PREFETTURA DI PERUGIA

(GU Parte Seconda n.142 del 30-11-2010)

Prot. n. 44214 del 17/11/2010.

  Il prefetto della Provincia di Perugia, 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1948,  n.  1,  recante:
«Proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di  chiusura
delle Aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali»; 
  Considerato che le  dipendenze  della  Banca  delle  Marche  S.p.a.
ubicate nella  Provincia  di  Perugia  non  hanno  potuto  funzionare
regolarmente  nella  giornata   del   2   novembre   2010   a   causa
dell'astensione dal lavoro del personale  dipendente  della  societa'
incaricata della lavorazione di assegni ed effetti; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
avanzata, per tale evento,  dalla  Filiale  di  Perugia  della  Banca
d'Italia con la nota n. VII -2-8 del 16 novembre 2010; 
  Ritenuto che  la  causa  suesposta  debba  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale ai sensi  del  citato  decreto  legislativo  15
gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Dispone: 
 
  il periodo di mancato o irregolare funzionamento  delle  dipendenze
indicate in premessa e' accertato per  la  giornata  del  2  novembre
2010. I termini legali o convenzionali scaduti nel giorno  suindicato
o nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono pertanto  prorogati  di
15 giorni ai sensi dell'art. 1 del richiamato decreto legislativo  15
gennaio 1948, n. 1. 
  Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31,  punto  3,  della
legge 24 novembre 2000,  n.  340,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Perugia, 17 novembre 2010 

                        Il capo di Gabinetto: 
                              Stentella 

 
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