PREFETTURA DI LECCE

(GU Parte Seconda n.97 del 17-8-2010)

Prot. n. 55427 del 04/08/2010.

  Il prefetto della Provincia di Lecce, 
  Vista la nota n. 0509588/10 del 1° luglio  2010  con  la  quale  il
direttore della Banca d'Italia, sede di Bari, ha  comunicato  che  le
sottoindicate dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 25 giugno
2010, a causa dell'astensione dal lavoro del  personale  dovuta  allo
sciopero nazionale  proclamato  dalla  Fisac  CGIL,  ed  ha  pertanto
chiesto la proroga dei termini legali o convenzionali scaduti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi; 
  Filiali di: 
    Copertino, piazza Umberto I, n. 54; 
    Novoli, via Umberto I, n. 14; 
    Racale, via Regina Margherita nn. 25/27; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali  scaduti  nella  giornata  del  25
giugno 2010 o nei cinque giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad
atti od operazioni da compiersi in altra piazza,  sono  prorogati  di
quindici giorni a favore delle Filiali  sopramenzionate  della  Banca
Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  a  decorrere  dal  primo  giorno
lavorativo successivo al suddetto periodo. 
 
    Lecce, 2 agosto 2010 

                           p. Il prefetto: 
                               Tafaro 

 
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