Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami I prof. Strammiello Marcella, Muscio Francesca, Benini Antonello, Chiarotto Francesca, D'Arezzo Agnese e Cardellecchio Piera rispettivamente inseriti nella III fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento ex legge n. 296/06 compilate ai sensi del DM 42/2009 relative alle seguenti classi di concorso (RavennaA043/A050/A051; ModenaA051/A052/A050/A043; FerraraA049;VeronaA016/A 071; PisaA050; TarantoA043/A050) hanno conseguito l'abilitazione a seguito delle frequenza di un corso biennale SSIS. A mente del punto A4 della tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n. 27 15 marzo 2007, e' stato dunque loro riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 24 punti per il biennio di durata legale del corso SSIS, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. I ricorrenti sono peraltro in possesso di una seconda abilitazione conseguita all'esito della frequenza del medesimo corso biennale SSIS. Con ric. n. 5715/09 hanno impugnato il DM 42/2009, nella parte in cui non consente loro di spostare da una graduatoria ad un'altra i 24 punti attribuiti per il biennio di durata legale del corso SSIS, il DM 27 del 13 marzo 2007 di approvazione della tabella di valutazione dei titoli, il parere del CNPI in data13 febbraio 2007 e il DDG 16 marzo 2007. Con ordinanza 3642/2009, il TAR Lazio, sez. 3ª bis ha sospeso il DM 42/2009 in parte qua, Con successivo atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato di approvazione delle graduatorie assunti dagli U.S.P. di Ferrara, Verona, Ravenna, Modena, Pisa e Taranto, con i quali, nonostante l'ordinanza n. 3642/2009 non e' stato consentito lo spostamento dei 24 punti. Con decreto n. 3397/2010 il presidente della sez. 3ª bis TAR Lazio ha sospeso atti approvazione graduatorie sino alla Camera Consiglio fissata per il 29 settembre 2010. Con ordinanza 66/2010 presidente medesima sez. ha autorizzato integrazione contradditorio mediante pubblicazione nella G.U.R.I. di sunto ricorso e motivi e relative conclusione et pubblicazione su sito internet MIUR, con esenzione indicazione nominativa destinatari. Queste le censure articolate in ricorso e motivi aggiunti. Viol. art. 4 legge 19 novembre 1990, n. 341; viol., errata e falsa applicazione d.m. 354 del 1998; viol. art. 1, comma 605 e 607 legge 27 dicembre 2006, n. 296; viol. legge 4 giugno 2004, n. 143 (conv. in legge d.l. 7 aprile 2004, n. 97) e, segnatamente, dell'art. 1; viol. d.m. n. 27 del 15 marzo 2007. Eccesso di potere. Viol. art. 4 e 97 Cost. Nessuna delle disposizioni di legge indicate nella epigrafe della censura prevede irreversibilita' in ordine alla graduatoria in seno alla quale far valere il punteggio di 24 punti riconosciuto alla durata legale del corso SSIS. Nulla dunque vieta al docente che abbia optato per attribuzione 24 punti corrispondenti alla durata legale (biennale) del corso S.S.I.S. nella graduatoria relativa ad una determinata classe di insegnamento, di chiedere, in sede di aggiornamento delle graduatorie spostamento predetti 24 punti su graduatoria relativa alla diversa classe di insegnamento per la quale abbia conseguito la abilitazione in esito alla frequentazione del medesimo corso SSIS. Il d.m. 42/09 e' illegittimo per violazione dell'art. 4 Cost. nella misura in cui impedisce ai docenti la possibilita' di scelta, e si traduce in un ostacolo al conseguimento del diritto al lavoro, piuttosto che a strumento di promozione delle condizioni che tale diritto rendano effettivo. Gli atti di approvazione delle graduatorie oggetto sono illegittimi per violazione dei medesimi parametri di scrutinio, illegittimita' derivata dalla illegittimita' del DM 42/2009 e violazione dell'ordinanza cautelare 3642/2009 resa da sez. 3ª bis TAR Lazio. La presente inserzione vale notifica a tutti i candidati compresi nelle graduatorie sopra indicate. Avv. Stefano Viti TS10ABA8730