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Errata corrige
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NOTIFICA MOTIVI AGGIUNTI PER PUBBLICI PROCLAMI "Motivi aggiunti nel ricorso r.g. n. 1138 /10 - Sez. IV gia' fissato all'udienza del 9 dicembre 2010, ad ore di rito nell'interesse dei Sig.ri Marco Cappato e Lorenzo Lipparini, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro e con ogni piu' ampia facolta' di legge e di prassi, ivi espressamente compresa quella di proporre motivi aggiunti di impugnazione, come da mandato steso a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Mario Bucello e Simona Viola, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via W.A. Mozart 9, contro la Regione Lombardia, con gli avvocati Pio Dario Vivone, Maria Emilia Moretti, prof. Beniamino Caravita di Toritto, prof. Fabio Cintioli, l'Ufficio centrale elettorale regionale, con l'Avvocatura dello Stato, avv. M. Damiani, e nei confronti di Roberto Formigoni, con gli avv.ti Domenico Ielo e Marcello Collevecchio, Roberto Alboni, Rienzo Azzi, Giulio Boscagli, Massimo Buscemi, Stefano Carugo, Raffaele Cattaneo, Alessandro Colucci, Giuseppe Angelo Giammario, Romano Maria La Russa, Carlo Maccari, Stefano Maullu, Nicole Minetti, Franco Nicoli Cristiani, Mauro Parolini, Vittorio Pesto, Margherita Peroni, Massimo Ponzoni, Giorgio Pozzi, Giorgio Puricelli, Marcello Raimondi, Gianluca Rinaldin, Doriano Riparbelli, Giovanni Rossini, Carlo Saffioti, Mario Sala, Paolo Valentini Puccitelli, Domenico Zambetti, Sante Zuffada, con gli avv.ti prof. Ernesto Stajano, Bruno Santamaria, Elisabetta Cicigoi e Luca Giuliante, Daniele Belotti, Dario Bianchi, Davide Boni, Angelo Ciocca, Giosue' Frosio, Andrea Gibelli, Giangiacomo Longoni, Alessandro Marelli, Massimiliano Orsatti, Stefano Galli, Luciana Ruffinelli, Massimiliano Romeo, Roberto Pedretti, Ugo Parolo, Pierluigi Toscani, Renzo Bossi, Claudio Bottari, Cesare Bossetti, Jari Colla, Fabrizio Cecchetti, con gli avv.ti Stefano Sutti e Roberto Spelta, Valerio Bettoni, Enrico Marcora, Gianmarco Quadrini, con gli avv.ti Domenico Bezzi e Stefano Straneo, Giancarlo Abelli, Alessandro Alfieri, Agostino Alloni, Mario Barboni, Carlo Borghetti, Enrico Brambilla, Giulio Cavalli, Arianna Cavicchioli, Giuseppe Civati, Angelo Costanzo, Chiara Cremonesi, Elisabetta Fatuzzo, Giambattista Ferrari, Luca Gaffuri, Gian Antonio Girelli, Maurizio Martina, Franco Mirabelli, Francesco Patitucci, Giovanni Pavesi, Filippo Penati, Fabio Pizzul, Francesco Prina, Fabrizio Santantonio, Gabriele Sola, Carlo Spreafico, Stefano Tosi, Sara Valmaggi, Giuseppe Villani, Stefano Zamponi, non costituiti in giudizio Con il ricorso indicato nell'epigrafe sono stati impugnati gli atti di proclamazione degli eletti relativi alle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Lombardia svoltesi il 28 e 29 marzo 2010 ed in particolare la deliberazione dell'Ufficio Centrale Regionale di ammettere la Lista "Per la Lombardia" alla competizione elettorale e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. In sostanza, l'ammissione di quella lista e' stata contestata per una serie di gravi vizi che inficiavano le relative modalita' di accredito, il cui risultato era l'insufficienza del numero delle sottoscrizioni di presentatori validamente raccolte a superare la soglia minima stabilita dalla legge . Peraltro le deduzioni iniziali si erano potute fondare solo su notizie indirette e riscontri superficiali, in quanto la documentazione non era stata messa a disposizione. A seguito dell'udienza del 6 luglio scorso, il TAR Lombardia ha ordinato all'Ufficio elettorale centrale di depositare l'"impugnata deliberazione" e ha rinviato la trattazione al 5 ottobre 2010. L'Ufficio si e' pero' limitato a produrre l'originale del verbale delle operazioni relative all'esame della Lista "Per la Lombardia" in data 27 febbraio 2010, nel quale si legge, in ordine alla verifica delle firme, che e' stata accertata "la regolarita' delle autenticazioni delle predette firme" e che "la lista risulta presentata da un numero idoneo di iscritti ... ai sensi degli artt. 9 - 2° co L. 17 febbraio 1968 n. 108, 1 - co. 3 L. 23 febbraio 1995 n. 43". Insomma, la produzione documentale e' risultata incompleta, giacche' ha interpretato in modo troppo letterale la formula lessicale dell'ordinanza, senza tenere conto del precetto legale che impone alle pubbliche amministrazioni di depositare in giudizio, insieme con il provvedimento impugnato, "gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato" (art. 21, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, confermato dall'art. 46 del nuovo codice del processo amministrativo). In altri termini, anche dopo l'acquisizione al giudizio del documento prodotto dall'Ufficio, la documentazione su cui la deliberazione si fondava, includente quanto meno i moduli con le firme cui la decisione di ammissione rinviava per relationem, e' rimasta inaccessibile. Pertanto, lo stesso giorno in cui la produzione documentale dell'Ufficio centrale e' stata resa disponibile alle parti ed e' stato possibile avvedersi della lacuna, i ricorrenti hanno presentato all'Ufficio un'istanza di estrazione di copia delle firme di presentazione a corredo della lista "Per la Lombardia", depositando copia di tale istanza anche agli atti del giudizio. Cosi', lo scorso 30 settembre e' stato possibile ottenere copia degli elenchi di sottoscrizioni dei presentatori della Lista "Per la Lombardia". La disponibilita' della documentazione ha finalmente consentito ai ricorrenti di precisare meglio le loro censure, sino a quel momento affidate a deduzioni "al buio", fondate su "dati di seconda mano" (le valutazioni susseguitesi in seno all'Ufficio centrale) o raccolti in modo precario (un rapido esame dei rappresentanti di lista al tempo dell'ammissione). All'udienza del 5 ottobre i ricorrenti hanno quindi potuto preannunciare la proposizione dei presenti motivi aggiunti. La copia degli elenchi di sottoscrittori, unitamente a quella dei relativi certificati elettorali, cosi' come ricevuta dall'Ufficio centrale elettorale, e' stata il giorno dopo (6 ottobre) prodotta agli atti del presente giudizio (doc. 13 ). I moduli depositati costituiscono "atti e documenti in base ai quali l'atto impugnato e' stato emanato ...ed in esso citati" ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 2, del Codice del processo amministrativo (gia' art. 21, comma 4, legge TAR). Essi pertanto, come gia' accennato, avrebbero dovuto gia' essere presentati dall'Amministrazione, o, comunque, essere oggetto di acquisizione ai fini della decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del Codice del processo amministrativo (gia' art. 21, comma 6, legge TAR). I ricorrenti, con la loro iniziativa, hanno potuto anticipare i tempi della precisazione delle censure. Valuti peraltro l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo se non sia il caso di ordinare l'acquisizione di copia autentica degli atti, poiche' il tipo di documentazione che basta ad orientare le censure potrebbe non ritenersi sufficiente a fondare una decisione sulle stesse. La trattazione della causa e' stata rinviata al 9 dicembre 2010. L'esame piu' approfondito degli elenchi di firme materialmente acquisiti, oltre a consentire di meglio precisare, integrare e quantificare i vizi denunciati nel ricorso introduttivo, ha tuttavia lasciato emergere uno scenario ancor piu' inquietante, poiche' un'attenta comparazione delle sottoscrizioni ha generato forti dubbi sulla loro autenticita'; dubbi che sono stati confermati dalla successiva verifica di un perito e che dovranno essere sottoposti al vaglio della sede competente. Tutto cio' premesso, i ricorrenti provvedono a specificare ed integrare le censure gia' proposte contro gli atti impugnati, mediante la deduzione dei seguenti Motivi aggiunti I centonovantatre elenchi di sottoscrizioni della presentazione della Lista "Per la Lombardia", depositati in giudizio lo scorso 6 ottobre, sono stati suddivisi dall'Ufficio centrale elettorale in quattro plichi numerati progressivamente da 1 a 4 (doc. 13). - il primo plico (1/4) contiene gli elenchi dal n. 4 al n. 82, - il secondo plico (2/4) gli elenchi dall'83 al 150, - il terzo plico (3/4) quelli dal 154 al 192, - il quarto plico (4/4) e' invece misto e contiene gli elenchi con firme risultate irregolari al vaglio dell'Ufficio centrale regionale. Ciascun elenco contiene un numero variabile di firme, fino a un massimo di 25. Un attento esame della documentazione vale a rivelare le anomalie di seguito meglio specificate. Per agevolare l'esercizio dei poteri di controllo di codesto Collegio, si producono una tabella in formato "excel", che fornisce le coordinate per individuare in ciascun plico gli elenchi e le firme inficiate dai vizi descritti ai paragrafi che seguono (doc. 14, anche in formato elettronico), nonche' la perizia di una grafologa specialista, consulente tecnico e perito del Tribunale Civile e Penale di Milano, che, oltre all'esame tecnico delle firme false, reca un elenco dettagliato degli elenchi e delle firme sospette (doc. 15). 1) Le firme INESISTENTI All'atto della presentazione della Lista "Per la Lombardia", i delegati dichiararono che gli elenchi recavano complessivamente 3.935 firme . Sennonche', questa dichiarazione non coincide, innanzi tutto, con la sommatoria delle firme dichiarate dagli autenticatori in calce a ciascun elenco (come si e' detto, variabile da 1 a 25 firme), che risulta pari a 3.918. 2) Le firme INVALIDE perche' prive di requisiti essenziali ovvero i cui dati non coincidono con i certificati elettorali prodotti Come noto, l'Ufficio Elettorale aveva gia' escluso la validita' di numerosissime firme, nella delibera del 3 marzo 2010 (doc. 5, pag. 1). Tali firme sono facilmente riconoscibili a prima vista, perche', in linea di massima, coincidono con quelle contrassegnate da un segno grafico (o dalla mancanza di un segno di validazione), apposto accanto ad esse dai funzionari dell'Ufficio. La loro invalidita' discende o dalla assoluta mancanza di certificati elettorali corrispondenti all'elettore (1); ovvero, in altri casi, da certificati indicanti che l'elettore "non figura" (2); ovvero dalla mancanza di corrispondenza tra i dati riportati nei certificati elettorali allegati e quelli trascritti nel modulo: in taluni casi manca del tutto la trascrizione di un dato essenziale, quale il documento di identificazione ovvero il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (3), il luogo (4) o la data di nascita (5). In altri casi i dati trascritti nel modulo non coincidono con quelli riportati dal certificato: vi sono addirittura casi eclatanti, in cui il modulo non contiene, a fianco dei dati dell'elettore, la corrispondente firma (6). Non e' nella presente sede evidentemente possibile riportare integralmente una analitica descrizione delle singole mancanze e discrepanze, ma il lavoro di verifica rimesso al Collegio, nell'esercizio del sindacato di merito che gli e' attribuito dalla Legge, risultera' facilitato dal file excel prodotto (doc. 14). Pertanto, dalla base di partenza di 3918 firme, risultante dalle dichiarazioni degli stessi autenticatori, questa prima elementare operazione di filtro ha condotto ad identificare, alla luce dello schema di cui sopra, poco piu' di 200 firme intrinsecamente incongrue e pertanto manifestamente inidonee ad essere persino prese in considerazione. Tuttavia, come gia' l'Ufficio Elettorale aveva avuto modo di rilevare (doc. 5), sia pure in una sede (riesame) ritenuta dal Giudice Amministrativo ad esso preclusa, i moduli presentavano ulteriori gravi irregolarita', oggetto delle censure formulate con il ricorso introduttivo e qui di seguito ribadite e piu' precisamente quantificate, che, per la loro entita', avrebbero imposto l'esclusione della Lista. 3) Le firme INVALIDE per vizi di autenticazione Alcune autenticazioni delle firme non hanno rispettato le modalita' prescritte dalla legge; ed in particolare: - manca il timbro tondo dell'ufficio di appartenenza dell'autenticatore su 7 elenchi (e precisamente gli elenchi nn. 1, 26, 151, 152, 153, 154, 189); - manca la data dell'autentica in 6 elenchi (e precisamente gli elenchi nn. 2, 3, 10, 16, 23, 193); - manca il luogo dell'autentica in 10 elenchi (e precisamente gli elenchi nn. 18, 20, 39, 40, 44, 65, 70, 71, 78, 126); - manca la qualifica dell'autenticatore in 2 elenchi (e precisamente gli elenchi nn. 105 e 189); - manca la firma dell'autenticatore in 1 elenco (e precisamente il numero 145); - presenta un'autentica a matita l'elenco numero 81. Si tratta dunque di 26 elenchi, recanti piu' di 500 firme, invalidi per violazione di disposizioni che attengono ad elementi essenziali dell'autenticazione (doc. 14). Sul punto si ricorda che, per costante giurisprudenza, si tratta di forme "sostanziali" o "vincolate", in quanto strettamente funzionali alla garanzia di un interesse pubblico all'affidabilita' delle imputazioni di volonta' in capo agli elettori sottoscrittori, e che come tali non ammettono equipollenti per il semplice motivo che l'ordinamento riconnette al fatto della loro precisa osservanza il valore di prova dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il valore giuridicamente tutelato (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005 n. 187; 3 marzo 2005 n. 835; 23 settembre 2005 n. 5011, 27 ottobre 2005 n. 5985 e 14 novembre 2006 n. 6683; TAR Marche sentenza n. 104/2010). In particolare, l'indicazione, da parte di colui che esegue l'autenticazione, del luogo, della data e delle modalita' di identificazione dei sottoscrittori, costituisce parte essenziale dell'autenticazione, affinche' essa produca i suoi speciali effetti probatori (si veda in tal senso TAR Latina, sentenza n. 983/09). Tale orientamento ha lasciato margini a qualche mitigazione solo in tema di timbri dei consiglieri comunali e provinciali (abilitati ad eseguire tali autenticazioni per effetto della legge n. 120 del 1999); ma il dato e' nella fattispecie irrilevante, giacche', anche a voler prescindere da questa categoria di invalidita', il risultato, in termini di insufficienza delle firme valide di presentazione della Lista "Per la Lombardia", non cambierebbe. 4) Le firme FALSE Come gia' anticipato in narrativa, dalla documentazione acquisita agli atti emerge con lampante evidenza che alcuni elenchi recano sottoscrizioni sicuramente riconducibili, per le loro caratteristiche, alle stesse mani. La gravita' della circostanza ha reso opportuno un supplemento di verifiche da parte dei ricorrenti, anche con l'ausilio di una perizia calligrafica. Trattandosi di un esame delicato e complesso, e stante la corposita' della documentazione, ad oggi e' possibile solo riferire un primo resoconto analitico dei riscontri tecnici ottenuti, dai quali risulta che all'evidenza almeno 473 firme non sono apposte da altrettanti diversi firmatari, bensi' debbono attribuirsi ad un manipolo di falsificatori. Elementi chiari ed univoci dimostrano che numerosi elenchi recano sottoscrizioni provenienti tutte dalla stessa mano, mentre altri recano gruppi di sottoscrizioni - due o piu' - a loro volta riconducibili alla stessa mano (in sostanza, i primi elenchi sono per intero affetti dal vizio; i secondi solo in loro parti). La perizia calligrafica che si produce (doc. 15), e da intendersi qui integralmente trascritta, reca un dettaglio degli elenchi e delle sottoscrizioni affetti da tale vizio e la sua dimostrazione scientifica (si vedano in particolare le tabelle sub "resoconto n. 1", pag. 5 e seguenti, doc. 15, che sicuramente agevolano l'individuazione di ciascuna di tali firme). Secondo la perizia, seri dubbi di falsita' (verificabili alla luce di approfondimenti calligrafici di maggior durata), legati anch'essi alla riconducibilita' alla stessa mano delle sottoscrizioni, emergono poi con riferimento ad almeno ulteriori 99 firme (si vedano le tabelle sub "resoconto n. 2", pag. 16 e seguenti, doc. 14). In altri termini, secondo la perizia quasi 500 firme sono prima facie false, nel senso che il loro redattore non si e' minimamente preoccupato di diversificare la propria scrittura mentre falsificava le sottoscrizioni; mentre quasi 100 ulteriori firme presentano caratteristiche tali da farne ragionevolmente ipotizzare la falsita'. In questo inquietante scenario, e' inutile sottolineare come non possa neppure escludersi che mani piu' "accorte" abbiano proceduto a redigere false sottoscrizioni con maggior cura e attenzione, magari includendo differenziazioni di stili e caratteri che solo un maggior approfondimento grafologico, ovvero il confronto con la firma vera dell'elettore potrebbe svelare. Al cospetto di elementi cosi' gravi, che sono stati anche oggetto di denunzia alla magistratura penale, e' sembrato adempimento inevitabile la proposizione di querela di falso nella competente sede del Tribunale Civile di Milano nei confronti degli elenchi in questione. Del resto lo scenario appare reso ancor piu' sconcertante da notizie di stampa, anche recentissime, che si producono sub doc. 16, dalle quali viene prospettata un'incredibile pratica di cessione/ trasmissione di nominativi di elettori tra esponenti della coalizione a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Roberto Formigoni. 5) Le firme IMPOSSIBILI: il falso ideologico Risulta inoltre essere stata violata la disposizione di legge secondo cui "la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati" (art. 9, comma 2, della legge n. 108/1968). La necessita' della formazione della lista dei candidati in epoca antecedente all'inizio della raccolta delle firme di presentazione, e della univoca direzione delle manifestazioni di volonta' degli elettori sottoscrittori, non riveste carattere puramente formale, ma assume consistenza sostanziale, tale da invalidare le firme apposte in bianco, prima della definizione della lista dei candidati (v. in tal senso TAR Marche, sez. I, sentenza 6 marzo 2010 n. 104). Ora, risulta da dichiarazioni pubbliche rilasciate ai giornali e nel corso di trasmissioni televisive dagli esponenti dei partiti interessati che le liste di candidati sono state formate solo all'ultimo momento, a causa della loro travagliata gestazione. In particolare, nell'intervista rilasciata a Rodolfo Sala per il quotidiano Repubblica e pubblicata in data 8 marzo 2010, lo stesso capolista Roberto Formigoni ha dichiarato che "il listino e' stato chiuso nella notte tra giovedi' e venerdi' (il riferimento e' al 25 e 26 febbraio, ndr) dopo un incontro tra Berlusconi e Bossi che ha risolto gli ultimi problemi aperti. E sabato lo abbiamo depositato" (doc. 17). Il Sole 24 Ore ha pubblicato le Liste complete il 26 febbraio 2010. Sul Corriere della Sera del 27 febbraio, Elisabetta Soglio ha scritto: "Liste chiuse, intanto, l'altra notte e' stata battaglia fino all'ultimo per cercare di inserire il nome di Paolo Cagnoni" (doc. 18) Massimo Corsaro, delegato alla presentazione della Lista, ha dichiarato, il 2 marzo 2010, in una trasmissione televisiva sul canale "Telenova", che "il listino lo abbiamo chiuso formalmente, da un punto di vista formale, con la decisione che la lista dovesse essere chiusa cosi', mercoledi' mattina della settimana scorsa. Giorno? Il 24, non mi ricordo piu'" (doc. 19). Sul Corriere della Sera del 24 febbraio, in Cronaca Milano, pag. 2, di Paolo Foschini, si legge "anche ieri sera le riunioni sono continuate fino a tardi ... e la questione e' sempre la stessa: in ballo c'e' sempre da assegnare l'ultimo posto disponibile, il sedicesimo, e la Lega insisteva - questa appunto la situazione aggiornata a ieri sera - a vederlo per se' come presenza numero sei" (doc. 20). Su Il Giorno del 23 febbraio si annunciava per la sera successiva (il 24 febbraio) un vertice ad Arcore tra gli On.li Bossi e Berlusconi per discutere del Listino Lombardia, dando per probabile l'inserimento di Paolo Cagnoni (doc. 21). Da tali dichiarazioni, alle quali puo' evidentemente annettersi natura confessoria, si evince che almeno fino al vertice della sera del 24 febbraio (ma secondo lo stesso Presidente Formigoni ancora fino alla notte tra il 25 e 26 febbraio) era in discussione la candidatura del signor Paolo Cagnoni al posto di Mario Cavallin o di Doriano Riparbelli, che appaiono al numero 3 e 16 della lista definitiva di candidati presentata all'Ufficio elettorale. Pertanto, le sottoscrizioni autenticate in data antecedente (a tutto voler concedere) alla sera del 24 febbraio (escludendo da tale vizio, per indulgenza, anche quelle raccolte il 24 febbraio, ancorche' sembri irrealistico pensare che esse siano state raccolte nella notte, dopo il vertice serale in cui si dibatteva di quali candidati inserire nella lista), e dunque tutte quelle autenticate tra il 13 e il 23 febbraio, debbono ritenersi inficiate da un falso ideologico, o, comunque, non risultano conformi alla disposizione che prescrive ai presentatori di sottoscrivere una lista gia' formata. In particolare, risulta che 98 elenchi, comprendenti piu' di 1800 firme, sono stati autenticati in data antecedente alla definizione della lista dei candidati (si veda, ancora, la tabella "excel" che indica gli elenchi interessati da tale vizio, doc. 14). Anche per tale falso ideologico e' in corso di proposizione querela di falso dinanzi al Tribunale ordinario, a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, al vaglio della competente sede (il falso ideologico del pubblico ufficiale chiamato ad autenticare le firme in sede elettorale ha rilievo penale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364/06: "il bene finale tutelato dal reato e' di rango particolarmente elevato, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentativita' popolare, trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali"). 6) Le firme dei "VEGGENTI": firme per le quali i certificati elettorali sono stati acquisiti in data antecedente alle autenticazioni L'art. 9, comma 8, della legge n.108/1968 prevede che la Lista dei candidati debba essere accompagnata dai certificati che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. A tal fine, la norma prevede che i Sindaci dei "Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista" rilascino i certificati elettorali (anche cumulativi) entro il termine improrogabile di ventiquattr'ore dalla richiesta dei presentatori. La richiesta dei certificati elettorali e' dunque possibile da parte dei presentatori della lista solo se ed in quanto essi conoscano i nomi (e, nel caso dei certificati cumulativi, l'ordine) dei soggetti che hanno gia' firmato la lista. Appare dunque per lo meno singolare che, in anticipo di vari giorni rispetto alla autenticazione della sottoscrizione degli elenchi, siano stati richiesti e rilasciati dai Comuni i certificati elettorali di elettori che solo successivamente si sarebbero recati a firmare. In particolare, risulta che le certificazioni elettorali riguardanti piu' di 400 elettori sono state rilasciate in data antecedente all'autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei relativi elettori: per l'individuazione nel dettaglio dei singoli elenchi e firme interessate da tale discrasia temporale, si veda la tabella excel allegata (doc. 15). L'aspetto piu' stravagante, esoterico e inquietante della improbabile "veggenza" con cui i presentatori delle liste hanno chiesto con anticipo i certificati dei futuri sottoscrittori e' rappresentato dal fatto che essi non solo hanno previsto l'identita' dei loro sostenitori, ma addirittura l'ordine esatto con cui essi si sarebbero presentati a firmare; tant'e' che i certificati elettorali collettivi (dunque riportanti fino a 25 elettori) recano i nomi nello stesso ordine con il quale, alcuni giorni dopo, i medesimi elettori si sono magicamente presentati per la firma (7). L'insieme di tali circostanze induce a dubitare radicalmente della veridicita' dell'autentica, che appare funzionale alla attestazione di fatti inverosimili. 7) Mancanza delle dichiarazioni di disponibilita' degli autenticatori a svolgere tale funzione. Violazione dell'art. 14, primo comma, della legge n. 53 del 21 marzo 1990. In ultimo, si osserva che tutti gli elenchi di sottoscrizioni della presentazione della Lista "Per la Lombardia" sono stati autenticati da consiglieri comunali o provinciali, non essendosi avvalsi i presentatori degli uffici dei notai e delle altre figuri piu' "tradizionali" di autenticatori. Ebbene, nessuno di tali consiglieri provinciali o comunali risulta aver effettuato l'indispensabile comunicazione al Presidente della Provincia o al Sindaco, avente ad oggetto la disponibilita' a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 14, primo comma, della Legge n. 53/1990. L'obbligatorieta' di tale dichiarazione e' stata del resto riconosciuta proprio da codesto Collegio, nelle recentissime sentenze n. 6984 e 6985 del 5 ottobre 2010. 8) Le firme DOPPIE L'art. 9 della legge n. 108/1968 dispone, al comma quarto, che "nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati". Si segnala al riguardo che alcuni elettori risultano aver sottoscritto (almeno) due volte la lista: ad esempio nell'elenco n. 5, firma n. 19, e in quello n. 73, firma n. 25, risulta firmatario il medesimo soggetto. Solo un esame con mezzi informatici potra' verificare se altri doppioni siano presenti negli elenchi. Le deduzioni che precedono, unitamente a quelle gia' esposte nel ricorso introduttivo, comportano che la Lista "Per la Lombardia" e' stata illegittimamente ed erroneamente ammessa alla competizione elettorale, dato che la sua presentazione non era supportata da un numero sufficiente di firme valide. Infatti, in sintesi, e' possibile concludere che, dalle 3918 firme dichiarate dagli autenticatori, occorre sottrarne: - almeno 200 (perche' invalide sotto i profili elencati sub paragrafo 2) - almeno 500 (per vizi di autenticazione sotto i profili elencati sub paragrafo 3); - almeno 473 (ma probabilmente si tratta di piu' di 572), perche' falsificate (si veda sub paragrafo 4); - piu' di 1800 perche' inficiate da falso ideologico (si veda sub paragrafo 5); - almeno 400 perche' l'autentica appare inficiata dalla inverosimiglianza del fatto certificato (si veda sub paragrafo 6); - 3918 per insussistenza in capo ai soggetti autenticatori dei presupposti per l'esercizio della funzione (si veda sub paragrafo 7); - un numero imprecisato (pari almeno ad 1) perche' doppio (si veda sub paragrafo 8). L'opera di esatto computo dei vizi, nella prospettiva di invalidare le sottoscrizioni solo tante volte quante esse risultino affette dai vizi che l'Ecc.mo Collegio vorra' riconoscere come tali, e' facilitata dal deposito della tabella in excel doc. n. 14 (anche in formato elettronico), con ogni conseguente possibilita' di incrociare ed elaborare i dati sin qui esposti e quelli che dovessero emergere dalle verifiche del Collegio. PQM Voglia codesto Ecc.mo TAR, respinta ogni contraria eccezione, istanza o deduzione, accogliere il ricorso e i presenti motivi aggiunti, previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 77 del Codice del processo amministrativo per l'incidente di falso, e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Note a pie' di pagina (1) E' ad esempio il caso dell'elenco n. 12 (plico 1/4), firme nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 22; ovvero dell'elenco n. 47 (plico 1/4, peraltro contenente sottoscrizioni redatte da una sola mano, come attestato dalla perizia, doc. 15, e come meglio documentato al paragrafo n. 4) firme da 1 a 6. (2) E' il caso, ad esempio, dell'elenco 47 (plico 1/4), firme 9, 11, 17, 23 e 25. (3) Si veda ad esempio il modulo 16 (plico 4/4) e la firma n. 18. (4) E' il caso ad esempio dell'elenco 73 (plico 1/4), firme n. 11, 14, 16, 19, 21, 22, 23 e 24, tutte peraltro risultanti redatte da una sola mano (cfr. paragrafo 4 e doc. 15). (5) Si veda ad esempio l'elenco n. 47 (plico 1/4) firme n. 14, 15 e 21. (6) Si veda ad esempio l'elenco n. 16 (plico 4/4), firme da 21 a 25. (7) Si veda in proposito, ad esempio, l'elenco n. 24, autenticato il 20 febbraio (quando, peraltro, le liste erano ancora "aperte", cfr. sub paragrafo 5), redatto nell'identico ordine con cui gli elettori si trovano nel certificato collettivo rilasciato dal Comune di Magenta il 15 febbraio 2010, dunque ben 5 giorni prima. Lo stesso fenomeno e' riscontrabile all'elenco n. 9, dove, non a caso, qualcuno deve essersi avveduto della pericolosa discrepanza temporale e ha pertanto provveduto a correggere a penna la data del timbro di autentica (24 febbraio) in modo da renderla coeva alla data di rilascio dei due certificati collettivi di riferimento (23 febbraio). Milano, 26 ottobre 2010 Avv. Mario Bucello Avv. Simona Viola Istanza al Presidente della Sezione IV del TAR per la Lombardia di Milano di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) Dato che la notificazione dei suesposti motivi aggiunti nei modi ordinari appare particolarmente delicata e complessa per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede di essere autorizzati ad avvalersi dello strumento dei pubblici proclami. Fermo restando che la notificazione alle parti costituite sara' comunque effettuata anche con i metodi ordinari nei domicili eletti presso i difensori. Milano, 26 ottobre 2010 Avv. Mario Bucello Avv. Simona Viola Il Presidente IV Sez. TAR Milano Vista la suddetta richiesta attinente alla notifica del presente ricorso per motivi aggiunti, autorizza i legali della parte ricorrente ad effettuarla, in via suppletiva e comunque con il rispetto dei termini di legge, o per via telefax o anche per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Delle avvenute notificazioni dovra' essere data a questo T.A.R. regolare prova entro il 10 novembre 2010. Milano, 26 ottobre 2010 Il Presidente Dott. Adriano Leo" Milano, 26 ottobre 2010 Avv. Mario Bucello Avv. Simona Viola T10ABA10592