TAR UMBRIA

(GU Parte Seconda n.1 del 4-1-2011)

 
              Atto di integrazione del contraddittorio 
 

  Con ricorso n. 439/2010 le societa' Sio Perugia S.r.l.,  Autocentri
Giustozzi S.r.l., e Marchi  S.r.l.  hanno  impugnato  avanti  al  TAR
Umbria la Determinazione Dirigenziale della  Regione  Umbria  del  27
luglio 2010, n. 6662, pubblicata nel  Suppl.  Ord.  n.  3  al  B.U.R.
Umbria - serie gen. n. 37 dell'11 agosto 2010, nella parte in cui  ha
escluso le domande di partecipazione al bando TIC  2009  (finalizzato
alla  concessione  di  contributi  alle  piccole  e   medie   imprese
dell'Umbria)  presentate  dalle  societa'  ricorrenti,  le  note   di
comunicazione dell'esclusione, e le note di rigetto  dell'istanza  di
riesame ricevute dalle stesse. Con il ricorso le societa'  ricorrenti
hanno chiesto  l'annullamento  dell'illegittima  esclusione  disposta
dalla Regione nei loro confronti per aver presentato  la  domanda  di
ammissione al finanziamento  mediante  consegna  diretta  all'Ufficio
regionale  competente  anziche'  mediante  racc.  a.r.  Poiche'   con
ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2010 il TAR ha disposto  l'integrazione
del contraddittorio, si  notifica  a  tutti  i  controinteressati  il
ricorso, del quale copia integrale e' depositata presso il  «Servizio
Servizi Innovativi alle  Imprese  e  Diffusione  dell'Innovazione»  -
stanza n. 628, Regione Umbria, via Mario Angeloni n. 61, Perugia;  la
responsabile  del  relativo  procedimento  e'  la  dott.ssa   Melissa
Paoletti. 
  L'udienza di discussione e' fissata per il giorno 20 aprile 2011. 

                          Avv. Iole Ciullo 

 
TS10ABA12255
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