TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA - SEZIONE TERZA BIS

(GU Parte Seconda n.145 del 7-12-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Con ordinanza  sospensiva  n.4545/10  depositata  il  15.10.10,  il
Tribunale Amministrativo Regionale  per  il  Lazio  sede  di  Roma  -
sezione terza bis - alla Camera di Consiglio del  14.10.10,  ordinava
nei  confronti  dei   soggetti   controinteressati   inseriti   nelle
graduatorie impugnate l'integrazione  del  con-traddittorio  mediante
notifica, anche per pubblici proclami, di  un  estratto  del  ricorso
iscritto al registro generale n. 5391/09 proposto dai proff.:  Errico
Amedeo,  Fraiese  Antonio,  Iapaolo  Francesco,   Improta   Clemente,
Letteriello Vincenzo, Liguori  Giordano,  Padovano  Michele,  Papotto
Carmelo, Puzio Marco Simone,  Rapuano  Antonello,  Scalzo  Francesco,
Sorrentino Gennaro, Vigliotti  Gianfranco,  Felicioni  Marco,  Natali
Marco,  Bellina  Luigi,  Branciforti  Aldo,  Buoncompagno   Fabrizio,
Capizzi Carmelo, De Fina Giuseppe  Antonio,  Di  Giorgio  Manlio,  Di
Mauro  Rocco  Mario,  Giampietro  Domenico,  Guzzo  Giuseppe,  Iacono
Giovanni,  Infante  Pierpaolo,  Latassa  Ilario,  Latassa  Loris,  Lo
guercio  Domenico,  Lupinacci  Francesco,  Mandolini  Luigi,  Marzano
Luigi,  Mascio  Gianluca,  Masi  Gerardo,  Morozzi   Roberto,   Mule'
Giovanni, Palombo Raffaelino, Pappalardo Gianluca, Piccione Giovanni,
Pizzarelli Ivan, Pujia Alessandro, Rizzo Francesco  Angelo,  Sanpaolo
Giovanni, Santosuosso Giuseppe, Scandura  Orazio,  Schifano  Antonio,
Settino Domenico, Sguazzino Davide, Sigismondi Fabio, Spalanca Ennio,
Tabbi'  Rocco,  Tritto  Vito  Leonardo,  Vannetti  Roberto,  Vernucci
Antonello,  Vitale  Vittorio  contro  il  Ministero   dell'Istruzione
avverso e per l'annullamento, previa sospensione o adozione  di  ogni
altra opportuna  misura  cautelare:  del  decreto  ministeriale  n°42
dell'8.4.09  concernente  l'integrazione  e   l'aggiornamento   delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per  il
biennio 2009/11  nella  parte  in  cui  all'art.3  co.5  limitava  la
valutazione del servizio militare di leva ed  i  servizi  sostitutivi
assimilati per legge solo se prestati in costanza  di  nomina;  della
nota ministeriale del 9.4.09 prot. n.AOODGPER4958  che  inoltrava  ai
Direttori Generali degli Uffici  Scolastici  Regionali  il  succitato
d.m. e ogni altro atto endoprocedimentale,  presupposto,  connesso  e
consequenziale per i seguenti motivi: Violazione dell'art.  485  co.7
del D.Lgs.vo n°297/94 - Violazione  art.20  della  legge  n°958/86  -
Violazione artt. 3, 52 e 97 della  Costituzione  -  Violazione  della
Circolare  n°85749  del  20.02.1992  del  Ministero  della   Funzione
Pubblica - Violazione del principio generale di gerarchia delle fonti
del diritto - Manifesta illogicita' e contraddittorieta' dell'operato
dell'amministrazione -  Irragionevole  discriminazione  -  Precedenti
giurisprudenziali (Sentenze n.6421/08 del TAR Lazio, n.74/06 del  TAR
Sardegna, n.982/05 del TAR Catania e del C.d.S. n.2650/03 e n.529/97)
- Violazione degli affidamenti ingenerati - Violazione del  principio
di  buon  andamento  dell'amministrazione   -   Perdita   di   chance
occupazionali. Con l'ordinanza  di  sospensione  n.3293  del  14.7.09
l'Ecc.mo T.A.R.  adito  non  condivideva  le  censure  sollevate  dai
ricorrenti al d.m. impugnato,  periodo  caratterizzato  da  decisioni
contrastanti della sezione sul caso di specie.  Avverso  la  predetta
ordinanza, i ricorrenti,  adivano  individualmente  il  Consiglio  di
Stato le cui ordinanze, per citarne alcune nn.250/10, 234/10, 230/10,
311/10, 279/10, 485/10,  ravvisava  l'opportunita'  di  non  alterare
l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico,  disponendo  la   sollecita
definizione nel merito della  questione  sollevata  in  primo  grado.
Individualmente, essi impugnavano altresi', con  motivi  aggiunti,  i
decreti  emessi  dagli  uffici  scolastici  provinciali  di   Ancona,
Benevento, Bergamo,  Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,  Campobasso,
Caserta,  Catania,  Catanzaro,  Chieti,  Cosenza,  Firenze,   Foggia,
Frosinone,  Imperia,  L'Aquila,  Lecce,  Livorno,   Milano,   Napoli,
Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Ragusa, Roma,  Salerno,  Siena,
Taranto, Teramo, Udine, Varese, Venezia, Vibo Valentia, con  i  quali
pubblicavano le  rispettive  graduatorie  provinciali  definitive  di
terza fascia del personale educativo  e  docente  di  ogni  ordine  e
grado, relative all'anno scola-stico  2009/10.  In  data  18.2.10,  i
ricorrenti depositavano istanza di prelievo per sollecitare l'udienza
per la trattazione del merito, poi fissata per l'11.01.11. Nelle more
della procedura, gli uffici scolastici territoriali (ri)pubblicavano,
con rispettivi decreti, le succitate graduatorie per  l'a.s.  2010/11
realtive alle classi di concorso A038, A032, AD00, A075, C260,  C270,
A076, AD03, A059, A042, A049, AN77, A033,  A030,  C050,  A346,  AD02,
A047, A048, A051, A019, A036, A025,A028, D609, A018, A013, A545,A029,
AD04, C430, C310, A043, A050, A030, A057,  C520,  A020,  C290,  AG77,
A061, alla scuola dell'infanzia, primaria, personale  educativo,  per
le quali, sebbene le determinazioni apparivano meramente confermative
di quelle gia assunte, i ricorrenti, promuovevano motivi aggiunti con
sospensiva. L'ordinanza n. 4545/10 disponeva gli  odierni  incombenti
istruttori,  fissando  il  prosieguo  per  la  successiva  camera  di
consiglio  dell'11.01.11,  pertanto,  coloro   interessati   potranno
costituirsi nelle forme di legge presso il T.A.R. Lazio sede di Roma. 

                        Avv. Valeria Coppola 

 
T10ABA11719
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