PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.97 del 17-8-2010)

Prot. n. 31580 del 20/07/2010.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0526219/10 del giorno 8 luglio 2010, con la  quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a.  per  gli  sportelli
della dipendenza di Pescara, l'applicazione del  decreto  legislativo
del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente  la  sospensione  dei  termini
legali e convenzionali scadenti durante il  periodo  di  interruzione
delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Cassa
di  Risparmio  di  Fermo  S.p.a.  Agenzia  di   Pescara   e'   dipeso
dall'astensione dal lavoro del personale della dipendenza  anzidetta,
a  causa  dello  sciopero  nazionale  indetto  dal  sindacato   CGIL,
nell'intera giornata del 25 giugno 2010; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
 
    Li', 20 luglio 2010 

                            Il prefetto: 
                              D'Antuono 

 
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