REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Presidenza della Regione

(GU Parte Seconda n.106 del 7-9-2010)

Decreto n. 281.
 
   Biverbanca S.p.a. - Proroga dei termini legali e convenzionali 
          per mancato funzionamento in data 30 luglio 2010 
 

  Il presidente della Regione, 
  Vista la nota n. 0618156/10 del 10 agosto  2010  con  la  quale  la
Filiale  di  Aosta  della  Banca  d'Italia  ha  chiesto  di  valutare
l'opportunita' di procedere,  nei  confronti  dell'Istituto  bancario
Biverbanca S.p.a, all'emissione  del  provvedimento  di  proroga  dei
termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 30  luglio  2010  o
nei cinque  successivi,  a  causa  dello  sciopero  proclamato  dalle
organizzazioni sindacali svoltosi in tale data, che  ha  impedito  il
regolare  svolgimento  delle  attivita'  delle  Filiali   di   Aosta,
Courmayeur, Donnas, Saint-Vincent e dell'Agenzia n. 1  di  Aosta  del
suddetto Istituto bancario; 
  Considerato che l'evento, per il suo carattere  di  eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, a norma del  quale:  «Qualora  le  Aziende  di
credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12  marzo  1936,
n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non
potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini  legali
o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento
o nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15  giorni
a favore delle Aziende di credito e degli istituti di  cui  sopra,  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre  1945,  n.
545, e lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il mancato funzionamento nel giorno 30 luglio 2010 delle Filiali
di Aosta, Courmayeur, Donnas, Saint-Vincent e dell'Agenzia 1 di Aosta
dell'Istituto bancario Biverbanca S.p.a e' riconosciuto, ai  sensi  e
per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.  1,  come
causato da evento eccezionale. 
  2. I termini legali e convenzionali scaduti nel  giorno  30  luglio
2010 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici  giorni  in  favore  dell'Istituto  bancario   indicato   in
premessa, a decorrere dal giorno di  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  a
cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione
ed affisso nei locali regionali della Banca stessa. 
    Aosta, 24 agosto 2010 

Il  presidente  della  Regione  nell'esercizio   delle   attribuzioni
                            prefettizie: 
                          Augusto Rollandin 

 
C102586 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.