Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami del ricorso T.A.R. Campania,Napoli,3°Sez.,n.2133/2010 Reg.Ric.,in virtu' di Decreto presidenziale del 22.10.2010. Il Comune di Tortorella, in persona del Sindaco, legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.Antonio Giasi, del Foro di Napoli, avverte e notifica ad ogni effetto di legge ai seguenti Comuni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.:Forino(AV); Luogosano(AV); Cassano Irpino(AV); Oliveto Citra(SA); Pietraroja(BN); Sant'Arsenio (SA); Casal di Principe(CE); Sorbo Serpico(AV); Monteverde(AV); Sacco(SA); Terzigno(NA); Laurito(SA); Sanza(SA); Caposele(AV); San Marco dei Cavoti(BN); San Pietro al Tanagro(SA); Baronissi(SA); Villamaina(AV); Cusano Mutri(BN); Bonito(AV); San Mauro la Bruca(SA); Pomigliano D'Arco(NA); Atena Lucana(SA); Bracigliano(SA); San Nicola Manfredi(BN); Giffoni Valle Piana(SA); Mondragone(CE); Riardo(CE); Bucciano(BN); Scampitella(AV); Sant'Andrea di Conza(AV); Castel San Giorgio(SA); Serino(AV); Baia e Latina(CE); Teora(AV); Grottolella(AV); Bellizzi(SA); Montecorvino Rovella(SA); Melito Irpino(AV); Faicchio(BN); Parete(CE); Frattaminore(NA); Flumeri(AV); Massa Lubrense(NA); Visciano(NA); Positano(SA); Agerola(NA); Domicella(AV); Senerchia(AV); Controne(SA); Aiello del Sabato(AV); Petruro Irpino(AV); Sapri(SA); Carife(AV); Felitto(SA); Prata del Principato Ultra(AV); Moiano(BN); San Giorgio a Cremano(NA); Carinola(CE); Laviano(SA); Prata Sannita(CE); Altavilla Silentina(SA); Monte di Procida(NA); Perito(SA); Amorosi(BN); Montefalcone di Val Fortore(BN); Vallo della Lucania(SA); San Giovanni a Piro(SA); Acerno(SA); Pollica(SA); Santa Maria La Fossa(CE); Castelvenere(BN); Ricigliano(SA); Teggiano(SA); Castelnuovo di Conza(SA); Durazzano(BN); Padula(SA); Vallata(AV); Rofrano(SA); Lacedonia(AV); Vallesaccarda(AV); San Lupo(BN); Montoro Inferiore(AV); Roccaromana(CE); Sessa Aurunca(CE); San Sossio(AV); Andretta(AV); Giungano(SA); Casamicciola Terme(NA); Colliano(SA); Limatola(BN); Camposano(NA); Atrani(SA); Castelcivita(SA); Gragnano(NA); Polla(SA); Auletta(SA); Conca della Campania(CE); Marigliano(NA); Bacoli(NA); Tufino(NA); Romagnano al Monte(SA); Morra De Sanctis(AV); Rocca d'Evandro(CE); Alfano(SA); Gallo Matese(CE); Melito di Napoli(NA); Montesano sulla Marcellana(SA); Pimonte(NA); Nusco(AV); Fisciano(SA); Roccapiemonte(SA); Pietrelcina(BN); Sant'Angelo dei Lombardi(AV); Arienzo(CE); San Gregorio Magno(SA); Montefalcione(AV); Galluccio(CE); Castelpagano(BN); Villanova del Battista(AV); Mugnano del Cardinale(AV); Torrioni(AV); Tocco Caudio(BN); Casal Velino(SA); Taurano(AV); Campagna(SA); Montefredane(AV); Cetara(SA); Lacco Ameno(NA); Dragoni(CE); Alvignano(CE); Greci(AV); Solofra(AV); Olevano sul Tusciano(SA); Liveri(NA); Pompei(NA); Pietravairano(CE); Fontegreca(CE); Albanella(SA); Calvanico(SA); Corbara(SA); Telese Terme(BN); Pollena Trocchia(NA); Letino(CE); Cuccaro Vetere(SA); Presenzano(CE); Cautano(BN); Colle Sannita(BN); Caselle in Pittari(SA); Altavilla Irpina(AV); Serramezzana(SA); Sant'Arpino(CE); Castel Baronia(AV); Roccabascerana(AV); Salvitelle(SA); Sorrento(NA); Chiusano San Domenico(AV); Pesco Sannita(BN); Summonte(AV); San Prisco(CE); Casapulla(CE); Capriati a Volturno(CE); Guardia Lombardi(AV); Scala(SA); Valle dell' Angelo(SA); Campolattaro(BN); Pignataro Maggiore(CE); Guardia Sanframondi(BN); Paupisi(BN); Chianche(AV); Parolise(AV); Arpaia(BN); San Salvatore Telesino(BN); Torre Orsaia(SA); Casandrino(NA); Palma Campania(NA); Paduli(BN); Cancello ed Arnone(CE); San Pietro Infine(CE); San Lorenzo Maggiore(BN); Airola(BN); Comiziano(NA); Santa Croce del Sannio(BN); Roccarainola(NA); Savignano Irpino(AV); Pago Veiano(BN); Calvi Risorta(CE); Molinara(BN); Boscoreale(NA); Meta(NA); Carbonara di Nola(NA); Valle Agricola(CE); Casaletto Spartano(SA); Celle di Bulgheria(SA); Tora e Piccilli(CE); Pietramelara(CE); Cervinara(AV); Frignano(CE); Foglianise(BN); San Bartolomeo in Galdo(BN); Rotondi(AV); Castelvetere in Val Fortore(BN); Casavatore(NA); Fragneto Monforte(BN); Ischia(NA); Liberi(CE); Teano(CE); Monteforte Cilento(SA); Capua(CE); Sant'Antimo(NA); Corleto Monforte(SA); Roccagloriosa(SA); Pontelatone(CE); Apollosa(BN); Rocchetta e Croce(CE); Candida(AV); Massa di Somma(NA); Capaccio(SA); Campora(SA); Montecorice(SA); Vico Equense(NA); Ruviano(CE); Stella Cilento(SA); Falciano del Massico(CE); Perdifumo(SA); Laureana Cilento(SA); San Marco Evangelista(CE); Piano di Sorrento (NA); Baselice(BN); Ospedaletto D'Alpinolo(AV); Santa Marina(SA); Ponte(BN); Giano Vetusto(CE); Orta di Atella(CE); Orria(SA); Laurino(SA); Castelfranco in Miscano(BN); Mercato San Severino(SA); Reino(BN); Bagnoli Irpino(AV); Sant'Arcangelo Trimonte(BN); Sant'Egidio del Monte Albino(SA); Rutino(SA); Mignano Monte Lungo(CE); Arpaise(BN); San Sebastiano al Vesuvio(NA); Moio della Civitella(SA); Casaluce(CE); Amalfi(SA); Pontelandolfo(BN); Cellole(CE); Caiazzo(CE); Valle di Maddaloni(Ce); Ascea(Sa); Villa di Briano(Ce); San Nazzaro(Bn); -di aver proposto, innanzi al T.A.R.Campania, Napoli, ricorso, iscritto al n.2133/2010 Reg.Ric. ed assegnato alla Sezione Terza; -il ricorso proposto contro la Regione Campania e' teso ad ottenere l'annullamento:a)del Decreto Dirigenziale A.G.C.08 n.10 del 18.02.2010, pubblicato sul BURC N.17/2010, recante"Presa d'atto e approvazione risultanze di valutazione di cui all'Avviso Pubblico DD 62/09 ai sensi dell'art.18, comma 1, Legge Regionale 19 gennaio 2009, nella parte in cui non e' stato ammesso al finanziamento il progetto del Comune ricorrente; b)del verbale, in data 15.10.2009, con il quale la Commissione ha ritenuto non ammissibile il progetto ricorrente; c)delle valutazioni della Commissione che hanno determinato la non ammissibilita' del progetto ricorrente; d)dell' avviso pubblico rivolto ai Comuni del territorio della Campania per l'attuazione delle previsioni di cui all'art.18, comma 1, L.R.1/2009 e delle delibere di Giunta nn.722/2009 e 958/2009, bandito con decreto dirigenziale n.62/2009, se interpretato dalla Commissione nel senso che l'ultimo comma dell'art.5, relativo all'utilizzo del prezzario regionale, sia inteso a pena di esclusione.Il ricorso veniva ritualmente notificato ai comuni di Comuni di Auletta(Sa), Ascea(SA), Villa di Briano(CE), San Nazzaro(BN), Conca della Campania (Ce), Roccabascerana(Av), Salvitelle(Sa).Il ricorso e' affidato a quattro distinti motivi. Il primo motivo:"Violazione e falsa applicazione degli artt.89 e 133 D.Lgs.163/2006. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare degli artt 5 e 6 dell'avviso pubblico bandito con decreto dirigenziale 62/2009.Eccesso di potere.Difetto di istruttoria.carenza di motivazione.Sviamento.Illogicita'."In tale motivo, previa censura dell'insufficienza di motivazione, si contesta il provvedimento di esclusione, fondato sulla presunta non conformita' dei prezzi indicati negli elaborati di progetto rispetto al prezzario regionale, si' da determinare la violazione degli artt.5 e 6 del bando; l'art.5 si limitava, infatti, a statuire che"ai fini del computo dei lavori va utilizzato il prezzario regionale dei lavori pubblici vigente", non individuando alcuna ipotesi tassativa di non ammissibilita' in caso di discordanza dell'offerta economica presentata rispetto al prezzario vigente, differenza, peraltro, pari solo al 2% dell' importo finanziato.Analogamente, l'art.6 genericamente prevedeva che"non saranno ritenuti ammissibili gli interventi relativi a iniziative e modalita' non conformi al presente avviso o incompleti anche per un solo documento tra quelli richiesti"; pertanto la lex specialis non consentendo alcun dubbio interpretativo circa la non conformita' dei prezzi indicati nel progetto depositato rispetto al prezzario regionale vigente, non poteva costituire tout court causa di non ammissibilita'.Il secondo motivo:"Violazione e falsa applicazione degli artt.89 e 133 D.Lgs.163/2006.Violazione e falsa applicazione della lex specialis.Eccesso di potere.Difetto di istruttoria.carenza di motivazione.Sviamento. Illogicita'".La disposta esclusione e', altresi', illegittima in quanto nel settore dei pubblici appalti, i prezzari rappresentano un mero strumento di riferimento cui devono attenersi le Amministrazioni nella individuazione del prezzo posto a base d'asta e non un vincolo indrogabile.I prezzari rappresentano parametri orientativi che l'Amministrazione appaltante intende utilizzare per la base d'asta, onde garantire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara.In ogni caso, il progetto del Comune ricorrente non determineva alcun maggior costo per la spesa pubblica, poiche' alla voce"imprevisti", era stata imputata la somma di euro 59.893,20 contenuta tra le spese generali, somma destinata anche alla mitigazione delle oscillazioni dei prezzari; pertanto l'eventuale maggior costo dei lavori-pari ad euro 26.431,75-che ha determinato la non ammissibilita' al finanziamento del progetto presentato dal Comune ricorrente era assorbito dalla voce"imprevisti"di euro 59.893,20, contenuta tra le spese generali.ll terzo motivo:"Violazione dell'art.3 della legge 7.8.1990 n.241.eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.Eccesso di potere sotto diversi profili.Difetto di istruttoria.carenza di motivazione".I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto non contengono la motivazione sulle ragioni per le quali si e' dichiarato non ammissibile il progetto presentato dal Comune ricorrente.Il quarto motivo"Violazione del principio generale di imparzialita' e trasparenza dell'attivita' della p.a.(art.97 cost.)E' noto che costituisce principio cardine, in materia di procedure ad evidenza pubblica, l'obbligo di garantire la trasparenza e l'imparzialita' delle operazioni concorsuali.Orbene, non si comprende come la Commissione abbia interpretato(e trasfuso)nel provvedimento negativo di non ammissibilita' le norme di riferimento che, ad onor del vero, erano di tutt'altro tenore(nel senso di favorevole), per il Comune ricorrente.Tutto cio' ha impedito, quindi, la verifica del rispetto del principio dell' imparzialita' e trasparenza nell'attivita' della Commissione di verifica.In data 14 luglio 2010, a seguito del deposito di documenti depositati dall'Amministrazione Regionale, il Comune notificava motivi aggiunti(da valersi anche come ricorso autonomo)per l' annullamento, previa sospensione a)della Relazione del Settore, a firma del Coordinatore dell'A.G.C.08, priva di data e numero; b)del verbale della Commissione, in data 8.9.2009, con il quale sono stati integrati i motivi di esclusione previsti nel bando, con allegate valutazioni recanti la non ammissione del progetto del Comune ricorrente; c)del formulario di presentazione dei progetti, allegato 2; d)dei verbali e delle schede della Commissione e riferimenti al prezzario 2008.Il primo motivo:"Violazione e falsa applicazione degli artt.89 e 133 D.Lgs.163/2006.Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare degli artt 5 e 6 dell'avviso pubblico bandito con decreto dirigenziale 62/2009.Eccesso di potere.Difetto di istruttoria.carenza di motivazione.Sviamento.Illogicita'.Incompetenza".Il verbale in data 8.9.2009, e i relativi allegati, sono viziati laddove la Commissione, al punto 12, ha previsto l'esclusione dalla gara in caso di mancato utilizzo del prezzario regionale 2009; ipotesi questa che non e' affatto prevista e disciplinata come causa di esclusione nell'avviso pubblico.La Commissione di gara che puo' individuare soltanto dei subcriteri di valutazione rispetto a quelli previsti dalla lex specialis, nel caso in esame ha illegittimamente introdotto una causa di esclusione diversa da quelle che l'Amministrazione ha ritenuto di disciplinare.Il secondo motivo"Violazione e falsa applicazione degli artt.89 e 133 D.Lgs 163/2006.Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare degli artt 5 e 6 dell'avviso pubblico bandito con decreto dirigenziale 62/2009.Eccesso di potere.Difetto di istruttoria.carenza di motivazione.Sviamento.Illogicita'.Incompetenza" Il comportamento della Commissione e' ulteriormente illegittimo atteso che dopo aver introdotto una nuova causa di esclusione non prevista affatto dalla lex specialis, con una relazione di data e numeri non conosciuti a firma di due soli componenti della Commissione tenta di giustificare-ovviamente tardivamente-le ragioni dell'esclusione del Comune ricorrente.Appare, quindi, evidente il deviato tentativo di integrare ex post una motivazione che, evidentemente, la Commissione si e' resa conto essere del tutto errata e immotivata.Con provvedimento del 22.10.2010, il Presidente della terza sez., disponeva l'integrazione del contraddittorio, anche nella forma del avviso per pubblici proclami.A tanto si provvede mediante il presente avviso, che vale, ad ogni effetto di legge, quale notificazione del ricorso, dei motivi aggiunti, e del decreto presidenziale ai Comuni innanzi indicati, nonche' quale adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio.P.Q.M.Si insiste per l' accoglimento del ricorso, le cui conclusioni abbiansi qui per interamente riportate e trascritte.Il presente atto e' esente dall' imposta di bollo in quanto assoggettato a contributo unificato ai sensi dell'art.9 del D.P.R.115/2002.Napoli, 23 novembre 2010 Avv. Antonio Giasi T10ABA11912