TRIBUNALE DI BOLOGNA

(GU Parte Seconda n.129 del 30-10-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  I signori Cristina Cenacchi, Alfredo Zebri, Flora  Serra  e  Ubaldo
Paioli, tutti residenti in Comune di Marzabotto a seguito  di  parere
favorevole del P.M. del 5 ottobre 2010 con decreto autorizzativo  del
presidente del Tribunale di Bologna del 12 ottobre 2010 notificano ai
signori  Antonelli  Battista,  Ruggero  Peppino,   Lollini   Giorgio,
Monteventi Maria, Rossi Ardilio, Fantoni Ugo, Mattioli  Sergio,  Orsi
Giuseppe, Lolli Artemio, Rossi Mauro, Nardi Giuseppe, Bendini Pietro,
Michelutti Silvio, Righi Giuseppe, Puccetti Bruno e Rizzi Franco; che
il giudice del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata  di  Porretta
Terme, ha ordinato l'integrazione  del  contraddittorio  nella  causa
R.G. n. 304/08 e che gli attori ottemperano a quanto sopra  con  atto
di citazione per chiamata in causa di terzo a comparire il  giorno  7
febbraio 2011 ad ore 9 e seguenti, per l'accoglimento delle  seguenti
conclusioni:  «Voglia  il  giudice  adito  nel  merito  previo   ogni
opportuno e necessario accertamento in fatto ed in  diritto;  a)  nei
confronti del Comune di Marzabotto: 1)  dichiarare  l'illegittimita',
ai fini civilistici, della delibera di classificazione n. 64  del  31
luglio 2006, in quanto adottata in palese  violazione  e  pregiudizio
del diritto soggettivo degli attori e per l'effetto  dichiarare,  per
tutti i motivi sopra esposti, l'inesistenza  della  servitu'  di  uso
pubblico del Comune di  Marzabotto  sulla  via  Bandinella  ai  sensi
dell'art. 949 del Codice civile; 2) disporre, ove cio' non  sia  gia'
avvenuto nelle more del presente giudizio,  la  rimozione  del  passo
carraio autorizzato dal Comune di  Marzabotto  con  provvedimento  n.
16/600 del 20 dicembre 2006; 3) condannare il Comune  di  Marzabotto,
eventualmente in solido con la proprieta' convenuta, al  risarcimento
dei danni subiti e  subendi  dagli  attori  in  considerazione  delle
reiterate  violazioni   connesse   alla   emanazione   dei   predetti
provvedimenti, dalla data del loro rilascio alla effettiva  rimozione
o  annullamento,  facendo  a  tal  fine  ricorso   alla   valutazione
equitativa ex artt. 1226 e 2056 del Codice civile  e  disponendo,  se
del caso, anche il risarcimento in forma specifica ex art.  2058  del
Codice  civile;  b)  nei  confronti  della  signora  Liana  Zani:  1)
dichiarare l'inesistenza del  diritto  di  servitu'  di  passaggio  o
transito, anche soltanto pedonale su  via  Bandinella  attraverso  la
proprieta'  degli  attori  esattamente  individuata   al   foglio   7
particelle 339 e  340  del  Catasto  dei  Fabbricati  del  Comune  di
Marzabotto  in  favore   della   confinante   proprieta'   convenuta,
accatastata al foglio 7 particella  700  cat.  C/2  del  Catasto  dei
Fabbricati del Comune di  Marzabotto;  2)  condannare  la  proprieta'
convenuta, eventualmente in solido con il  Comune  di  Marzabotto  al
risarcimento dei danni patiti e patendi dagli attori, in  conseguenza
dell'illegittimo ed arbitrario esercizio della predetta  servitu'  di
passaggio o transito, per tutto il periodo compreso tra  il  rilascio
della autorizzazione amministrativa a cio'  funzionale  e  sino  alla
effettiva cessazione di ogni atto che  di  tale  asserito  e  preteso
diritto costituisce  esercizio,  facendo  a  tal  fine  ricorso  alla
valutazione equitativa ex art. 1226 e  2056  del  Codice  civile;  3)
ordinare, ove ne ricorrano i  presupposti  di  fatto  e  diritto,  il
ripristino dello stato originario dei luoghi, con  oneri  e  spese  a
carico esclusivo  della  convenuta;  In  ogni  caso  condannare  alla
rifusione di anticipazioni, spese, diritti ed onorari oltre  rimborso
spese generali 12,50%  ex  art.  14  D.M.  8  aprile  2004,  n.  127,
contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 20%». 

                         Avv. Gherardo Nesti 

 
B10146
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