PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.110 del 16-9-2010)

Prot. n. 0036319.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0599073/10 del giorno 5 agosto 2010, con la  quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza della  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.  per  gli
sportelli delle seguenti dipendenze: Pescara, Agenzia  1  e  Pescara,
Agenzia 2, l'applicazione del  decreto  legislativo  del  15  gennaio
1948,  n.  1,  concernente  la  sospensione  dei  termini  legali   e
convenzionali scadenti  durante  il  periodo  di  interruzione  delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. dipendenze di Pescara, Agenzia  1  e
Pescara,  Agenzia  2,  e'  dipeso  dall'astensione  dal  lavoro   del
personale delle dipendenze anzidette, a causa dello sciopero generale
indetto dalle OO.SS, nell'intera giornata del 25 giugno 2010; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 31 agosto 2010 

            p. Il prefetto t.a. Il viceprefetto vicario: 
                       dott. Vincenzo De Vivo 

 
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