TRIBUNALE DI RIMINI

(GU Parte Seconda n.114 del 25-9-2010)

 
                          ATTO DI CITAZIONE 
 

  Noi sottoscritti  Avv.  Angelo  Trezza  ed  Avv.  Francesco  Cucci,
procuratori e  difensori  dei  signori  VENTURINI  Antimo,  COMANDINI
Caterina, DE STEFANO Maria Grazia, e  PAOLACCI  Fabio,  elettivamente
domiciliati presso il secondo in Rimini, Via  Anghera'  34,  premesso
che Venturini Antimo e Comandini Caterina  unitamente  a  De  Stefano
Mariagrazia e Paolacci Fabio, questi ultimi quali successori a titolo
particolare ex art.1146 c.c. di De Stefano Felice, il terreno sito in
Rimini, Via Longastrino e distino al N.C.T. di quel Comune  al  F.45,
particella n.71, intestato a Manfroni Eugenio, fu Giocondo; Lucarelli
Chiara; Ermeti Mario, fu Giuseppe;  Manfroni  Assunta,  fu  Giocondo;
Manfroni Luigi, fu  Biagio;  che  oggi  Venturini  Antimo,  Comandini
Caterina, De Stefano Mariagrazia e  Paolacci  Fabio,  vogliono  agire
congiuntamente per ottenere una sentenza che accerti  a  loro  favore
l'usucapione della proprieta' indivisa del  fondo  in  questione,  ai
danni dei formali intestatari dello stesso, dei loro eredi e/o aventi
causa; tutto cio' premesso e ritenuto CITIAMO gli eredi e gli  aventi
causa di Manfroni Eugenio,  fu  Giocondo;  Lucarelli  Chiara;  Ermeti
Mario, fu Giuseppe; Manfroni Assunta, fu Giocondo; Manfroni Luigi, fu
Biagio e, in particolare, i signori: Imola  Tommaso,  Imola  Antonio,
Imola Aurelio, Imola Maria Fernanda, Imola Alberta, Ermeti  Primo  fu
Giuseppe, Manfroni  Primo,  Manfroni  Barbara,  Manfroni  Assunta  fu
Giocondo, loro eredi o aventi causa, a comparire all'udienza  che  si
terra' innanzi all'intestato ufficio in  data  10  giugno  2011,  ore
09.00  e  segg.  per  sentire  accogliere  le  seguenti  conclusioni:
"Accertato che i signori Venturini Antimo, Comandini  Caterina  e  De
Stefano Felice hanno posseduto con pieno animo dominicale, per  oltre
vent'anni, il fondo sito in Rimini, alla Via Longastrino, e  distinto
al N.C.T.  di  quel  comune  al  F.45,  particella  n.71;  accertato,
altresi', che in data 07 marzo 2003 il sig. De Stefano ha venduto  la
propria quota di proprieta' sul medesimo fondo ai signori De  Stefano
Mariagrazia  e  Paolacci  Fabio,  che,  conseguentemente,  gli   sono
succeduti, ex art.1146 c.c.  nel  compossesso  del  terreno;  Voglia,
pertanto,  l'Ill.mo  Tribunale  adito,  dichiarare  che   i   signori
Venturini  Antimo,  Comandini  Caterina,  De  Stefano  Mariagrazia  e
Paolacci Fabio hanno acquistato per usucapione  la  piena  proprieta'
del fondo sito in Rimini, via Longastrino, distinto al N.C.T. di quel
comune al F.45, part.71, ai danni dei  formali  intestatari  Manfroni
Eugenio, fu Giocondo; Lucarelli Chiara; Ermeti  Mario,  fu  Giuseppe;
Manfroni Assunta, fu Giocondo; Manfroni Luigi, fu Biagio e di tutti i
loro eredi ed aventi causa, tutti  convenuti  nella  presente  causa,
ordinando al competente  conservatore  dei  registri  immobiliari  le
trascrizioni del caso, con esonero da responsabilita'.  Con  condanna
alle spese di giudizio solo nei confronti dei convenuti che dovessero
costituirsi per opporsi alla domanda attorea. Invitiamo i convenuti a
costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima  dell'udienza,
ai sensi e per gli effetti dell'art.166  c.p.c.,  con  l'avvertimento
che, in difetto, sara' dichiarata la loro contumacia e  che,  in  tal
caso, l'emananda sentenza sara' considerata come emessa in  legittimo
contraddittorio e che la costituzione fuori  termine  comportera'  le
decadenze   di   cui   all'art.38   e   167    c.p.c."    Dichiariamo
l'indeterminabilita' del valore della causa. 
    Rimini, 11 giugno 2007 

                        Avv. Francesco Cucci 
                         Avv. Angelo Trezza 

 
T10ABA9669
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