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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Con ordinanza sospensiva n.4545/10 depositata il 15.10.10, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma - sezione terza bis - alla Camera di Consiglio del 14.10.10, ordinava nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate l'integrazione del con-traddittorio mediante notifica, anche per pubblici proclami, di un estratto del ricorso iscritto al registro generale n. 5391/09 proposto dai proff.: Errico Amedeo, Fraiese Antonio, Iapaolo Francesco, Improta Clemente, Letteriello Vincenzo, Liguori Giordano, Padovano Michele, Papotto Carmelo, Puzio Marco Simone, Rapuano Antonello, Scalzo Francesco, Sorrentino Gennaro, Vigliotti Gianfranco, Felicioni Marco, Natali Marco, Bellina Luigi, Branciforti Aldo, Buoncompagno Fabrizio, Capizzi Carmelo, De Fina Giuseppe Antonio, Di Giorgio Manlio, Di Mauro Rocco Mario, Giampietro Domenico, Guzzo Giuseppe, Iacono Giovanni, Infante Pierpaolo, Latassa Ilario, Latassa Loris, Lo guercio Domenico, Lupinacci Francesco, Mandolini Luigi, Marzano Luigi, Mascio Gianluca, Masi Gerardo, Morozzi Roberto, Mule' Giovanni, Palombo Raffaelino, Pappalardo Gianluca, Piccione Giovanni, Pizzarelli Ivan, Pujia Alessandro, Rizzo Francesco Angelo, Sanpaolo Giovanni, Santosuosso Giuseppe, Scandura Orazio, Schifano Antonio, Settino Domenico, Sguazzino Davide, Sigismondi Fabio, Spalanca Ennio, Tabbi' Rocco, Tritto Vito Leonardo, Vannetti Roberto, Vernucci Antonello, Vitale Vittorio contro il Ministero dell'Istruzione avverso e per l'annullamento, previa sospensione o adozione di ogni altra opportuna misura cautelare: del decreto ministeriale n°42 dell'8.4.09 concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/11 nella parte in cui all'art.3 co.5 limitava la valutazione del servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina; della nota ministeriale del 9.4.09 prot. n.AOODGPER4958 che inoltrava ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il succitato d.m. e ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto, connesso e consequenziale per i seguenti motivi: Violazione dell'art. 485 co.7 del D.Lgs.vo n°297/94 - Violazione art.20 della legge n°958/86 - Violazione artt. 3, 52 e 97 della Costituzione - Violazione della Circolare n°85749 del 20.02.1992 del Ministero della Funzione Pubblica - Violazione del principio generale di gerarchia delle fonti del diritto - Manifesta illogicita' e contraddittorieta' dell'operato dell'amministrazione - Irragionevole discriminazione - Precedenti giurisprudenziali (Sentenze n.6421/08 del TAR Lazio, n.74/06 del TAR Sardegna, n.982/05 del TAR Catania e del C.d.S. n.2650/03 e n.529/97) - Violazione degli affidamenti ingenerati - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Perdita di chance occupazionali. Con l'ordinanza di sospensione n.3293 del 14.7.09 l'Ecc.mo T.A.R. adito non condivideva le censure sollevate dai ricorrenti al d.m. impugnato, periodo caratterizzato da decisioni contrastanti della sezione sul caso di specie. Avverso la predetta ordinanza, i ricorrenti, adivano individualmente il Consiglio di Stato le cui ordinanze, per citarne alcune nn.250/10, 234/10, 230/10, 311/10, 279/10, 485/10, ravvisava l'opportunita' di non alterare l'ordinato avvio dell'anno scolastico, disponendo la sollecita definizione nel merito della questione sollevata in primo grado. Individualmente, essi impugnavano altresi', con motivi aggiunti, i decreti emessi dagli uffici scolastici provinciali di Ancona, Benevento, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Firenze, Foggia, Frosinone, Imperia, L'Aquila, Lecce, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Ragusa, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Teramo, Udine, Varese, Venezia, Vibo Valentia, con i quali pubblicavano le rispettive graduatorie provinciali definitive di terza fascia del personale educativo e docente di ogni ordine e grado, relative all'anno scola-stico 2009/10. In data 18.2.10, i ricorrenti depositavano istanza di prelievo per sollecitare l'udienza per la trattazione del merito, poi fissata per l'11.01.11. Nelle more della procedura, gli uffici scolastici territoriali (ri)pubblicavano, con rispettivi decreti, le succitate graduatorie per l'a.s. 2010/11 realtive alle classi di concorso A038, A032, AD00, A075, C260, C270, A076, AD03, A059, A042, A049, AN77, A033, A030, C050, A346, AD02, A047, A048, A051, A019, A036, A025,A028, D609, A018, A013, A545,A029, AD04, C430, C310, A043, A050, A030, A057, C520, A020, C290, AG77, A061, alla scuola dell'infanzia, primaria, personale educativo, per le quali, sebbene le determinazioni apparivano meramente confermative di quelle gia assunte, i ricorrenti, promuovevano motivi aggiunti con sospensiva. L'ordinanza n. 4545/10 disponeva gli odierni incombenti istruttori, fissando il prosieguo per la successiva camera di consiglio dell'11.01.11, pertanto, coloro interessati potranno costituirsi nelle forme di legge presso il T.A.R. Lazio sede di Roma. Avv. Valeria Coppola T10ABA11719