PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.146 del 9-12-2010)

Prot. n. 0049347.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0858164/10 del giorno 12  novembre  2010,  con  la
quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme
istanza della Banca delle  Marche  S.p.a.  per  gli  sportelli  delle
seguenti dipendenze: Pescara, via Rieti n. 37, Pescara, Agenzia  1  e
Pescara, Agenzia 2, l'applicazione del  decreto  legislativo  del  15
gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini  legali  e
convenzionali scadenti  durante  il  periodo  di  interruzione  delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Banca
delle Marche S.p.a. dipendenze di Pescara, via Rieti n. 37,  Pescara,
Agenzia 1 e Pescara, Agenzia 2, e' dipeso dall'astensione dal  lavoro
del  personale  della  «Seba  S.p.a.»  societa'  di  servizi  per  la
lavorazione di assegni e  di  effetti,  nell'intera  giornata  del  2
novembre 2010; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 22 novembre 2010 

                            Il prefetto: 
                              D'Antuono 

 
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