PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.115 del 28-9-2010)

Prot. n. 16.5/201000839/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Milano, 
  Premesso che i servizi espletati dagli sportelli  della  dipendenza
della Biverbanca, Gruppo Montepaschi, ubicata in Milano, via Muratori
(angolo via Friuli n. 23), non hanno potuto  regolarmente  funzionare
nella giornata del  30  luglio  2010,  a  causa  dello  sciopero  del
personale   proclamato   dalle   OO.SS.    aziendali,    determinando
l'impossibilita' di rispettare i termini legali e convenzionali; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, con nota n. 651103/10
del 27 agosto 2010; 
  Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come  causato
da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato funzionamento nella giornata del 30  luglio  2010  dagli
sportelli  della  dipendenza  della  Biverbanca,  Gruppo  Montepaschi
ubicata in Milano, via Muratori (ang. via Friuli n. 23) a causa dello
sciopero  del  personale  proclamato  dalle  OO.SS.   aziendali,   e'
riconosciuto come causato da eventi eccezionali. 
  La durata dell'evento eccezionale e' limitata al giorno  30  luglio
2010. 
  Sono pertanto prorogati i termini legali e  convenzionali,  di  cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata. 
 
    Milano, 10 settembre 2010 

                            Il prefetto: 
                              Lombardi 

 
C102882 (Gratuito)
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