PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.104 del 2-9-2010)

Prot. n. 26625/2010/14.2/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 519349 datata 6 luglio 2010, con la quale la Banca
d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che gli sportelli del  Monte
dei Peschi di Siena S.p.a., indicati nell'allegato elenco, che  forma
parte integrante del presente decreto, non  hanno  potuto  funzionare
con regolarita' il 2  luglio  2010,  a  causa  di  uno  sciopero  del
personale,  ed  ha  chiesto  la  proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle filiali del Monte dei Paschi di  Siena  S.p.a.,  il  2
luglio 2010; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati
in favore degli sportelli, indicati nell'allegato  elenco  che  forma
parte integrante del presente decreto, di 15 giorni a  decorrere  dal
primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. 
    Firenze, 20 agosto 2010 

                        Il prefetto vicario: 
                            Fiora Fasano 

 
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