso di interesse variabile, mutui  con  indicizzazione
basata sulla Media Euribor un mese, tre mesi o sei mesi calcolata  il
secondo mese di calendario precedente la data di inizio calcolo degli
interessi come indicato nel Contratto di Mutuo; 
  con esclusione dei: 
    mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di   rapporto,   come
riportati nel relativo Contratto di Mutuo: 
      n. 13513494, n. 13517859; n. 13510334; n. 13499199; n.13473723,
n.13514914,   n.13530738,   n.13506878,    n.13528898,    n.13476833,
n.13514930,   n.13530803,   n.13506928,    n.13529656,    n.13479977,
n.13515135,   n.13530993,   n.13507546,    n.13530159,    n.13480074,
n.13515531,   n.13533047,   n.13510235,    n.13530530,    n.13480843,
n.13516398,   n.13533856,   n.13510870,    n.13530548,    n.13483979,
n.13516547,   n.13534706,   n.13510920,    n.13530571,    n.13484431,
n.13516570,   n.13535174,   n.13512033,    n.13484688,    n.13516844,
n.13535182,   n.13512041,   n.13485255,    n.13518022,    n.13537493,
n.13512074,   n.13493424,   n.13519137,    n.13537584,    n.13513015,
n.13493556,   n.13520309,   n.13541495,    n.13513866,    n.13495148,
n.13520606,   n.13933007,   n.13513882,    n.13495577,    n.13520846,
n.14171003,   n.13525225,   n.13495999,    n.13522768,    n.14621619,
n.13525522,   n.13502018,   n.13522776,    n.14637144,    n.13526520,
n.13502216,   n.13522784,   n.14640965,    n.13527213,    n.13503016,
n.13523220,   n.14661128,   n.13527387,    n.13503677,    n.13525050,
n.14662993, n.13528484, 
    (a) mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione  ai  quali
al debitore ceduto sia attribuita nel Contratto di Mutuo la  facolta'
di modificare da fisso a variabile o viceversa il  tasso  d'interesse
applicabile. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  tra  i  quali  i  diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai Crediti) e  tutte  le  garanzie  specifiche  ed  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti  ad  essi  inerenti,
senza bisogno di alcuna  ulteriore  formalita'  o  annotazione  salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. 
  Restano escluse dal Contratto  di  Cessione  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del Debitore  Ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti
dalle Banche Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in
relazione  ai  Crediti,  nelle  forme  gia'  previste  dai   relativi
Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o  in  forza
di  legge,  nonche'   in   conformita'   alle   eventuali   ulteriori
informazioni che potranno essere loro di volta in  volta  comunicate.
Dell'eventuale cessazione  di  tali  incarichi  verra'  data  notizia
mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Lajatico S.c.p.a., con  sede  legale  in  Via  Guelfi  2,
Lajatico (Pisa), (ii) Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Fornacette
S.c.p.a., con sede legale in Via Tosco  Romagnola  101/A,  Fornacette
(Pisa), o a (iii) Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
S.c.p.a., con sede legale in Via  Vittorio  Emanuele  44,  Castagneto
Carducci (Livorno) a seconda del caso. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi  ai  debitori  ceduti.  Tanto
premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento  dei
dati personali ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/03,  con  la
presente intende  fornire  ai  debitori  ceduti  alcune  informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti
del decreto  legislativo  196/03  (in  particolare  i  commi  1  e  2
dell'articolo 13), la  Societa'  non  trattera'  dati  definiti  come
"sensibili". La Societa' trattera' i  dati  personali  per  finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero  del  Credito
(ad  es.:  conferimento  a  legali  dell'incarico  professionale  del
recupero del credito, etc.); agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da
regolamenti e dalla normativa comunitaria,  nonche'  da  disposizioni
emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge  e  da  organi  di
vigilanza e controllo. Per il trattamento per le  suestese  finalita'
non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre  l'eventuale
opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire
il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei
dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati  personali  per
le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a  persone,
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale e societa'  di  recupero
crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso
la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti  esterni,  ai
quali possono essere comunicati i dati del cliente,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del  decreto  legislativo
196/03,  in  piena   autonomia,   essendo   estranei   all'originario
trattamento  effettuato  presso  la  Societa'.  I  diritti   previsti
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  196/03  potranno   essere
esercitati anche mediante richiesta scritta al  "Titolare",  Pontormo
Mortgages S.r.l., con sede in Via Cherubini 99, Empoli all'attenzione
dell'Amministratore Unico. 
    Empoli 3 agosto 2010 

          Amministratore Unico Di Pontormo Mortgages S.R.L. 
                         Dott. Fabio Dragoni 

 
T10AAB8791
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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